Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41500/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di PADOVAaro avViso a e parti; it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale le è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione e invasione di terreni ed edifici.

Considerato che le doglianze proposte — con cui la ricorrente censura, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., la commisurazione della pena, nonché la qualificazione del fatto — esulano (le prime due) dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tanto più che la sentenza impugnata motiva congruamente su entrambi i punti indicati) e, quanto qualificazione del fatto, la relativa doglianza risulta priva di alcuna correlazione con la fattispecie concreta e articolata in termini del tutto assertivi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di PADOVAaro avViso a e parti; it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale le è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione e invasione di terreni ed edifici. Considerato che le doglianze proposte — con cui la ricorrente censura, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., la commisurazione della pena, nonché la qualificazione del fatto — esulano (le prime due) dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tanto più che la sentenza impugnata motiva congruamente su entrambi i punti indicati) e, quanto qualificazione del fatto, la relativa doglianza risulta priva di alcuna correlazione con la fattispecie concreta e articolata in termini del tutto assertivi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12