CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente, all'esito di celebrazione del rito abbreviato, per i reati di ricettazione, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate dalla connessione teleologica del fatto con il reato di cui all'art. 337 cod.pen., con riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva infraquinquennale contestata. Nella ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa, avvedutasi mentre era in una discoteca di non possedere più il telefono cellulare che custodiva nella tasca anteriore destra dei pantaloni, aveva chiamato ripetutamente la propria utenza dall'apparecchio di un suo amico, fino a che non aveva risposto una persona, poi identificata nel Nunziante, che si era dichiarata in possesso del telefono cellulare ed aveva chiesto il pagamento della somma di euro 150 per la restituzione. Una pattuglia di P.G., informata del fatto dalla persona offesa, aveva intercettato il Nunzìante, che aveva aggredito gli agenti per sottrarsi all'arresto, cagionando anche le lesioni contestategli. A sostegno del ricorso il Nunziante ha dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 624, 647 e 648 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione del telefono cellulare della persona offesa, in luogo di quello di appropriazione di cose smarrite prospettato dal ricorrente con l'atto di appello. 2. La sentenza impugnata va annullata con riferimento alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Va premesso che la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe rinvenuto il telefono cellulare della persona offesa per terra, nella pista da ballo, è stata non illogicamente disattesa dai giudici di merito non solo perché priva di riscontri ma, soprattutto, perché incompatibile con le dichiarazioni della stessa persona offesa, che ha riferito che il telefono, invece, era da lui custodito nella tasca anteriore destra dei pantaloni, sicché deve ritenersi che gli sia stato sottratto con destrezza. Gli stessi elementi indicati dalla sentenza, peraltro, indicano il Nunziante quale l'autore di tale sottrazione, in quanto questo anche nella prospettazione difensiva la sera del fatto si trovava nella stessa discoteca di Gallipoli ove il legittimo proprietario del telefono si è accorto di esserne rimasto privo ed ha, pertanto, chiamato immediatamente la propria utenza, ricevendo pochi minuti dopo la risposta di persona con l'accento campano, come il Nunziante, poco dopo rinvenuto in possesso dello stesso telefono dagli operatori di P.G. intervenuti sul luogo dell'appuntamento fissato dall'interlocutore del proprietario.Conseguentemente, deve ritenersi che la stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito indichi nel ricorrente non già un ricettatore del telefono, bensì l'autore del furto con destrezza di questo. Peraltro, la qualificazione giuridica del fatto come furto non muterebbe nemmeno qualora il telefono fosse stato rinvenuto dopo lo smarrimento da parte del legittimo proprietario, in quanto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai affermatosi presso questa Corte di Cassazione, al quale occorre dare seguito, deve ritenersi che integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal Digs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio, che consente di identificare l'apparecchio ed anche di individuare agevolmente il proprietario del cellulare attraverso l'abbinamento tra il codice stesso e le SIM impiegati per il suo funzionamento (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910 - 01; Sez. 5, n. 40327 del 21/09/2011, Tronca, Rv. 251723). Anche nel caso in esame il proprietario del telefono cellulare era, pertanto, identificabile attraverso l'abbinamento tra codice IMEI e SIM, e non ha mai interrotto il rapporto con la cosa, tanto da chiamare anche il possessore proprio tramite quel telefono cellulare. 3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo A), che va riqualificato come furto aggravato dalla destrezza, del quale va riconosciuta l'improcedibilità per mancanza di querela, con rideterminazione della relativa pena, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc, pen., eliminando l'aumento disposto per il reato a titolo di continuazione con gli altri reati contestati, nella misura di giorni 27 di reclusione ed euro 222,00 di multa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché riqualificato come furto aggravato dalla destrezza, improcedibile per difetto di querela ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di giorni 27 di