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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 340/2019

ECLI:EU:T:2019:227
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 8 aprile 2019 ( * ) «REACH – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità manifesta» Nella causa T‑481/18,

[OSCURATO:PERSONA], SL,

con sede in Palos de la frontera (Spagna), rappresentata da D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ricorrente, contro Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da J.-P.

Trnka, C.-M.

Bergerat e M. Heikkilä, in qualità di agenti, assistiti da C. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, convenuta, avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione SME D(2018)2931‑DC dell’ECHA, del 31 maggio 2018, che accerta che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le impone un onere amministrativo, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da

I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Fatti e procedimento 1 Il presente ricorso è stato presentato il 1° agosto 2018 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a nome della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], SL. 2 Nel controricorso del 29 novembre 2018, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») deduceva un motivo di irricevibilità vertente sul fatto che l’avvocato che rappresenta la ricorrente non sembrava soddisfare la condizione di indipendenza richiesta dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dal regolamento di procedura del Tribunale.

L’ECHA si fondava sulla circostanza che, nel ricorso, l’avvocato della ricorrente aveva indicato, quale proprio recapito, un indirizzo di posta elettronica contenente il nome di dominio della ricorrente. 3 Mediante una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la ricorrente veniva invitata a pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso in relazione all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA, indicando se, all’atto della presentazione del ricorso, il suo rappresentante fosse legato alla ricorrente o a un’altra società ad essa collegata e, in caso affermativo, di precisare il suo ruolo all’interno della gestione amministrativa e finanziaria di detta società.

La ricorrente ottemperava a tale richiesta entro il termine impartito.

Conclusioni delle parti 4 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – stabilire che il ricorso diretto a ottenere la modifica della decisione SME D(2018)2931-DC dell’ECHA, del 31 maggio 2018, che accerta che essa non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le impone un onere amministrativo è stato presentato in maniera tempestiva e rituale; – alla luce dei motivi invocati, emettere una nuova decisione che accerti la sua natura di media impresa ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’ECHA a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6). 5 L’ECHA chiede che il Tribunale voglia: – adottare una misura istruttoria volta a ottenere dalla ricorrente la presentazione dell’estratto contributivo o di un analogo documento ufficiale rilasciato dall’ente previdenziale del governo spagnolo attestante il regime professionale del suo avvocato; – dichiarare il ricorso irricevibile; – in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare la ricorrente alle spese. 6 Nelle sue osservazioni sui quesiti scritti posti dal Tribunale, la ricorrente conclude chiedendo a quest’ultimo di dichiarare il ricorso ricevibile.

In diritto 7 In forza dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 8 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 9 Conformemente all’articolo 19, terzo e quarto comma, e all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) prevista da detto accordo devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. 10 Secondo la giurisprudenza, dalle disposizioni succitate e, in particolare, dall’impiego del termine «rappresentate» nell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, emerge che, ai fini della presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale, una parte, ai sensi di tale articolo, deve avvalersi dei servizi di un «terzo» abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’accordo SEE (v. ordinanza del 18 novembre 2014, Justice & Environment/Commissione, T‑221/14, non pubblicata, EU:T:2014:1002, punto 8 e giurisprudenza citata). 11 Tale requisito del ricorso ai servizi di un terzo risponde alla concezione della funzione dell’avvocato come collaboratore dell’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v. ordinanza del 18 novembre 2014, Justice & Environment/Commissione, T‑221/14, non pubblicata, EU:T:2014:1002, punto 9 e giurisprudenza citata). 12 Il concetto di indipendenza dell’avvocato dinanzi ai giudici dell’Unione è determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente (v. sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 24 e giurisprudenza citata). 13 Nella specie, nelle sue osservazioni depositate a fronte dei quesiti posti dal Tribunale, la ricorrente afferma che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto quale suo lavoratore subordinato dal 15 febbraio 2017 nella veste di responsabile delle risorse umane. 14 Orbene, in forza della giurisprudenza citata al punto 12 supra, un siffatto rapporto di impiego, in base al quale la ricorrente decide dell’assunzione del suo rappresentante all’interno dell’impresa, delle sue condizioni di lavoro e della risoluzione del rapporto di lavoro che ad esso lo lega, esclude che detto rappresentante disponga dell’indipendenza richiesta. 15 Date le circostanze, tenuto conto della funzione di responsabile delle risorse umane della ricorrente rivestita in qualità di dipendente di quest’ultima, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato come un terzo da essa indipendente.

