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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 41470/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità per la genericità delle censure.

Il ricorrente si è limitato a prospettare, in termini dubitativi ed astratti, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza indicare alcun profilo critico dell'apparato argomentativo; per di più, trascura che l'appello, in virtù dell'effetto devolutivo, era stato limitato al trattamento sanzionatorio e non al giudizio di colpevolezza.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità per la genericità delle censure. Il ricorrente si è limitato a prospettare, in termini dubitativi ed astratti, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza indicare alcun profilo critico dell'apparato argomentativo; per di più, trascura che l'appello, in virtù dell'effetto devolutivo, era stato limitato al trattamento sanzionatorio e non al giudizio di colpevolezza. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41470/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris