CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42315/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/7/2020 della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Perugia il 5/11/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto risulta generico, in quanto la deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione non si confronta con la motivazione, dalla quale risultano gli elementi valorizzati dalla Corte per giungere alla conclusione che la mancata risposta in sede di controllo ripetuto implicasse l'assenza del ricorrente dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, dovendosi escludere il mancato funzionamento del campanello. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]