Infatti, sussiste il rischio che, in ragione di detta funzione, il parere professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia, quantomeno in parte, influenzato dal suo ambiente di lavoro, con la conseguenza che egli dispone necessariamente, rispetto alla ricorrente, di un livello di indipendenza inferiore rispetto a un avvocato esterno nei confronti del proprio cliente (v., in tal senso, ordinanza del 14 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑360/16, non pubblicata, EU:T:2016:694, punto 10 e giurisprudenza citata). 16 Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti della ricorrente. 17 In primo luogo, la ricorrente afferma che il suo rappresentante è abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro e che, nel corso del presente procedimento, quest’ultimo ha prodotto un mandato ad agire in suo nome. 18 A questo riguardo, occorre osservare che il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sul SEE costituisce una condizione necessaria per essere ammesso al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una siffatta abilitazione non è sufficiente (ordinanza del 18 novembre 2014, Justice & Environment/Commissione, T‑221/14, non pubblicata, EU:T:2014:1002, punto 8).

Così, dalla sua abilitazione dinanzi alle giurisdizioni nazionali non si può dedurre che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia automaticamente ammesso a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale.

Il fatto che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la ricorrente abbia prodotto un mandato che autorizza il suo rappresentante ad agire in suo nome nell’ambito del presente procedimento è irrilevante ai fini della valutazione del requisito, distinto, secondo cui quest’ultimo deve rivestire la qualità di terzo rispetto ad essa. 19 In secondo luogo, la ricorrente afferma che, in Spagna, l’attività di lavoratore dipendente quale responsabile delle risorse umane è compatibile con l’esercizio della libera professione di avvocato, svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per proprio conto e, quindi, in modo indipendente e autonomo. 20 A tal proposito, occorre osservare che la nozione di avvocato definita al punto 11 supra è in linea con le tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri.

Tuttavia, nell’ambito delle controversie deferite dinanzi ai giudici dell’Unione, tale concezione diviene oggetto di un’attuazione oggettiva che deve essere necessariamente indipendente dagli ordinamenti giuridici nazionali (v. ordinanza del 20 novembre 2017, BikeWorld/Commissione, T‑702/15, EU:T:2017:834, punto 32 e giurisprudenza citata). 21 In applicazione di detta giurisprudenza, le disposizioni relative alla rappresentanza delle parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dinanzi ai giudici dell’Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, in maniera autonoma, senza fare riferimento al diritto nazionale. 22 Pertanto, la compatibilità, in Spagna, tra la libera professione di avvocato e le funzioni esercitate nella specie dal rappresentante della ricorrente quale suo dipendente non è di per sé idonea a dimostrare che egli soddisfi il requisito di indipendenza, dovendo quest’ultimo essere valutato alla luce dei criteri ricordati ai punti da 10 a 12 supra. 23 In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] interviene nel presente procedimento rappresentandola in maniera indipendente in veste di professionista autonomo e non di dipendente. 24 Tale argomentazione deve essere, nella specie, respinta.

Infatti, posto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è un dipendente della ricorrente, detto rapporto di lavoro non gli permette, nel quadro delle controversie deferite dinanzi ai giudici dell’Unione e per le ragioni indicate al punto 12 supra, di affermare di agire unicamente nella sua veste di avvocato, attività eventualmente svolta in regime di indipendenza e non in veste di dipendente della ricorrente. 25 Alla luce delle ragioni sopra esposte, vista l’intervenuta sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], occorre ritenere che il presente ricorso non sia stato proposto in conformità degli articoli 19, terzo e quarto comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto. 26 Da quanto precede risulta che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, senza che si renda necessario adottare la misura istruttoria richiesta dall’ECHA.

Sulle spese 27 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 28 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’ECHA.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata alle spese.

Lussemburgo, 8 aprile 2019 Il cancelliere Il presidente E. Coulon

I. Pelikánová * Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 8 aprile 2019 ( * ) «REACH – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità manifesta» Nella causa T‑481/18, [OSCURATO:PERSONA], SL, con sede in Palos de la frontera (Spagna), rappresentata da D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ricorrente, contro Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da J.-P. Trnka, C.-M. Bergerat e M. Heikkilä, in qualità di agenti, assistiti da C. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, convenuta, avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione SME D(2018)2931‑DC dell’ECHA, del 31 maggio 2018, che accerta che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le impone un onere amministrativo, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Fatti e procedimento 1 Il presente ricorso è stato presentato il 1° agosto 2018 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a nome della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], SL. 2 Nel controricorso del 29 novembre 2018, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») deduceva un motivo di irricevibilità vertente sul fatto che l’avvocato che rappresenta la ricorrente non sembrava soddisfare la condizione di indipendenza richiesta dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dal regolamento di procedura del Tribunale. L’ECHA si fondava sulla circostanza che, nel ricorso, l’avvocato della ricorrente aveva indicato, quale proprio recapito, un indirizzo di posta elettronica contenente il nome di dominio della ricorrente. 3 Mediante una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la ricorrente veniva invitata a pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso in relazione all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA, indicando se, all’atto della presentazione del ricorso, il suo rappresentante fosse legato alla ricorrente o a un’altra società ad essa collegata e, in caso affermativo, di precisare il suo ruolo all’interno della gestione amministrativa e finanziaria di detta società. La ricorrente ottemperava a tale richiesta entro il termine impartito. Conclusioni delle parti 4 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        stabilire che il ricorso diretto a ottenere la modifica della decisione SME D(2018)2931-DC dell’ECHA, del 31 maggio 2018, che accerta che essa non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le impone un onere amministrativo è stato presentato in maniera tempestiva e rituale; –        alla luce dei motivi invocati, emettere una nuova decisione che accerti la sua natura di media impresa ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’ECHA a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6). 5 L’ECHA chiede che il Tribunale voglia: –        adottare una misura istruttoria volta a ottenere dalla ricorrente la presentazione dell’estratto contributivo o di un analogo documento ufficiale rilasciato dall’ente previdenziale del governo spagnolo attestante il regime professionale del suo avvocato; –        dichiarare il ricorso irricevibile; –        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; –        condannare la ricorrente alle spese. 6 Nelle sue osservazioni sui quesiti scritti posti dal Tribunale, la ricorrente conclude chiedendo a quest’ultimo di dichiarare il ricorso ricevibile. In diritto 7 In forza dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 8 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 9 Conformemente all’articolo 19, terzo e quarto comma, e all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) prevista da detto accordo devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. 10 Secondo la giurisprudenza, dalle disposizioni succitate e, in particolare, dall’impiego del termine «rappresentate» nell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, emerge che, ai fini della presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale, una parte, ai sensi di tale articolo, deve avvalersi dei servizi di un «terzo» abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’accordo SEE (v. ordinanza del 18 novembre 2014, Justice & Environment/Commissione, T‑221/14, non pubblicata, EU:T:2014:1002, punto 8 e giurisprudenza citata). 11 Tale requisito del ricorso ai servizi di un terzo risponde alla concezione della funzione dell’avvocato come collaboratore dell’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v. ordinanza del 18 novembre 2014, Justice & Environment/Commissione, T‑221/14, non pubblicata, EU:T:2014:1002, punto 9 e giurisprudenza citata). 12 Il concetto di indipendenza dell’avvocato dinanzi ai giudici dell’Unione è determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego tra l’avvocato e il suo cliente (v. sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 24 e giurisprudenza citata). 13 Nella specie, nelle sue osservazioni depositate a fronte dei quesiti posti dal Tribunale, la ricorrente afferma che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto quale suo lavoratore subordinato dal 15 febbraio 2017 nella veste di responsabile delle risorse umane. 14 Orbene, in forza della giurisprudenza citata al punto 12 supra, un siffatto rapporto di impiego, in base al quale la ricorrente decide dell’assunzione del suo rappresentante all’interno dell’impresa, delle sue condizioni di lavoro e della risoluzione del rapporto di lavoro che ad esso lo lega, esclude che detto rappresentante disponga dell’indipendenza richiesta. 15 Date le circostanze, tenuto conto della funzione di responsabile delle risorse umane della ricorrente rivestita in qualità di dipendente di quest’ultima, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato come un terzo da essa indipendente. Infatti, sussiste il rischio che, in ragione di detta funzione, il parere professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia, quantomeno in parte, influenzato dal suo ambiente di lavoro, con la conseguenza che egli dispone necessariamente, rispetto alla ricorrente, di un livello di indipendenza inferiore rispetto a un avvocato esterno nei confronti del proprio cliente (v., in tal senso, ordinanza del 14 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑360/16, non pubblicata, EU:T:2016:694, punto 10 e giurisprudenza citata). 16 Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti della ricorrente. 17 In primo luogo, la ricorrente afferma che il suo rappresentante è abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro e che, nel corso del presente procedimento, quest’ultimo ha prodotto un mandato ad agire in suo nome. 18 A questo riguardo, occorre osservare che il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sul SEE costituisce una condizione necessaria per essere ammesso al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una siffatta abilitazione non è sufficiente (ordinanza del 18 novembre 2014, Justice & Environment/Commissione, T‑221/14, non pubblicata, EU:T:2014:1002, punto 8). Così, dalla sua abilitazione dinanzi alle giurisdizioni nazionali non si può dedurre che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia automaticamente ammesso a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale. Il fatto che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la ricorrente abbia prodotto un mandato che autorizza il suo rappresentante ad agire in suo nome nell’ambito del presente procedimento è irrilevante ai fini della valutazione del requisito, distinto, secondo cui quest’ultimo deve rivestire la qualità di terzo rispetto ad essa. 19 In secondo luogo, la ricorrente afferma che, in Spagna, l’attività di lavoratore dipendente quale responsabile delle risorse umane è compatibile con l’esercizio della libera professione di avvocato, svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per proprio conto e, quindi, in modo indipendente e autonomo. 20 A tal proposito, occorre osservare che la nozione di avvocato definita al punto 11 supra è in linea con le tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri. Tuttavia, nell’ambito delle controversie deferite dinanzi ai giudici dell’Unione, tale concezione diviene oggetto di un’attuazione oggettiva che deve essere necessariamente indipendente dagli ordinamenti giuridici nazionali (v. ordinanza del 20 novembre 2017, BikeWorld/Commissione, T‑702/15, EU:T:2017:834, punto 32 e giurisprudenza citata). 21 In applicazione di detta giurisprudenza, le disposizioni relative alla rappresentanza delle parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dinanzi ai giudici dell’Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, in maniera autonoma, senza fare riferimento al diritto nazionale. 22 Pertanto, la compatibilità, in Spagna, tra la libera professione di avvocato e le funzioni esercitate nella specie dal rappresentante della ricorrente quale suo dipendente non è di per sé idonea a dimostrare che egli soddisfi il requisito di indipendenza, dovendo quest’ultimo essere valutato alla luce dei criteri ricordati ai punti da 10 a 12 supra. 23 In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] interviene nel presente procedimento rappresentandola in maniera indipendente in veste di professionista autonomo e non di dipendente. 24 Tale argomentazione deve essere, nella specie, respinta. Infatti, posto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è un dipendente della ricorrente, detto rapporto di lavoro non gli permette, nel quadro delle controversie deferite dinanzi ai giudici dell’Unione e per le ragioni indicate al punto 12 supra, di affermare di agire unicamente nella sua veste di avvocato, attività eventualmente svolta in regime di indipendenza e non in veste di dipendente della ricorrente. 25 Alla luce delle ragioni sopra esposte, vista l’intervenuta sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], occorre ritenere che il presente ricorso non sia stato proposto in conformità degli articoli 19, terzo e quarto comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto. 26 Da quanto precede risulta che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, senza che si renda necessario adottare la misura istruttoria richiesta dall’ECHA. Sulle spese 27 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 28 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’ECHA. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata alle spese. Lussemburgo, 8 aprile 2019 Il cancelliere Il presidente E. Coulon I. Pelikánová * Lingua processuale: lo spagnolo.
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