CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Jesi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022, la Corte d'appello di Ancona, dichiarando la prescrizione della contravvenzione ascritta e rideterminando conseguentemente la pena per il residuo reato, ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo marijuana e hashish. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la detenzione a fini di spaccio benché non sia stato accertato il superamento della quantità massima detenibile, non essendo stata effettuata alcuna analisi sulle sostanze volta all'individuazione del principio attivo, con conseguente insussistenza della prova dell'offensività del fatto. Si era valorizzato soltanto il possesso di un bilancino, senza che la prova potesse dirsi acquisita in forza di indizi gravi, precisi e concordanti e, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Con i successivi tre motivi si lamentano violazione della legge penale - in particolare degli artt. 132 e 133 cod. pen. - e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata indicazione degli elementi utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. Con l'ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 5. Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi dedotti, generici, manifestamente infondati, proposti per non consentite ragioni di merito ed in parte comunque preclusi nel giudizio di legittimità. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando, come nella specie, difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 5.1. In particolare, quanto al primo motivo, va in diritto ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari oggi indicati nell'art. 75, comma 1-bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611; Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923). Più in generale, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Ciò premesso, va innanzitutto rilevata la radicale inammissibilità della doglianza sull'asserito mancato accertamento del principio attivo, posto che l'allegazione del ricorrente trova smentita nell'attestazione della conforme sentenza di primo grado (pag. 4) circa il fatto che vi fu accertamento tecnico, compendiato in relazione che dimostra il superamento della quantità massima detenibile. In questa parte la sentenza di primo grado non è stata in alcun modo censurata con l'appello (ed è per questa ragione che la Corte territoriale non affronta la questione), mentre soltanto con il ricorso per cassazione il tema viene sollevato dal ricorrente, che sul punto sviluppa dunque argomentazioni sganciate dall'accertamento fattuale effettuato nel giudizio di merito e dallo sviluppo dell'iter procedimentale. La doglianza è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., da cui si ricava anche il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). In secondo luogo, la sentenza impugnata richiama le altre circostanze dell'azione (non considerate nel generico ricorso) che non illogicamente hanno indotto a ritenere la detenzione a fini di spaccio: le quattro confezioni di hashish di cui l'imputato fu trovato in possesso al momento del controllo; il fatto che presso l'abitazione ne detenesse altre tre già suddivise, oltre 10 gr. di sostanza di tipo marijuana, con bilancino di precisione, grinder e 12 bustine trasparenti per il confezionamento; la diversità delle droghe detenute. 5.2. Del pari incensurabili sono le valutazioni con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. Quando - come nella specie - venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (qui addirittura coincidente con il minimo edittale quanto alla pena detentiva) non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va richiamato il consolidato principio secondo cui la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). In tali casi, la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, può dirsi illegittima soltanto quando ometta ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora e aa., Rv. 259762). Nel caso di specie, la sentenza, con valutazione di merito in questa sede incensurabile, spiega perché gli elementi addotti dall'appellante non giustificavano il riconoscimento con riguardo alla giovane età e, mentre non si è ritenuto elemento sufficiente - in aderenza, peraltro, al disposto di cui all'art. 62 bis, ultimo comma, cod. pen. - il dato della mera incensuratezza, argomenta non illogicamente come le circostanze dell'azione quali più sopra sinteticamente richiamate inducevano a ritenere che l'attività di spaccio dell'imputato fosse non occasionale e, quindi, di significativa offensività. Vale, dunque, il principio secondo cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 5.3. Il rilievo in fatto da ultimo richiamato, poi, rende effettiva e non manifestamente illogica anche la valutazione di merito - in questa sede non altrimenti sindacabile - sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità, avendo la Corte territoriale fatto buongoverno del principio per cui il giudice richiesto di valutare l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, del resto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e a., Rv. 273678) ed il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al