CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19492/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia, emessa il 24 novembre 2022, dal Tribunale di Padova per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, correlata all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, con provocazione di incidente stradale. 1.2. Dai rilievi effettuati, risultava che l'imputata, alla guida dell'i tc, era uscita da una strada privata senza dare la precedenza. [OSCURATO:PERSONA], ove la prevenuta, unitamente agli altri feriti,veniva trasportata, la dottoressa Favretto, a effettuateR le analisi, previo consenso dell'imputata e rinuncia all'assistenza del difensorei, riferiva in dibattimento che l'assunzione di cocaina, riscontrata nelle analisi, era sicuramente avvenuta poche ore prima, con concentrazione comportante disabilità alla guida. 2. Il ricorso consta di due motivi, con cui si deducono: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: la responsabilità dell'imputata si sarebbe basata su valutazioni arbitrarie ed errate, specie con riguardo alla dinamica dell'incidente, la quale porterebbe a ritenere che la conducente del veicolo responsabile del sinistro non fosse nello stato di alterazione contestato. La strada privata, di provenienza dell'imputata, era priva di segnaletica sia verticale che orizzontale; 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata da una perizia medico legale nonché vizio motivazionale. L'accoglimento di detta istanza avrebbe • r, infatti chiaritàAúando ~avvenuto il prelievo del sangue gt-jthfrctuq- quanto tempo prima 'Elffal:WiSra-lievi5 poteva ritenersi, ogni oltre ragionevole dubbio, avvenuta l'assunzione di cocaina, anche considerato che al [OSCURATO:PERSONA] l'imputata era perfettamente lucida e collaborante. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Oltre ad essere manifestamente infondato, esso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Giova poi ricordare il principio a mente del quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679). Tanto premesso, quanto alla responsabilità dell'imputata, di cui al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha dato conto dell'esistenza della segnaletica, anche delle linee di margine continue della carreggiata, ed ha correttamente affermato che, comunque, anche in assenza di alcun tipo di segnaletica, a maggior ragione il conducente, secondo i principi generali della circolazione stradale, deve prestare la massima attenzione in prossimità di un incrocio, tanto più uscendo da una strada privata. Ciò detto, la Corte territoriale, con motivazione del tutto logica, ha ritenuto inverosimile che l'imputata, ove si fosse trovata in condizioni di piena lucidità, «potesse non rendersi conto di dover dare la precedenza nell'immettersi nella strada principale, posto che era di palese evidenza la secondarietà della strada di percorrenza dell'imputata, in prossimità dell'intersezione che obbligava la medesima a verificare il libero passaggio prima dell'immissione». Anche il secondo motivo si appalesa privo di pregio. Nel giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 dei 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666). Nel caso di specie, la Corte di merito ha rigettato l'istanza difensiva, con cui veniva reiterata la richiesta di una perizia tecnica sulla documentazione medica già raccolta, sull'assunto della superfluità della stessa, conformemente a quanto già affermato dal Giudice di primo grado, a seguito dell'acquisizione della cartella clinica dell'imputata, in quanto non avrebbe portato «a ulteriori differenti conclusioni rispetto ad una documentazione già ampiamente ed esaurientemente analizzata». La Corte di appello ha quindi ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, concludendo nel senso che l'invocata perizia non era necessaria. La sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, dà peraltro atto dell'orario in cui era avvenuto il prelievo del sangue, alla medesima stregua in cui afferma, come si è più sopra detto richiamando la testimonianza della esperta dottoressa Favretto, che l'assunzione di cocaina, riscontrata nelle analisi, con concentrazione tale da comportare disabilità alla guida, era avvenuta sicuramente poche ore prima. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.