CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 29271/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 25411-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 737 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 672/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 565/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg 2541112016 Bolognese T 'aleriano ed altn. c/INPS Udienza del 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 672 del 2016, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande svolte dagli attuali ricorrenti, liberi professionisti iscritti all'Albo degli ingegneri e contemporaneamente dipendenti a tempo indeterminato presso diverse società, per l'accertamento dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall'INPS a titolo di contributi con decorrenza dal 2005 (Gattella e Vitelli), dal 2007 (Bolognese e Caniglia) e fino al 2008, in quanto già iscritti all'INARCASSA come liberi professionisti. 2. Per la Corte di merito gli ingegneri iscritti all'Albo ma non all'INARCASSA, in quanto iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, erano tenuti all'iscrizione anche alla gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero professionale a garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avrebbeloduto, ritenuto irrilevante l'avvenuto pagamento del contributo integrativo all'INARCASSA. 3. La Corte territoriale riteneva non prescritti i contributi pretesi dall'INPS, dovuti dalla scadenza del termine di pagamento dell'imposta sui redditi e, per essere state presentate le relative dichiarazioni dei redditi in epoca successiva al termine di scadenza, ancorava a tale data il dies a quo, per avere l'INPS avuto la concreta possibilità di effettuare i relativi riscontri solo da tale epoca. 4. Infine, la Corte di merito ha ritenuto corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e integrata la fattispecie di evasione contributiva sul presupposto che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria configurasse occultamento del rapporto e dei relativi redditi e facesse presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare contributi o premi dovuti, con onere del contribuente inadempiente di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della buona fede, onere non assolto, nella specie, dai professionisti.Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore 5. Avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] ed altri litisconsorti in epigrafe indicati, con ricorso affidato a dieci motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INPS, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 342,115,324,329 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., i ricorrenti assumono che, per non avere l'INPS censurato i presupposti di fatto e di diritto della sentenza di primo grado che li aveva ritenuti esentati dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata, su detti presupposti (iscrizione all'Albo professionale e a INARCASSA) si era formato il giudicato interno con conseguente inidoneità del gravame dell'INPS a incrinare la sentenza di prime cure, il che avrebbe dovuto condurre a definire il gravame con sentenza di rigetto in rito. 7. Con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 in combinato disposto con l'art. 18, co. 12, d.l.n.98 del 2011, dell'art. 2, co.25 legge n. 335 cit., art. 6 d.lgs.n.103 del 1996, art. 2 legge n.509 del 1994 e dell'art. 38 Cost., assumono che la sentenza, pur formalmente invocando il contenuto precettivo delle norme costituenti il cardine della disciplina applicabile alla fattispecie, se ne è inammissibilmente discostata, non facendone corretta applicazione, alterando il dettato normativo e non traendo da esse le dovute conseguenze. 8. Con il terzo di deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione dell'art. 18, co. 12, d.l.n.98 del 2011, per non avere la Corte di merito escluso la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per essere i professionisti iscritti in appositi albi professionali, contrariamente a quanto, in premessa, affermato dalla stessa Corte di merito disattendendo, peraltro, il fatto decisivo dell'iscrizione a INARCASSA, per cui avrebbero dovuto essere considerati, anche per questo, non tenuti ad alcun obbligo verso l'INPS. 9. Con il quarto si deduce violazione dell'art. 2, comma 25, legge n.335 del 1995, per avere la Corte di merito disatteso la legislazione di riforma del sistema pensionistico e la giurisprudenza di legittimità per cui l'attività Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore professionale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad appositi albi o elenchi è estranea alla gestione separata INPS. 10. Con il quinto si reiterano le dedotte violazioni di legge, si deduce inoltre violazione dell'art. 1, legge n. 133 del 2011 e 26, co.5 regolamento INARCASSA e si assume il rilievo dell'avvenuto pagamento del contributo integrativo a INARCASSA, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, e che detto obbligo verso la cassa previdenziale di categoria comporta l'esenzione dall'iscrizione alla gestione separata spettando solo all'autonomia della cassa la scelta sulla qualificazione giuridica da dare ai contributi obbligatoriamente richiesti agli iscritti. 