CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30519-2018 proposto da: :-Y\[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], . ,---.1ettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 71; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], • elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l; 58g - controricorrente - avverso la sentenza n. 29/2016 della Corte d'Appello di Vene711, J-.esa pubblica in data 16/03/201E; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando un solo complesso motivo, per la cassazione della sentenza n. 29/2016, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia e resa pubblica in data 16/03/2018. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 2714/2015, rigettava il ricorso ex art. 447 bis cod.proc.civ., con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'esercizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della facoltà di disdetta, alla prima scadenza, del contratto di locazione dell'immobile sito in Conselve, con richiesta di condanna al pagamento di trentasei mensilità dell'ultimo canone locatizio, pari ad euro 16.814,16, oltre agli interessi dalla costituzione in mora fino al saldo effettivo, e alla rifusione integrale delle spese di lite. Il Tribunale riteneva, infatti, che le conseguenze previste dall'art. 3 della I. n. 431/1998 dovevano considerarsi «disvolute dallo stesso ricorrente», il quale aveva provveduto alla restituzione dell'immobile al proprietario, «così rinunciando alla possibilità di permanere sino alla scadenza nel caso dell'ulteriore quadriennio legale» e, quindi, anche, tacitamente al risarcimento del danno predeterminato ex lege nel minimo. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - il quale lamentava: i) l'esercizio abusivo, da parte del locatore, della facoltà di cui all'art. 3 della I. 431/98, per mancata ricorrenza delle condizioni previste dalla lett. e) della suddetta norma (l'esigenza di integrale ristrutturazione o demolizione o radicale trasformazione per realizzare nuove condizioni ovvero, ricorrendo le condizioni, la realizzazione di sopraelevazioni che per essere eseguite richiedano lo sgombero dell'immobile) legittimanti il recesso dal contratto, avendo il locatore eseguito sul bene locato solo lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, di posa di pannelli fonoassorbenti, di adeguamento dei poggioli, non urgenti né incompatibili con la permanenza della locazione; ii) l'ingannevolezza della comunicazione di disdetta che lo aveva indotto a rilasciare spontaneamente l'immobile - rigettava il gravame. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il recesso del locatore era stato giustificato con l'esigenza di eseguire sull'immobile lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle nuove normative degli impianti tecnologici, che esso era motivato in maniera generica e comunque era basato su ipotesi che non rientravano tra quelle tassativamente previste dall'art. 3 della I. 431/1988 e concludeva che il conduttore era stato nella condizione di avvedersi della invalidità del diniego di rinnovo del contratto e ciononostante non aveva fatto presente al locatore l'invalidità della disdetta né aveva agito giudizialmente per farla rilevare. Precisava, poi, che la disdetta di cui all'art. 3, comma 2, ultima parte della I. 431/1998, deve essere tenuta distinta dall'illegittimo esercizio della facoltà di disdetta, atteso che la prima ricorre ove non sia specificato il motivo della disdetta, individuato tra uno di quelli tassativamente previsti dal legislatore, con la conseguente invalidità ed inefficacia della disdetta, la seconda sanziona, obbligando il locatore al pagamento di 36 mensilità del canone, la ricorrenza di un comportamento scorretto del locatore, atto a trarre in inganno la controparte circa la sussistenza delle condizioni per il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza; nella fattispecie in esame reputava insussistente detta condotta, non bastando, ad integrarne i caratteri, la nullità della disdetta immediatamente percepibile dal conduttore. La Corte territoriale, ritenendo, quindi, la fattispecie in esame rientrante nella prima ipotesi, anche in ragione del fatto che era risultato che le opere indicate nella comunicazione di recesso erano state effettivamente realizzate (segno, secondo la sentenza impugnata, della buona fede del locatore), respingeva l'appello e confermava la decisione del Tribunale, con diversa motivazione. Il ricorso è trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in ragione del fatto che l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 3, comma 3, della I. 431/1998 non è subordinata alla ricorrenza di una dolosa preordinazione da parte del locatore né può essere esclusa dal rilascio dell'immobile da parte del conduttore, ove tale rilascio abbia fatto seguito alla richiesta del locatore. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il ricorrente deduce, ai dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della I. 431/1998, lett. e) nonché la falsa applicazione delle prove assunte in primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] insiste con la censura già formulata dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, secondo cui difettavano le condizioni per non rinnovare il contratto di locazione alla prima scadenza, di tal ché il comportamento del locatore avrebbe dovuto considerarsi scorretto per avergli rappresentato non la necessità di una corposa ristrutturazione dell'immobile, come richiesto dalla legge, ma una blanda ristrutturazione, ed aggiunge che le prove istruttorie ammesse erano state male interpretate, avendo esse dimostrato la mera esecuzione di taluni lavori sull'immobile, ma non la necessità del suo sgombero. 2.1. Il motivo non merita accoglimento. Queste le ragioni: - quanto alla deduzione di erronea interpretazione delle prove istruttorie, la censura è chiaramente del tutto inammissibile, perché non indica le prove istruttorie cui si riferisce e perché è pacifico che la denuncia di cattiva interpretazione delle prove si colloca - e non solo per la genericità delle argomentazioni a supporto - fuori del perimetro del sindacato di legittimità. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892);- quanto all'argomentazione con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata, insistendo che la motivazione addotta a giustificazione della disdetta era illegittima e che ciò avrebbe integrato un comportamento contrario alla buona fede, il quale avrebbe giustificato la richiesta del pagamento, a titolo sanzionatorio, di trentasei mensilità di canone, il Collegio non può fare a meno di rilevare che essa: i) non si confronta con la decisione impugnata allo scopo di dimostrare in che modo essa sarebbe incorsa nella denunciata violazione dell'art. 3 della I. n. 431/1998; il) si affida ad un apparato confutativo che si connota per estrema genericità ed assertività, come è comprovato dalle poche righe - l'ultimo c.p.v. di pag. 7 e parte della successiva pag. 8 — a ciò dedicate, ed utilizza, invece, la parte del ricorso destinata alla presentazione del fatto e della vicenda processuale per riprodurre i motivi di appello verosimilmente ritenendo con ciò di avere adeguatamente argomentato le censure cassatorie. Va rilevato, infatti, che la statuizione della sentenza impugnata che, pur ritenendo pacifica la nullità della disdetta, ha escluso l'applicazione della misura sanzionatoria del pagamento di trentasei mensilità di canone, perché ha ritenuto che la disdetta, facendo inequivoco riferimento a motivi non rientranti tra quelli tassativamente previsti dall'art. 3 della I. 431/2018, non era stata seguita da alcuna contestazione da parte del conduttore che aveva, come richiestogli, rilasciato spontaneamente l'immobile (nel senso che non era stato necessario per il locatore agire per il rilascio: ciò che avrebbe richiesto, essendone una condizione di procedibilità, la dimostrazione da parte del locatore del possesso, per l'esecuzione dei lavori di cui alla lett. e) dell'art. 3 della I. 431/1998, della concessione o dell'autorizzazione edilizia). Il ragionamento della Corte territoriale si è dispiegato, in particolare, in questi termini: [OSCURATO:PERSONA] «poteva rendersi conto dell'invalidità del diniego di rinnovo del contratto... avrebbe potuto far presente al locatore l'invalidità della disdetta ... e non è detto poi che il Moscardi avrebbe intrapreso l'azione di sfratto alla quale comunque il Salmaso avrebbe potuto validamente resistere (in ogni caso proprio la presente causa dimostra che il Salmaso non aveva affatto paura di intraprendere una causa)». Ha aggiunto che la comunicazione di una disdetta invalida e l'esercizio illegittimo della facoltà di disdetta sono da tenere distinte, implicando solo quest'ultima la pesante sanzione punitiva del pagamento di trentasei mensilità di canone, in quanto essa «presuppone un comportamento scorretto del locatore atto a trarre in inganno il conduttore sulla sussistenza delle condizioni per il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, non essendo sufficiente la mera nullità della disdetta, immediatamente percepibile dal conduttore... anzi il fatto ... che il locatore abbia poi realizzato le opere indicate nella disdetta dimostrano la buona fede dello stesso». Dette statuizioni non sono state attinte dal ricorrente con censure idonee a far emergere la necessaria correlazione con i punti delle stesse assunti in contrasto l'art. 3 della I. 431/1998 o con l'interpretazione di tale norma fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalenti, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni; né è stata argomentata l'eventuale erronea assunzione della fattispecie concreta, oggetto di giudizio, sotto una norma inidonea a regolarla. Il ricorrente, in verità, ripropone - peraltro, nella esposizione del fatto - gli argomenti difensivi presi in considerazione e confutati dalla sentenza impugnata, senza neppure considerare che detta sentenza ha sì confermato la decisione del Tribunale, ma con una motivazione parzialmente diversa. I ragionamenti di cui si è avvalso per confutare la sentenza impugnata sono estremamente generici e del tutto apodittici: il che costituisce una ennesima e precipua ragione di inammissibilità, secondo il consolidato principio espresso da Cass. 04/03/2005, n. 4741, ribadito in motivazione da Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074, atteso che il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione, pur non essendo espressamente previsto (a differenza di quanto accade per l'appello: art. 342 cod.proc.civ.) deve considerarsi esistente, in quanto è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). 