CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul vizio di motivazione derivante dalla valorizzazione di un'unica testimonianza, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che sulla base delle dichiarazioni del teste Licari ha radicalmente escluso che il ricorrente potesse essersi recato a lavorare dal predetto o dal padre di lui, deceduto tre anni prima, risultando dunque falso il contenuto della denuncia di furto del proprio veicolo Ape, sporta dal ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cis_ i..nte [OSCURATO:PERSONA] relli Anna riscuolo i [OSCURATO:PERSONA] CAr'.CE.ILERIA