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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33186/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 aprile 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. g), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto in data prossima al 16 dicembre 2016 un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente (sette pasticche di suboxone).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., per erronea omessa dichiarazione dell'estinzione del reato, il cui termine sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la censura dedotta dal ricorrente sia fondata, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

2. E', infatti, intervenuto il decorso del termine di prescrizione del reato in una data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata.

La commissione del delitto risale al 16 dicembre 2016, per cui, tenuto conto del regime sanzionatorio vigente per l'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 al momento di verificazione dei fatti, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si è compiuto il 16 giugno 2024 - non essendovi stata nessuna sospensione del termine - e, perciò, prima dell'emissione della sentenza di appello, avvenuta in data 20 ottobre 2025.

Di tale aspetto la Corte territoriale non ha in alcun modo tenuto conto, non esprimendo nessuna motivazione al riguardo. 2t

3. Risultando, pertanto, ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, deve essere espressa la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito.

E' ben noto, infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, che qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 aprile 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. g), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto in data prossima al 16 dicembre 2016 un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente (sette pasticche di suboxone). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., per erronea omessa dichiarazione dell'estinzione del reato, il cui termine sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la censura dedotta dal ricorrente sia fondata, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 2. E', infatti, intervenuto il decorso del termine di prescrizione del reato in una data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata. La commissione del delitto risale al 16 dicembre 2016, per cui, tenuto conto del regime sanzionatorio vigente per l'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 al momento di verificazione dei fatti, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si è compiuto il 16 giugno 2024 - non essendovi stata nessuna sospensione del termine - e, perciò, prima dell'emissione della sentenza di appello, avvenuta in data 20 ottobre 2025. Di tale aspetto la Corte territoriale non ha in alcun modo tenuto conto, non esprimendo nessuna motivazione al riguardo. 2t 3. Risultando, pertanto, ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, deve essere espressa la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. E' ben noto, infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, che qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla P.Q.M
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