2.2. È opportuno aggiungere che il ricorrente non ha neppure soddisfatto le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., perché le sue censure, pur basandosi sulla nullità della comunicazione di disdetta, non sono state sorrette dalla riproduzione, né diretta né indiretta, della medesima nel ricorso. Deve ribadirsi che quando il motivo di ricorso si fondi su un atto processuale o su un documento, come in questo caso, esso deve essere, per la parte di interesse, debitamente riprodotto ovvero, se (in tutto o in parte ) riprodotto, devono essere fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendono il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass., Sez. Un., 23/12/2019, n. 34469). 3. Deve darsi atto del fatto che il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 365 cod.proc.civ. La procura apposta in calce al ricorso, su un foglio separato, datata 15 ottobre 2018, è così formulata: delega l'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Ponti a rappresentare e difendere l'odierno ricorrente «nella presente procedura, opposizione ed esecuzione comprese, e negli eventuali gradi successivi» e conferisce «ogni potere, inerente e conseguente a tale mandato, ivi compreso quello di farsi sostituire, proporre appello, domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, rinunciare agli atti e alle domande e di farne accettazione, di incassare e di quietanzare». Secondo la prospettazione del controricorrente, essa, essendo generica, conferendo poteri che si riferiscono ad altri gradi di giudizio e non contenendo «alcun elemento, quale ad esempio il nome della controparte o il numero della sentenza asseritamente impugnata, dal quale possa desumersi la specificità dei poteri conferiti al procuratore», difetterebbe dei caratteri richiesti dall'art. 356 cod.proc.civ. e imporrebbe la condanna del procuratore del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 3.1. Su tale specifica problematica è intervenuta, proprio di recente, l'ordinanza interlocutoria del 2/03/2002, n. 6947, la quale - preso atto che le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia n. 35466 del 19/11/2021, hanno deciso la controversia coinvolgente la specialità della procura sulla base di una questione preliminare - ha ritenuto opportuno rimettere al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la valutazione circa l'assegnazione della questione di massima di particolare importanza (tra quelle rilevanti ai fini del presente ricorso, anche) del se debbano essere equiparate, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365 cod.proc.civ., tutte le ipotesi di «collocazione topografica» della procura e, cioè, sia i casi in cui la stessa è apposta a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia quelli in cui la procura è redatta su un foglio separato oppure su un altro supporto autonomo congiunto al ricorso stesso (o materialmente o mediante modalità informatiche o, comunque, secondo la vigente disciplina, anche regolamentare, in tema di atti telematici) ed in quali casi, eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di «collocazione topografica» della procura, il contenuto testuale della procura debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 cod.proc.civ. e, quindi, non riferibile al giudizio di cassazione. 3.2. L'inammissibilità, sotto i plurimi profili evidenziati, dell'unico motivo di ricorso dedotto rende superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della eventuale pronuncia delle Sezioni Unite sulle questioni indicate, atteso che detto rinvio si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza incidere diversamente sull'esito del ricorso. 3.3. Quanto al pagamento delle spese processuali che parte controricorrente vorrebbe fossero poste a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ritiene che debba tenersi ferma la distinzione tra procura inesistente - ipotesi che ricorre, ad esempio, quando la procura non sia stata affatto conferita, risulti falsa ovvero sia stata conferita per un giudizio diverso da quella per cui l'atto è speso o da soggetto diverso da quello asseritamente rappresentato - e procura nulla od invalida - eventualità, cui è riconducibile l'ipotesi per cui è causa, in cui la procura sia viziata per genericità - ; solo nel primo caso, l'attività del difensore deve reputarsi svolta in assenza di un rapporto processuale con la parte che si dice rappresentata e quindi di essa il difensore si assume per intero la responsabilità, con conseguente possibilità che le spese processuali siano poste a suo carico; nel secondo caso, invece, l'attività processuale svolta dal difensore riverbera i suoi effetti sulla parte rappresentata, perché la procura ha instaurato un rapporto processuale con la medesima, potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo: così Cass. 16/11/2021, n. 34638 (nella specie, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, rilevando che detto vizio rende la procura invalida, ma non inesistente). 5. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - sono poste a carico della parte soccombente. 7. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p