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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 42629/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.12.2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'adozione dei provvedimenti necessari alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio resa dalla Quarta sezione di questa Corte in data 1.12.2021 nei confronti della pronuncia della Corte di appello di Brescia del 14.7.2015 che lo aveva condannato per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme della circolazione stradale.

Lamenta il ricorrente che erroneamente sia stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta relativa all'applicabilità dell'attenuante ex art. 589 bis settimo comma cod. pen. rivolta a questa Corte, non essendosi tenuto conto del fatto che il giudizio di appello si era concluso ben nove mesi prima dell'introduzione nel codice penale per effetto della novella n.41 del 23.3.2016 del testo dell'art. 589 bis cod. pen., entrato in vigore a far data dal 25.3.2016: rileva conseguentemente che la difesa avrebbe potuto invocare l'applicazione della legge più favorevole al reo, che gli avrebbe consentito di fruire di una diminuzione di pena fino alla metà, esclusivamente nella presente sede di legittimità.

Contesta altresì l'argomentazione addotta dagli ermellini in ordine al divieto di bilanciamento con le circostanze di segno opposto, invece consentita dall'abrogato art. 589 secondo comma cod. pen., rilevando che la condotta delittuosa contestata corrisponde al primo comma dell'art. 598 bis, sottratta al predetto divieto.

2. Con memoria, successiva alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, la difesa sottolinea che il presupposto della presente impugnativa è costituito dall'errore di fatto, relativo alla collocazione nella sequenza processuale del giudizio di appello, emergente ictu oculi dal raffronto tra la pronuncia impugnata e l'entrata in vigore della novella.

Fa altresì presente come sia medio tempore intervenuta la pronuncia del giudice del rinvio che, nel concedere le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione, conclusione che sarebbe stata ben diversa ove fosse stata riconosciuta l'attenuante invocata che avrebbe portato ad un trattamento sanzionatorio non superiore ad otto mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile, fuoriuscendo il vizio lamentato dall'alveo di operatività dell'art. 625 bis cod. proc. pen..

In tanto è esperibile il ricorso straordinario avverso i provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione in quanto sussista un errore materiale ovvero un errore di fatto: fuoriuscendosi all'evidenza dall'ipotesi dell'errore materiale, sussistente nella mancata rispondenza tra la volontà del giudice correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, va rilevato che l'errore cd. percettivo in cui si sostanzia il presupposto alternativo richiesto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste nella svista o nell'equivoco - per aver ritenuto l'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente accaduto - in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che avrebbe determinato una decisione diversa che sarebbe stata adottata senza di esso (così Sez.

U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686, e tra le ultime delle sezioni semplici Sez. 5, sentenza n.29240 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193).

Al di là della natura del vizio invocato in relazione alla vigenza della normativa in esame rispetto all'epoca della pronuncia impugnata, deve escludersi che la successiva argomentazione spesa nella sentenza impugnata concernente l'inapplicabilità dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 589 bis cod. pen. alla previgente disciplina dettata dall'art. 589 cod. pen., e dunque un profilo esclusivamente giuridico, possa qualificarsi come un errore di fatto.

La riprova è data dal tenore degli stessi rilievi opposti dalla difesa che, ritenendo che la sentenza impugnata ponga una problematica incentrata sul divieto di bilanciamento tra opposte circostanze, sostiene che la fattispecie contestata, corrispondente al primo comma dell'art. 589 bis cod. pen., fuoriesca dal suddetto divieto: al netto di ogni valutazione sulla pertinenza dei rilievi difensivi, incentrandosi la preclusione sostenuta dalla Corte di cassazione sull'impossibilità in materia di successione di leggi penali di combinare frammenti normativi della nuova e della vecchia disciplina, dovendo la legge più favorevole in relazione al caso concreto essere riferita ad un'unica normativa (così anche Sez. 4, Sentenza n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 282936), non vi è dubbio, tuttavia, che si verta in tema di interpretazione di norme giuridiche onde gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice di legittimità si inseriscono nel novero degli errori valutativi o di giudizio, inequivocabilmente sottratti all'ambito di applicazione del ricorso straordinario che si trasformerebbe, altrimenti, in un ulteriore grado di giudizio.

Come infatti chiarito a suo tempo dalle Sezioni Unite esulano dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., che contempla il solo errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.12.2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'adozione dei provvedimenti necessari alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio resa dalla Quarta sezione di questa Corte in data 1.12.2021 nei confronti della pronuncia della Corte di appello di Brescia del 14.7.2015 che lo aveva condannato per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme della circolazione stradale. Lamenta il ricorrente che erroneamente sia stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta relativa all'applicabilità dell'attenuante ex art. 589 bis settimo comma cod. pen. rivolta a questa Corte, non essendosi tenuto conto del fatto che il giudizio di appello si era concluso ben nove mesi prima dell'introduzione nel codice penale per effetto della novella n.41 del 23.3.2016 del testo dell'art. 589 bis cod. pen., entrato in vigore a far data dal 25.3.2016: rileva conseguentemente che la difesa avrebbe potuto invocare l'applicazione della legge più favorevole al reo, che gli avrebbe consentito di fruire di una diminuzione di pena fino alla metà, esclusivamente nella presente sede di legittimità. Contesta altresì l'argomentazione addotta dagli ermellini in ordine al divieto di bilanciamento con le circostanze di segno opposto, invece consentita dall'abrogato art. 589 secondo comma cod. pen., rilevando che la condotta delittuosa contestata corrisponde al primo comma dell'art. 598 bis, sottratta al predetto divieto. 2. Con memoria, successiva alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, la difesa sottolinea che il presupposto della presente impugnativa è costituito dall'errore di fatto, relativo alla collocazione nella sequenza processuale del giudizio di appello, emergente ictu oculi dal raffronto tra la pronuncia impugnata e l'entrata in vigore della novella. Fa altresì presente come sia medio tempore intervenuta la pronuncia del giudice del rinvio che, nel concedere le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione, conclusione che sarebbe stata ben diversa ove fosse stata riconosciuta l'attenuante invocata che avrebbe portato ad un trattamento sanzionatorio non superiore ad otto mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile, fuoriuscendo il vizio lamentato dall'alveo di operatività dell'art. 625 bis cod. proc. pen.. In tanto è esperibile il ricorso straordinario avverso i provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione in quanto sussista un errore materiale ovvero un errore di fatto: fuoriuscendosi all'evidenza dall'ipotesi dell'errore materiale, sussistente nella mancata rispondenza tra la volontà del giudice correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, va rilevato che l'errore cd. percettivo in cui si sostanzia il presupposto alternativo richiesto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste nella svista o nell'equivoco - per aver ritenuto l'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente accaduto - in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che avrebbe determinato una decisione diversa che sarebbe stata adottata senza di esso (così Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686, e tra le ultime delle sezioni semplici Sez. 5, sentenza n.29240 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193). Al di là della natura del vizio invocato in relazione alla vigenza della normativa in esame rispetto all'epoca della pronuncia impugnata, deve escludersi che la successiva argomentazione spesa nella sentenza impugnata concernente l'inapplicabilità dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 589 bis cod. pen. alla previgente disciplina dettata dall'art. 589 cod. pen., e dunque un profilo esclusivamente giuridico, possa qualificarsi come un errore di fatto. La riprova è data dal tenore degli stessi rilievi opposti dalla difesa che, ritenendo che la sentenza impugnata ponga una problematica incentrata sul divieto di bilanciamento tra opposte circostanze, sostiene che la fattispecie contestata, corrispondente al primo comma dell'art. 589 bis cod. pen., fuoriesca dal suddetto divieto: al netto di ogni valutazione sulla pertinenza dei rilievi difensivi, incentrandosi la preclusione sostenuta dalla Corte di cassazione sull'impossibilità in materia di successione di leggi penali di combinare frammenti normativi della nuova e della vecchia disciplina, dovendo la legge più favorevole in relazione al caso concreto essere riferita ad un'unica normativa (così anche Sez. 4, Sentenza n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 282936), non vi è dubbio, tuttavia, che si verta in tema di interpretazione di norme giuridiche onde gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice di legittimità si inseriscono nel novero degli errori valutativi o di giudizio, inequivocabilmente sottratti all'ambito di applicazione del ricorso straordinario che si trasformerebbe, altrimenti, in un ulteriore grado di giudizio. Come infatti chiarito a suo tempo dalle Sezioni Unite esulano dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., che contempla il solo errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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