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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 37500/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 648/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a margine del ricorso, con elezione di domicilio in Roma via Gramsci n. 14 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - f 7 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 0 6 6 8 c n. 4183 del 2018 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] d 2 e Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal b 6 1 6 c d 6 [OSCURATO:PERSONA]. 8 9 f 1 1 f d 5 e 3 a l # : i a r 3 S e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sopra indicata sentenza della CTR Sicilia che, in accoglimento dell'appello erariale, aveva riformato la sentenza n. 93/2011 della CTP di Ragusa, respingendo il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo al 2004 recante maggiori IRES, IRAP e IVA.

Il ricorso si fonda su tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato in data 26.10.2022 domanda per la definizione della lite pendente davanti alla Corte di Cassazione di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando gli importi dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.

Si deve rinviare a nuovo ruolo in attesa di deduzioni dell'Agenzia delle Entrate sull'esito della domanda di definizione. p.q.m. dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all'Agenzia delle Entrate termine di giorni sessanta dalla conunicazione per deduzioni in merito alla domanda della ricorrente.

Roma, 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 648/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a margine del ricorso, con elezione di domicilio in Roma via Gramsci n. 14 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - f 7 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 0 6 6 8 c n. 4183 del 2018 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] d 2 e Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal b 6 1 6 c d 6 [OSCURATO:PERSONA]. 8 9 f 1 1 f d 5 e 3 a l # : i a r 3 S e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sopra indicata sentenza della CTR Sicilia che, in accoglimento dell'appello erariale, aveva riformato la sentenza n. 93/2011 della CTP di Ragusa, respingendo il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo al 2004 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. Il ricorso si fonda su tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato in data 26.10.2022 domanda per la definizione della lite pendente davanti alla Corte di Cassazione di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando gli importi dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Si deve rinviare a nuovo ruolo in attesa di deduzioni dell'Agenzia delle Entrate sull'esito della domanda di definizione. p.q.m. dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all'Agenzia delle Entrate termine di giorni sessanta dalla conunicazione per deduzioni in merito alla domanda della ricorrente. Roma, 15
Sentenza Cassazione n. 37500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris