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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26756/2022

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nte: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è a-specifico, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; Considerato inoltre che il giudice del gravame ha evidenziato che ostava alla riduzione della pena l'assenza di idonea argomentazione a sostegno dell'atto di appello e che il ricorrente ha usufruito di un trattamento favorevole in ragione dell'erroneo giudizio di comparazione tra le circostanze -non censurabile per mancanza del ricorso da parte del P.M.- essendo stata la pena base parametrata al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è a-specifico, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; Considerato inoltre che il giudice del gravame ha evidenziato che ostava alla riduzione della pena l'assenza di idonea argomentazione a sostegno dell'atto di appello e che il ricorrente ha usufruito di un trattamento favorevole in ragione dell'erroneo giudizio di comparazione tra le circostanze -non censurabile per mancanza del ricorso da parte del P.M.- essendo stata la pena base parametrata al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 26756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris