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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1959

Cassazione n. 16419/2023

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 08/10/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40965/22 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice.

Egli, in data 20 marzo 2023, ha inoltre depositato documentazione relativa alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché copia di altre due istanze di rimessione (nella prima si ribadiscono i motivi svolti a proposito del proc.

R.g.n.r. 3541/2021 Proc. di Avellino - oggetto della istanza in esame -, pur indicato con il numero 3451/2021 per il reato di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; la seconda attiene a istanza di rimessione relativa al proc.

R.g.n.r. 15477/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), oltre alle eseguite notifiche;

2. Si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.

3. L'istanza (corredata dalla documentazione successivamente depositata) è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (Sez.

U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638).

La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.

I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366).

4. La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 08/10/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40965/22 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice. Egli, in data 20 marzo 2023, ha inoltre depositato documentazione relativa alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché copia di altre due istanze di rimessione (nella prima si ribadiscono i motivi svolti a proposito del proc. R.g.n.r. 3541/2021 Proc. di Avellino - oggetto della istanza in esame -, pur indicato con il numero 3451/2021 per il reato di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; la seconda attiene a istanza di rimessione relativa al proc. R.g.n.r. 15477/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), oltre alle eseguite notifiche; 2. Si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. 3. L'istanza (corredata dalla documentazione successivamente depositata) è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (Sez. U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638). La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366). 4. La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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