11. Col sesto motivo si deduce violazione dell'art. 18,co.12, d.l.n.98 del 2011 e art. 38 Cost. e si assume la violazione del principio di unicità ed esclusività del regime previdenziale vigente sulla medesima attività, in considerazione della circostanza che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soggetti a più gestioni contemporaneamente. 12. Col settimo si deduce violazione dell'art. 38 Cost. per essere la sentenza fondata sul principio per cui ogni cittadino sarebbe obbligato a costituirsi tante posizioni previdenziali quante sono le attività comunque esercitate in vita. 13. Con l'ottavo si deduce violazione degli artt. 113, 132, co.2, n. 4 cod.proc.civ., 101, co.2, Cost. e 118 disp att. cod.proc.civ., per essere la sentenza impugnata fondata su assunti unilaterali privi di fondamento testuale nella norma di interpretazione autentica. 14. Con il nono motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 3 legge n. 335 del 1995, per avere la Corte di merito disatteso l'eccezione di prescrizione ed errato nell'individuare il momento inziale di decorrenza del termine prescrizionale. 15. Con il decimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, co.12 legge n.388 del 2000, per avere la Corte di merito ritenuto integrata la fattispecie di evasione contributiva in mancanza dell'elemento soggettivo della volontà di sottrarsi al pagamento della contribuzione alla gestione separata in riferimento all'attività dì lavoro libero professionale svolta non sapendo di essere tenuti all'iscrizione Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore essendo la posizione contributiva già ampiamente tenuta ed assicurata da INPS e INARCASSA, per le rispettive competenze; in ogni caso si invoca la riduzione delle sanzioni per rilevanti oggettive incertezze nell'obbligo contributivo. 16. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 17. In primo luogo, le censure difettano di specificità, in quanto non risultano trascritti adeguatamente ne' l'atto di appello ne' la pronuncia di primo grado e le evidenziate omissioni si pongono in violazione degli oneri di specificazione e di deduzione imposti dal combinato disposto dell'art. 366, n. 6 e 369, n. 4 cod.proc.civ. 18. La giurisprudenza di questa Corte (tra tante, Cass. n. 20924 del 2019) è consolidata nell'affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, come quelli qui prospettati, rispetto ai quali la Corte è giudice del fatto processuale, l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.,Sez.Un., n. 8077 del 2012). 19. La parte non è dispensata, quindi, dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base degli errori denunciati e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quale giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 21226 del 2010). 20. Inoltre, le censure non considerano il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in motivazione, Cass. n. 30605 del 2019 resa in Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore fattispecie analoga che richiama i principi di Cass. nn. 2217 del 2016, 19902 del 2017, 16853 e 24783 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998). 21. Il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo d'iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nei D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, confermate da numerose successive conformi; tra le più recenti Cass. n. 5826 del 2021). 22. In particolare, ferme le ampie motivazioni di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, alle quali in questa sede si rinvia, nell'ultimo arresto indicato (Cass. n. 5826 del 2021) si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com'e' noto, ha delegato il Governo ad emanare «norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi»), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La questione e', piuttosto, quella di stabilire la tipologia del "versamento contributivo" che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi volgendosi all'interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018 (Cass. n. 5826 cit.). 23. Contrari argomenti non possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d'interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all'iscrizione presso la Gestione separata soltanto "coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi". 24. E', infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, in motiv., Cass. n. 5826 più volte cit.). 25. Il nono motivo è fondato. 26. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). 27. L'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. 28. Va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 29. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 30. Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi previsto da disposizioni volte ad introdurre nell'ordinamento per i titolari di posizione assicurativa, che si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiare del differimento, dei termini di pagamento (v., fra tante, Cass. n. 10273 del 2021; sulla natura regolamentare dei D.P.C.M. che introducono un differimento dei termini di pagamento, e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativk o integrativa della legge, v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000) 31. Dai principi espressi si evince che, individuato il termine di pagamento del saldo dei contributi dovuti per ciascun anno di riferimento della contestata omissione come dies a quo della prescrizione, è in riferimento a detto momento che va accertata la tempestività della notifica della richiesta di pagamento al fine di interrompere il termine prescrizionale. 32. Il decimo motivo di ricorso, che investe il capo della sentenza relativo all'apparato sanzionatorio, non incrina il decisum incentrato sulla disciplina sanzionatoria applicabile e sull'onere probatorio rimasto, nella specie, inadempiuto.Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore 33. Innanzitutto, la censura si sviluppa evocando incertezze nell'an nel senso che i professionisti, già iscritti a due enti previdenziali, non fossero tenuti a sapere di dover accedere ad un terzo ente previdenziale, vaghezza evocata per prospettare la non sanzionabilità, in assoluto, dell'omissione e al contempo per predicarne la considerevole riduzione. 34. In tali termini devoluta la censura, per il primo profilo, nel tentare di confutare il decisum non si confronta con la decisione che ha collocato la vicenda nel novero dell'evasione contributiva, in conformità con Cass. n.28966 del 2011 (ed altre successive conformi), per non avere i professionisti assolto, nella specie, l'onere di provare la mancanza d'intento fraudolento e, quindi, la buona fede, con proposizione rimasta sguarnita di specifiche censure in ordine alla tempestiva introduzione nel giudizio, fin dal primo grado, degli elementi rilevanti, decisivi e dimostrativi della buona fede. 35. Quanto all'altro profilo, della riduzione della sanzione per incertezze sull' an debendi, vale richiamare principi già affermati da questa Corte (Cass. n. 3799 del 2019 alla cui motivazione si rinvia) nel senso che giovarsi della riduzione delle sanzioni, a mente dei commi 10 e 15 dell'art. 116 legge n. 388 del 2000 cit., postula, al fine di godere dell'agevolazione, il pagamento dell'integrale contribuzione omessa e controversa. 36. Invero, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si è interrogata sugli ulteriori contenuti del sistema sanzionatorio connesso all'obbligo contributivo inadempiuto e, segnatamente, sulla questione del rilievo normativo che assume l'incertezza amministrativa sull'obbligo stesso, che, come è evidente, è cosa diversa dalla ricerca della linea di confine tra omissione ed evasione contributiva. 37. In particolare, in materia di rilevanza delle incertezze amministrative, al fine di alleggerire il carico sanzionatorio, si è precisato (Cass. n. 3799 del 2019; Cass. n. 2669 del 2020 e, in precedenza, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016; Cass. n. 4077 del 2016; Cass. n. 9185 del 2015; Cass. n. 27513 del 2013), che occorre interpretare in modo più ampio il quadro normativo sanzionatorio. 38. La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo.Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore 39. La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti» con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta. 40. La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui «fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali», anche in relazione ai «casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza». 41. Le due norme, si è osservato, prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti. 42. Alla luce di tale complessivo quadro interpretativo, può affermarsi che per la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non trova rilievo all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva (ove la differenza la fa la concreta ragione, non addebitabile alla Rg 25411/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore volontà dell'obbligato, della omessa dichiarazione o registrazione diretta agli enti preposti) ma esclusivamente all'interno delle specifiche disposizioni sopra ricordate che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma che presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata. 43. Per queste ragioni, posto che, nel caso di specie, pacificamente i professionisti non solo non hanno versato la contribuzione pretesa ma ancora in questa sede negano tale obbligo, la buona fede non assume alcun rilievo. 44. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessario un nuovo accertamento in fatto, la causa va rimessa alla Corte designata in dispositivo, che provvederà a nuovo esame e alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il nono motivo, ri