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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1994

Cassazione n. 47412/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1994 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura addotta, diretta a contratstare la sussistenza dei costituti oggettivi della resistenza ascritta all'imputato sotto il versante,dth idoneità offensiva della condotta tenuta eloi—Pitae~e) sollecita valutazioni in fatto ( il portato Q • oggettivamente pericoloso della fuga intentata dal ricorrente) non consentite in questa sede ( senza adeguatamente contrastare. la tenuta della motivazione esposta dai giudici del merito con doppia valutazione conforme a sostegno della ricostruzione della relativa vicenda) anche perché distoniche rispetto al tenore dell'appello (che senza contestare gli estremi oggettivi della condotta, segnalava la ritenuta insussistenza del dolo) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1994 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura addotta, diretta a contratstare la sussistenza dei costituti oggettivi della resistenza ascritta all'imputato sotto il versante,dth idoneità offensiva della condotta tenuta eloi—Pitae~e) sollecita valutazioni in fatto ( il portato Q • oggettivamente pericoloso della fuga intentata dal ricorrente) non consentite in questa sede ( senza adeguatamente contrastare. la tenuta della motivazione esposta dai giudici del merito con doppia valutazione conforme a sostegno della ricostruzione della relativa vicenda) anche perché distoniche rispetto al tenore dell'appello (che senza contestare gli estremi oggettivi della condotta, segnalava la ritenuta insussistenza del dolo) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 47412/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris