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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 05034/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5034/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 06/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3182/2025* * CC 11/11/2025* * * Relatore * 23910/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * cui 05haw49 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 22/05/2025 della Corte d appello di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 22/05/2025 la Corte di Appello di Messina ha respintol appello proposto da * * avverso la decisione con cui il Tribunale dellamedesima città il 13/02/2024 gli aveva applicato la misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre oltre prescrizioni accessorieritenendolo socialmente pericoloso in quanto rientrante nella categoria di pericolosità di cuiall art. 4 comma 1 lett.

I ter d. lgs. 159 del 2011.La Corte di merito nel valutare i contenuti della impugnazione respingeva in primoluogo l eccezione di nullità dell avviso di fissazione dell udienza camerale e degli attisuccessivamente assunti dal primo giudice sollevata dall appellante per essersi svoltal udienza senza la partecipazione del proposto che pur detenuto per altra causa non erastato tradotto per partecipare all udienza del 13/02/2024 osservando come il contraddittoriosi fosse regolarmente instaurato nel corso delle prime udienze allorquando * ancoranon si trovava in vinculis e che successivamente la sua [OSCURATO:PERSONA] pur comunicandol intervenuto stato di detenzione del prevenuto non aveva avanzato esplicita richiesta ditraduzione né il detenuto aveva manifestato la volontà di comparire all udienza innanzi alTribunale della prevenzione.Nel merito la Corte evidenziava che correttamente il proposto era stato inquadratonella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1 lett.

I ter d. lgs. 159 del 2011sino ad ottobre 2020 e per maltrattamenti in famiglia commesso nel 2019 pendeva unprocedimento per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della figliaconcluso in primo grado con la condanna del * alla pena di quattro anni di reclusione.* altresì respinta la richiesta di attenuazione del regime di prevenzione avendoil proposto già dimostrato insofferenza rispetto a misure cautelari e prescrizioni continuandoa consumare condotte penalmente rilevanti ed a maturare pregiudizi di polizia.2.

Avverso detto decreto * * per il tramite del difensore avv. *Lo * ha avanzato due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione degli artt. 178 179 cod. pen. 678 666 e 420 ter cod. proc. pennonché mancanza di motivazione sulla eccepita nullità del decreto di fissazione di udienza enullità del decreto n. 16/25 del 22/05/2025 e dell intero giudizio.* un primo profilo il ricorrente denuncia la totale assenza di motivazione in ordineal motivo di appello con il quale si lamentava la nullità del decreto di fissazione dell udienzainnanzi al Tribunale in quanto non conteneva alcun avviso sulla possibilità di partecipare odi essere sentito all udienza in caso di detenzione.* si eccepisce la nullità dell intero giudizio e del decreto emesso dalTribunale di Messina a causa della mancata traduzione del * all udienza didiscussione del 13/02/2024.Ha errato la Corte d appello di Messina nel respingere l eccezione sollevata in atto digravame sul presupposto che il * in stato di detenzione carceraria in epocasuccessiva alla prima udienza tenutasi innanzi al Tribunale il 13/06/2023 non avesse fattorichiesta di traduzione dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] del proposto aveva rappresentato ai* all udienza del 04/10/2023 che * si trovava detenuto fuori dallacircoscrizione del Tribunale e ne aveva chiesto la traduzione o il videocollegamento ilprocedimento aveva poi subìto alcuni rinvii senza che tuttavia * avesse maimanifestato una rinuncia espressa a comparire.La decisione della Corte d appello è censurabile atteso che anche nel procedimentodi prevenzione la partecipazione dell interessato è fondamentale per garantire ilcontraddittorio ed il diritto di difesa e si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàche ha sancito che l omessa traduzione del detenuto all udienza senza una sua espressarinuncia a comparire costituisce una nullità assoluta e insanabile del procedimento * 1 n.1362 del 17/01/2020 e sez. 1 n. 3706 del 2022 .2.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed ecod. proc. pen. la mancanza di motivazione con riferimento all attualità della pericolositàsociale e alla non utilità dell obbligo di soggiorno.Il * dell appello hanno ritenuto il proposto soggetto pericoloso ma nulla hannodedotto in ordine all attualità della pericolosità limitandosi a riassumere i fatti peri quali egliera stato condannato.Peraltro osserva il ricorrente come il periodo trascorso dal * in stato didetenzione in carcere per la sua finalità rieducativa ha avuto come conseguenza lariduzione della pericolosità sociale che in ogni caso dovrà comunque essere rivalutata allacessazione dello stato di detenzione come sancito dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 162 del 2024.La Corte ha anche omesso di fornire alcuna motivazione in merito alla richiestaformulata in atto di gravame di esclusione dell obbligo di soggiorno trattandosi di misurainutilmente gravosa per il proposto dal momento che da un lato i reati di maltrattamenti infamiglia da ultimo contestati risultano commessi nel medesimo luogo di residenza delprevenuto dall altro che gli ulteriori reati per i quali * è stato condannato sonorisalenti nel tempo.3.[OSCURATO:PERSONA] generale * * nella sua requisitoria scritta hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato note scritte con le quali chiede l accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Quanto al primo motivo il ricorrente lamenta innanzitutto la nullità del decreto difissazione dell udienza per omessa indicazione della facoltà di partecipare o essere sentitoin caso di detenzione.La censura è manifestamente infondata poiché al momento dell emissione deldecreto di fissazione dell udienza innanzi al Tribunale il proposto non versava in statodetentivo e non ricorreva alcuna delle ipotesi che impongono specifiche avvertenze in ordinealle modalità di comparizione del prevenuto.3.Parimenti inammissibile è il profilo concernente la dedotta nullità dell udienza didiscussione per mancata traduzione del prevenuto.L esame degli atti consentito in ragione della natura della doglianza avanzata hapermesso di acclarare che il proposto non ha mai richiesto la traduzione come emergechiaramente dalla lettura del verbale di udienza del 04/10/2023 nel corso della quale ildifensore si limitava a rappresentare l intervenuto stato detentivo del * Ilprocedimento veniva rinviato per incompatibilità del Presidente del collegio giudicante lasuccessiva udienza del 14/11/2023 veniva rinviata su richiesta del difensore cherappresentava un legittimo impedimento e nessuna richiesta veniva formulata.

L udienza didiscussione si svolgeva regolarmente il 12/02/2024 alla presenza del difensore che nullaeccepiva.Come correttamente rilevato nell impugnato decreto pertanto non vi è stata alcunaespressa richiesta di traduzione del detenuto né è stata specificamente evidenziata lavolontà del proposto di partecipazione all udienza dovendosi ritenere in tema diprocedimento di prevenzione causa di nullità dell udienza e del provvedimento conclusivosoltanto l omessa traduzione tempestivamente richiesta * n.43539 del 03/10/2012 *253790 * n.31334 del 18/06/2008 * 241112 .Il richiamo del ricorrente a precedenti giurisprudenziali risulta inconferente poiché lasentenza indicata come * 1 n. 1362 del 17 gennaio 2020 non è stata rinvenuta mentrel altra n. 3706 del 2022 risulta essere stata emessa dalla sez. 3 e concerne fattispecie deltutto differente.4.Il secondo motivo è del pari inammissibile.Va invero premesso che l assetto normativo in tema di sindacabilità dellamotivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali epatrimoniali è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione posto che ilGiudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza Corte cost. sent. n. 106 del 2015 dellaquestione di legittimità costituzionale che era stata sollevata sul tema dalla V SezionePenale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. * fermo pertanto il criterioregolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede diprevenzione non ricomprende in modo specifico il vizio di motivazione nel senso dellaillogicità manifesta e della contraddittorietà ma la sola violazione di legge art. 4undicesimo comma legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d. lgs. n. 159 del 2011 .

Daciò per costante orientamento di questa Corte deriva che è sindacabile la sola «mancanza»del percorso giustificativo della decisione nel senso di redazione di un testo del tutto privodei requisiti minimi di coerenza completezza e logicità motivazione apparente o di un testodel tutto inidoneo a far comprendere l itinerario logico seguito dal giudice tra le altre * In. 8641 del 26/02/2009 * * 242887 .Va ancora ricordato come nel giudizio di prevenzione operi la regola della pienautilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali incorso è quindi possibile utilizzare nel giudizio di prevenzione ai fini del giudizio dipericolosità sociale del proposto elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penalinon ancora conclusi naturalmente confrontandosi in modo autonomo con gli elementi stessiper stabilire se essi una volta accertati per la consistenza e il significato che posseggonosiano idonei a fondare la sussistenza dei presupposti legittimanti l applicazione della misura * 1 n. 24707 del 01/02/2018 * * 273361 * 6 n. 36216 del 13/07/2017* * 271372 * 5 n. 1831 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 265862 .Orbene nel caso in scrutinio la Corte di appello messinese ha ritenuto correttol inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1lett.

I ter d. lgs. 159 del 2011 valorizzando in tal senso le sentenze irrevocabili di condannanell anno 2019 per maltrattamenti in famiglia nel 2020 per atti persecutori e l ulterioresentenza di primo grado di condanna nel 2024 per maltrattamenti in famiglia in danno dellacompagna e della figlia minore la Corte ha inoltre specificato come «le donne vivevanodanni in un clima di terrore e di afflizione per le reazioni smodate ed il discontrollo propri del* Deve concludersi pertanto nel senso che le sanzioni penali irrogate in occasionedelle analoghe ripetute condotte maltrattanti si sono rivelate prive di efficacia deterrente eche la proclività all assunzione di simili approcci delittuosi sia manifesta ed attualeconnotando di grave allarme sociale la personalità dell appellante» pag. 4 .La valutazione espressa dalla Corte di appello sull attualità della pericolosità socialedel proposto appare pertanto immune da censure avendo la stessa evidenziato conchiarezza gli elementi in base ai quali ha formulato il giudizio.* a quanto dedotto in ricorso la Corte ha anche preso in esame larichiesta difensiva di attenuazione del regime di prevenzione e quindi anche l esclusionedell obbligo di soggiorno disattendendola con motivazione congrua avendo evidenziatocome il regime applicato sia proporzionato e necessario alla luce della dimostratainsofferenza del proposto verso precedenti misure e prescrizioni.Ne deriva l inammissibilità della censura risolvendosi essa in una richiesta dirivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.5.Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della* delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro3.000 00 ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen..6.

Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5034/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 06/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3182/2025* * CC 11/11/2025* * * Relatore * 23910/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * cui 05haw49 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 22/05/2025 della Corte d appello di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 22/05/2025 la Corte di Appello di Messina ha respintol appello proposto da * * avverso la decisione con cui il Tribunale dellamedesima città il 13/02/2024 gli aveva applicato la misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre oltre prescrizioni accessorieritenendolo socialmente pericoloso in quanto rientrante nella categoria di pericolosità di cuiall art. 4 comma 1 lett.

I ter d. lgs. 159 del 2011.La Corte di merito nel valutare i contenuti della impugnazione respingeva in primoluogo l eccezione di nullità dell avviso di fissazione dell udienza camerale e degli attisuccessivamente assunti dal primo giudice sollevata dall appellante per essersi svoltal udienza senza la partecipazione del proposto che pur detenuto per altra causa non erastato tradotto per partecipare all udienza del 13/02/2024 osservando come il contraddittoriosi fosse regolarmente instaurato nel corso delle prime udienze allorquando * ancoranon si trovava in vinculis e che successivamente la sua [OSCURATO:PERSONA] pur comunicandol intervenuto stato di detenzione del prevenuto non aveva avanzato esplicita richiesta ditraduzione né il detenuto aveva manifestato la volontà di comparire all udienza innanzi alTribunale della prevenzione.Nel merito la Corte evidenziava che correttamente il proposto era stato inquadratonella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1 lett.

I ter d. lgs. 159 del 2011sino ad ottobre 2020 e per maltrattamenti in famiglia commesso nel 2019 pendeva unprocedimento per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della figliaconcluso in primo grado con la condanna del * alla pena di quattro anni di reclusione.* altresì respinta la richiesta di attenuazione del regime di prevenzione avendoil proposto già dimostrato insofferenza rispetto a misure cautelari e prescrizioni continuandoa consumare condotte penalmente rilevanti ed a maturare pregiudizi di polizia.2.

Avverso detto decreto * * per il tramite del difensore avv. *Lo * ha avanzato due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione degli artt. 178 179 cod. pen. 678 666 e 420 ter cod. proc. pennonché mancanza di motivazione sulla eccepita nullità del decreto di fissazione di udienza enullità del decreto n. 16/25 del 22/05/2025 e dell intero giudizio.* un primo profilo il ricorrente denuncia la totale assenza di motivazione in ordineal motivo di appello con il quale si lamentava la nullità del decreto di fissazione dell udienzainnanzi al Tribunale in quanto non conteneva alcun avviso sulla possibilità di partecipare odi essere sentito all udienza in caso di detenzione.* si eccepisce la nullità dell intero giudizio e del decreto emesso dalTribunale di Messina a causa della mancata traduzione del * all udienza didiscussione del 13/02/2024.Ha errato la Corte d appello di Messina nel respingere l eccezione sollevata in atto digravame sul presupposto che il * in stato di detenzione carceraria in epocasuccessiva alla prima udienza tenutasi innanzi al Tribunale il 13/06/2023 non avesse fattorichiesta di traduzione dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] del proposto aveva rappresentato ai* all udienza del 04/10/2023 che * si trovava detenuto fuori dallacircoscrizione del Tribunale e ne aveva chiesto la traduzione o il videocollegamento ilprocedimento aveva poi subìto alcuni rinvii senza che tuttavia * avesse maimanifestato una rinuncia espressa a comparire.La decisione della Corte d appello è censurabile atteso che anche nel procedimentodi prevenzione la partecipazione dell interessato è fondamentale per garantire ilcontraddittorio ed il diritto di difesa e si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàche ha sancito che l omessa traduzione del detenuto all udienza senza una sua espressarinuncia a comparire costituisce una nullità assoluta e insanabile del procedimento * 1 n.1362 del 17/01/2020 e sez. 1 n. 3706 del 2022 .2.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed ecod. proc. pen. la mancanza di motivazione con riferimento all attualità della pericolositàsociale e alla non utilità dell obbligo di soggiorno.Il * dell appello hanno ritenuto il proposto soggetto pericoloso ma nulla hannodedotto in ordine all attualità della pericolosità limitandosi a riassumere i fatti peri quali egliera stato condannato.Peraltro osserva il ricorrente come il periodo trascorso dal * in stato didetenzione in carcere per la sua finalità rieducativa ha avuto come conseguenza lariduzione della pericolosità sociale che in ogni caso dovrà comunque essere rivalutata allacessazione dello stato di detenzione come sancito dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 162 del 2024.La Corte ha anche omesso di fornire alcuna motivazione in merito alla richiestaformulata in atto di gravame di esclusione dell obbligo di soggiorno trattandosi di misurainutilmente gravosa per il proposto dal momento che da un lato i reati di maltrattamenti infamiglia da ultimo contestati risultano commessi nel medesimo luogo di residenza delprevenuto dall altro che gli ulteriori reati per i quali * è stato condannato sonorisalenti nel tempo.3.[OSCURATO:PERSONA] generale * * nella sua requisitoria scritta hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato note scritte con le quali chiede l accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Quanto al primo motivo il ricorrente lamenta innanzitutto la nullità del decreto difissazione dell udienza per omessa indicazione della facoltà di partecipare o essere sentitoin caso di detenzione.La censura è manifestamente infondata poiché al momento dell emissione deldecreto di fissazione dell udienza innanzi al Tribunale il proposto non versava in statodetentivo e non ricorreva alcuna delle ipotesi che impongono specifiche avvertenze in ordinealle modalità di comparizione del prevenuto.3.Parimenti inammissibile è il profilo concernente la dedotta nullità dell udienza didiscussione per mancata traduzione del prevenuto.L esame degli atti consentito in ragione della natura della doglianza avanzata hapermesso di acclarare che il proposto non ha mai richiesto la traduzione come emergechiaramente dalla lettura del verbale di udienza del 04/10/2023 nel corso della quale ildifensore si limitava a rappresentare l intervenuto stato detentivo del * Ilprocedimento veniva rinviato per incompatibilità del Presidente del collegio giudicante lasuccessiva udienza del 14/11/2023 veniva rinviata su richiesta del difensore cherappresentava un legittimo impedimento e nessuna richiesta veniva formulata.

L udienza didiscussione si svolgeva regolarmente il 12/02/2024 alla presenza del difensore che nullaeccepiva.Come correttamente rilevato nell impugnato decreto pertanto non vi è stata alcunaespressa richiesta di traduzione del detenuto né è stata specificamente evidenziata lavolontà del proposto di partecipazione all udienza dovendosi ritenere in tema diprocedimento di prevenzione causa di nullità dell udienza e del provvedimento conclusivosoltanto l omessa traduzione tempestivamente richiesta * n.43539 del 03/10/2012 *253790 * n.31334 del 18/06/2008 * 241112 .Il richiamo del ricorrente a precedenti giurisprudenziali risulta inconferente poiché lasentenza indicata come * 1 n. 1362 del 17 gennaio 2020 non è stata rinvenuta mentrel altra n. 3706 del 2022 risulta essere stata emessa dalla sez. 3 e concerne fattispecie deltutto differente.4.Il secondo motivo è del pari inammissibile.Va invero premesso che l assetto normativo in tema di sindacabilità dellamotivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali epatrimoniali è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione posto che ilGiudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza Corte cost. sent. n. 106 del 2015 dellaquestione di legittimità costituzionale che era stata sollevata sul tema dalla V SezionePenale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. * fermo pertanto il criterioregolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede diprevenzione non ricomprende in modo specifico il vizio di motivazione nel senso dellaillogicità manifesta e della contraddittorietà ma la sola violazione di legge art. 4undicesimo comma legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d. lgs. n. 159 del 2011 .

Daciò per costante orientamento di questa Corte deriva che è sindacabile la sola «mancanza»del percorso giustificativo della decisione nel senso di redazione di un testo del tutto privodei requisiti minimi di coerenza completezza e logicità motivazione apparente o di un testodel tutto inidoneo a far comprendere l itinerario logico seguito dal giudice tra le altre * In. 8641 del 26/02/2009 * * 242887 .Va ancora ricordato come nel giudizio di prevenzione operi la regola della pienautilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali incorso è quindi possibile utilizzare nel giudizio di prevenzione ai fini del giudizio dipericolosità sociale del proposto elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penalinon ancora conclusi naturalmente confrontandosi in modo autonomo con gli elementi stessiper stabilire se essi una volta accertati per la consistenza e il significato che posseggonosiano idonei a fondare la sussistenza dei presupposti legittimanti l applicazione della misura * 1 n. 24707 del 01/02/2018 * * 273361 * 6 n. 36216 del 13/07/2017* * 271372 * 5 n. 1831 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 265862 .Orbene nel caso in scrutinio la Corte di appello messinese ha ritenuto correttol inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1lett.

I ter d. lgs. 159 del 2011 valorizzando in tal senso le sentenze irrevocabili di condannanell anno 2019 per maltrattamenti in famiglia nel 2020 per atti persecutori e l ulterioresentenza di primo grado di condanna nel 2024 per maltrattamenti in famiglia in danno dellacompagna e della figlia minore la Corte ha inoltre specificato come «le donne vivevanodanni in un clima di terrore e di afflizione per le reazioni smodate ed il discontrollo propri del* Deve concludersi pertanto nel senso che le sanzioni penali irrogate in occasionedelle analoghe ripetute condotte maltrattanti si sono rivelate prive di efficacia deterrente eche la proclività all assunzione di simili approcci delittuosi sia manifesta ed attualeconnotando di grave allarme sociale la personalità dell appellante» pag. 4 .La valutazione espressa dalla Corte di appello sull attualità della pericolosità socialedel proposto appare pertanto immune da censure avendo la stessa evidenziato conchiarezza gli elementi in base ai quali ha formulato il giudizio.* a quanto dedotto in ricorso la Corte ha anche preso in esame larichiesta difensiva di attenuazione del regime di prevenzione e quindi anche l esclusionedell obbligo di soggiorno disattendendola con motivazione congrua avendo evidenziatocome il regime applicato sia proporzionato e necessario alla luce della dimostratainsofferenza del proposto verso precedenti misure e prescrizioni.Ne deriva l inammissibilità della censura risolvendosi essa in una richiesta dirivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.5.Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della* delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro3.000 00 ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen..6.

Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespeseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 11/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespeseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 11/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5034/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 06/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3182/2025* * CC 11/11/2025* * * Relatore * 23910/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * cui 05haw49 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 22/05/2025 della Corte d appello di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 22/05/2025 la Corte di Appello di Messina ha respintol appello proposto da * * avverso la decisione con cui il Tribunale dellamedesima città il 13/02/2024 gli aveva applicato la misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre oltre prescrizioni accessorieritenendolo socialmente pericoloso in quanto rientrante nella categoria di pericolosità di cuiall art. 4 comma 1 lett. I ter d. lgs. 159 del 2011.La Corte di merito nel valutare i contenuti della impugnazione respingeva in primoluogo l eccezione di nullità dell avviso di fissazione dell udienza camerale e degli attisuccessivamente assunti dal primo giudice sollevata dall appellante per essersi svoltal udienza senza la partecipazione del proposto che pur detenuto per altra causa non erastato tradotto per partecipare all udienza del 13/02/2024 osservando come il contraddittoriosi fosse regolarmente instaurato nel corso delle prime udienze allorquando * ancoranon si trovava in vinculis e che successivamente la sua [OSCURATO:PERSONA] pur comunicandol intervenuto stato di detenzione del prevenuto non aveva avanzato esplicita richiesta ditraduzione né il detenuto aveva manifestato la volontà di comparire all udienza innanzi alTribunale della prevenzione.Nel merito la Corte evidenziava che correttamente il proposto era stato inquadratonella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1 lett. I ter d. lgs. 159 del 2011sino ad ottobre 2020 e per maltrattamenti in famiglia commesso nel 2019 pendeva unprocedimento per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della figliaconcluso in primo grado con la condanna del * alla pena di quattro anni di reclusione.* altresì respinta la richiesta di attenuazione del regime di prevenzione avendoil proposto già dimostrato insofferenza rispetto a misure cautelari e prescrizioni continuandoa consumare condotte penalmente rilevanti ed a maturare pregiudizi di polizia.2. Avverso detto decreto * * per il tramite del difensore avv. *Lo * ha avanzato due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione degli artt. 178 179 cod. pen. 678 666 e 420 ter cod. proc. pennonché mancanza di motivazione sulla eccepita nullità del decreto di fissazione di udienza enullità del decreto n. 16/25 del 22/05/2025 e dell intero giudizio.* un primo profilo il ricorrente denuncia la totale assenza di motivazione in ordineal motivo di appello con il quale si lamentava la nullità del decreto di fissazione dell udienzainnanzi al Tribunale in quanto non conteneva alcun avviso sulla possibilità di partecipare odi essere sentito all udienza in caso di detenzione.* si eccepisce la nullità dell intero giudizio e del decreto emesso dalTribunale di Messina a causa della mancata traduzione del * all udienza didiscussione del 13/02/2024.Ha errato la Corte d appello di Messina nel respingere l eccezione sollevata in atto digravame sul presupposto che il * in stato di detenzione carceraria in epocasuccessiva alla prima udienza tenutasi innanzi al Tribunale il 13/06/2023 non avesse fattorichiesta di traduzione dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] del proposto aveva rappresentato ai* all udienza del 04/10/2023 che * si trovava detenuto fuori dallacircoscrizione del Tribunale e ne aveva chiesto la traduzione o il videocollegamento ilprocedimento aveva poi subìto alcuni rinvii senza che tuttavia * avesse maimanifestato una rinuncia espressa a comparire.La decisione della Corte d appello è censurabile atteso che anche nel procedimentodi prevenzione la partecipazione dell interessato è fondamentale per garantire ilcontraddittorio ed il diritto di difesa e si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàche ha sancito che l omessa traduzione del detenuto all udienza senza una sua espressarinuncia a comparire costituisce una nullità assoluta e insanabile del procedimento * 1 n.1362 del 17/01/2020 e sez. 1 n. 3706 del 2022 .2.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed ecod. proc. pen. la mancanza di motivazione con riferimento all attualità della pericolositàsociale e alla non utilità dell obbligo di soggiorno.Il * dell appello hanno ritenuto il proposto soggetto pericoloso ma nulla hannodedotto in ordine all attualità della pericolosità limitandosi a riassumere i fatti peri quali egliera stato condannato.Peraltro osserva il ricorrente come il periodo trascorso dal * in stato didetenzione in carcere per la sua finalità rieducativa ha avuto come conseguenza lariduzione della pericolosità sociale che in ogni caso dovrà comunque essere rivalutata allacessazione dello stato di detenzione come sancito dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 162 del 2024.La Corte ha anche omesso di fornire alcuna motivazione in merito alla richiestaformulata in atto di gravame di esclusione dell obbligo di soggiorno trattandosi di misurainutilmente gravosa per il proposto dal momento che da un lato i reati di maltrattamenti infamiglia da ultimo contestati risultano commessi nel medesimo luogo di residenza delprevenuto dall altro che gli ulteriori reati per i quali * è stato condannato sonorisalenti nel tempo.3.[OSCURATO:PERSONA] generale * * nella sua requisitoria scritta hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato note scritte con le quali chiede l accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Quanto al primo motivo il ricorrente lamenta innanzitutto la nullità del decreto difissazione dell udienza per omessa indicazione della facoltà di partecipare o essere sentitoin caso di detenzione.La censura è manifestamente infondata poiché al momento dell emissione deldecreto di fissazione dell udienza innanzi al Tribunale il proposto non versava in statodetentivo e non ricorreva alcuna delle ipotesi che impongono specifiche avvertenze in ordinealle modalità di comparizione del prevenuto.3.Parimenti inammissibile è il profilo concernente la dedotta nullità dell udienza didiscussione per mancata traduzione del prevenuto.L esame degli atti consentito in ragione della natura della doglianza avanzata hapermesso di acclarare che il proposto non ha mai richiesto la traduzione come emergechiaramente dalla lettura del verbale di udienza del 04/10/2023 nel corso della quale ildifensore si limitava a rappresentare l intervenuto stato detentivo del * Ilprocedimento veniva rinviato per incompatibilità del Presidente del collegio giudicante lasuccessiva udienza del 14/11/2023 veniva rinviata su richiesta del difensore cherappresentava un legittimo impedimento e nessuna richiesta veniva formulata. L udienza didiscussione si svolgeva regolarmente il 12/02/2024 alla presenza del difensore che nullaeccepiva.Come correttamente rilevato nell impugnato decreto pertanto non vi è stata alcunaespressa richiesta di traduzione del detenuto né è stata specificamente evidenziata lavolontà del proposto di partecipazione all udienza dovendosi ritenere in tema diprocedimento di prevenzione causa di nullità dell udienza e del provvedimento conclusivosoltanto l omessa traduzione tempestivamente richiesta * n.43539 del 03/10/2012 *253790 * n.31334 del 18/06/2008 * 241112 .Il richiamo del ricorrente a precedenti giurisprudenziali risulta inconferente poiché lasentenza indicata come * 1 n. 1362 del 17 gennaio 2020 non è stata rinvenuta mentrel altra n. 3706 del 2022 risulta essere stata emessa dalla sez. 3 e concerne fattispecie deltutto differente.4.Il secondo motivo è del pari inammissibile.Va invero premesso che l assetto normativo in tema di sindacabilità dellamotivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali epatrimoniali è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione posto che ilGiudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza Corte cost. sent. n. 106 del 2015 dellaquestione di legittimità costituzionale che era stata sollevata sul tema dalla V SezionePenale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. * fermo pertanto il criterioregolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede diprevenzione non ricomprende in modo specifico il vizio di motivazione nel senso dellaillogicità manifesta e della contraddittorietà ma la sola violazione di legge art. 4undicesimo comma legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d. lgs. n. 159 del 2011 . Daciò per costante orientamento di questa Corte deriva che è sindacabile la sola «mancanza»del percorso giustificativo della decisione nel senso di redazione di un testo del tutto privodei requisiti minimi di coerenza completezza e logicità motivazione apparente o di un testodel tutto inidoneo a far comprendere l itinerario logico seguito dal giudice tra le altre * In. 8641 del 26/02/2009 * * 242887 .Va ancora ricordato come nel giudizio di prevenzione operi la regola della pienautilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali incorso è quindi possibile utilizzare nel giudizio di prevenzione ai fini del giudizio dipericolosità sociale del proposto elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penalinon ancora conclusi naturalmente confrontandosi in modo autonomo con gli elementi stessiper stabilire se essi una volta accertati per la consistenza e il significato che posseggonosiano idonei a fondare la sussistenza dei presupposti legittimanti l applicazione della misura * 1 n. 24707 del 01/02/2018 * * 273361 * 6 n. 36216 del 13/07/2017* * 271372 * 5 n. 1831 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 265862 .Orbene nel caso in scrutinio la Corte di appello messinese ha ritenuto correttol inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1lett. I ter d. lgs. 159 del 2011 valorizzando in tal senso le sentenze irrevocabili di condannanell anno 2019 per maltrattamenti in famiglia nel 2020 per atti persecutori e l ulterioresentenza di primo grado di condanna nel 2024 per maltrattamenti in famiglia in danno dellacompagna e della figlia minore la Corte ha inoltre specificato come «le donne vivevanodanni in un clima di terrore e di afflizione per le reazioni smodate ed il discontrollo propri del* Deve concludersi pertanto nel senso che le sanzioni penali irrogate in occasionedelle analoghe ripetute condotte maltrattanti si sono rivelate prive di efficacia deterrente eche la proclività all assunzione di simili approcci delittuosi sia manifesta ed attualeconnotando di grave allarme sociale la personalità dell appellante» pag. 4 .La valutazione espressa dalla Corte di appello sull attualità della pericolosità socialedel proposto appare pertanto immune da censure avendo la stessa evidenziato conchiarezza gli elementi in base ai quali ha formulato il giudizio.* a quanto dedotto in ricorso la Corte ha anche preso in esame larichiesta difensiva di attenuazione del regime di prevenzione e quindi anche l esclusionedell obbligo di soggiorno disattendendola con motivazione congrua avendo evidenziatocome il regime applicato sia proporzionato e necessario alla luce della dimostratainsofferenza del proposto verso precedenti misure e prescrizioni.Ne deriva l inammissibilità della censura risolvendosi essa in una richiesta dirivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.5.Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della* delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro3.000 00 ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen..6. Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5034/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 06/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3182/2025* * CC 11/11/2025* * * Relatore * 23910/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * cui 05haw49 nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 22/05/2025 della Corte d appello di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 22/05/2025 la Corte di Appello di Messina ha respintol appello proposto da * * avverso la decisione con cui il Tribunale dellamedesima città il 13/02/2024 gli aveva applicato la misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre oltre prescrizioni accessorieritenendolo socialmente pericoloso in quanto rientrante nella categoria di pericolosità di cuiall art. 4 comma 1 lett. I ter d. lgs. 159 del 2011.La Corte di merito nel valutare i contenuti della impugnazione respingeva in primoluogo l eccezione di nullità dell avviso di fissazione dell udienza camerale e degli attisuccessivamente assunti dal primo giudice sollevata dall appellante per essersi svoltal udienza senza la partecipazione del proposto che pur detenuto per altra causa non erastato tradotto per partecipare all udienza del 13/02/2024 osservando come il contraddittoriosi fosse regolarmente instaurato nel corso delle prime udienze allorquando * ancoranon si trovava in vinculis e che successivamente la sua [OSCURATO:PERSONA] pur comunicandol intervenuto stato di detenzione del prevenuto non aveva avanzato esplicita richiesta ditraduzione né il detenuto aveva manifestato la volontà di comparire all udienza innanzi alTribunale della prevenzione.Nel merito la Corte evidenziava che correttamente il proposto era stato inquadratonella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1 lett. I ter d. lgs. 159 del 2011sino ad ottobre 2020 e per maltrattamenti in famiglia commesso nel 2019 pendeva unprocedimento per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della figliaconcluso in primo grado con la condanna del * alla pena di quattro anni di reclusione.* altresì respinta la richiesta di attenuazione del regime di prevenzione avendoil proposto già dimostrato insofferenza rispetto a misure cautelari e prescrizioni continuandoa consumare condotte penalmente rilevanti ed a maturare pregiudizi di polizia.2. Avverso detto decreto * * per il tramite del difensore avv. *Lo * ha avanzato due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione degli artt. 178 179 cod. pen. 678 666 e 420 ter cod. proc. pennonché mancanza di motivazione sulla eccepita nullità del decreto di fissazione di udienza enullità del decreto n. 16/25 del 22/05/2025 e dell intero giudizio.* un primo profilo il ricorrente denuncia la totale assenza di motivazione in ordineal motivo di appello con il quale si lamentava la nullità del decreto di fissazione dell udienzainnanzi al Tribunale in quanto non conteneva alcun avviso sulla possibilità di partecipare odi essere sentito all udienza in caso di detenzione.* si eccepisce la nullità dell intero giudizio e del decreto emesso dalTribunale di Messina a causa della mancata traduzione del * all udienza didiscussione del 13/02/2024.Ha errato la Corte d appello di Messina nel respingere l eccezione sollevata in atto digravame sul presupposto che il * in stato di detenzione carceraria in epocasuccessiva alla prima udienza tenutasi innanzi al Tribunale il 13/06/2023 non avesse fattorichiesta di traduzione dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] del proposto aveva rappresentato ai* all udienza del 04/10/2023 che * si trovava detenuto fuori dallacircoscrizione del Tribunale e ne aveva chiesto la traduzione o il videocollegamento ilprocedimento aveva poi subìto alcuni rinvii senza che tuttavia * avesse maimanifestato una rinuncia espressa a comparire.La decisione della Corte d appello è censurabile atteso che anche nel procedimentodi prevenzione la partecipazione dell interessato è fondamentale per garantire ilcontraddittorio ed il diritto di difesa e si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàche ha sancito che l omessa traduzione del detenuto all udienza senza una sua espressarinuncia a comparire costituisce una nullità assoluta e insanabile del procedimento * 1 n.1362 del 17/01/2020 e sez. 1 n. 3706 del 2022 .2.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606 comma 1 lett. b ed ecod. proc. pen. la mancanza di motivazione con riferimento all attualità della pericolositàsociale e alla non utilità dell obbligo di soggiorno.Il * dell appello hanno ritenuto il proposto soggetto pericoloso ma nulla hannodedotto in ordine all attualità della pericolosità limitandosi a riassumere i fatti peri quali egliera stato condannato.Peraltro osserva il ricorrente come il periodo trascorso dal * in stato didetenzione in carcere per la sua finalità rieducativa ha avuto come conseguenza lariduzione della pericolosità sociale che in ogni caso dovrà comunque essere rivalutata allacessazione dello stato di detenzione come sancito dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 162 del 2024.La Corte ha anche omesso di fornire alcuna motivazione in merito alla richiestaformulata in atto di gravame di esclusione dell obbligo di soggiorno trattandosi di misurainutilmente gravosa per il proposto dal momento che da un lato i reati di maltrattamenti infamiglia da ultimo contestati risultano commessi nel medesimo luogo di residenza delprevenuto dall altro che gli ulteriori reati per i quali * è stato condannato sonorisalenti nel tempo.3.[OSCURATO:PERSONA] generale * * nella sua requisitoria scritta hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato note scritte con le quali chiede l accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Quanto al primo motivo il ricorrente lamenta innanzitutto la nullità del decreto difissazione dell udienza per omessa indicazione della facoltà di partecipare o essere sentitoin caso di detenzione.La censura è manifestamente infondata poiché al momento dell emissione deldecreto di fissazione dell udienza innanzi al Tribunale il proposto non versava in statodetentivo e non ricorreva alcuna delle ipotesi che impongono specifiche avvertenze in ordinealle modalità di comparizione del prevenuto.3.Parimenti inammissibile è il profilo concernente la dedotta nullità dell udienza didiscussione per mancata traduzione del prevenuto.L esame degli atti consentito in ragione della natura della doglianza avanzata hapermesso di acclarare che il proposto non ha mai richiesto la traduzione come emergechiaramente dalla lettura del verbale di udienza del 04/10/2023 nel corso della quale ildifensore si limitava a rappresentare l intervenuto stato detentivo del * Ilprocedimento veniva rinviato per incompatibilità del Presidente del collegio giudicante lasuccessiva udienza del 14/11/2023 veniva rinviata su richiesta del difensore cherappresentava un legittimo impedimento e nessuna richiesta veniva formulata. L udienza didiscussione si svolgeva regolarmente il 12/02/2024 alla presenza del difensore che nullaeccepiva.Come correttamente rilevato nell impugnato decreto pertanto non vi è stata alcunaespressa richiesta di traduzione del detenuto né è stata specificamente evidenziata lavolontà del proposto di partecipazione all udienza dovendosi ritenere in tema diprocedimento di prevenzione causa di nullità dell udienza e del provvedimento conclusivosoltanto l omessa traduzione tempestivamente richiesta * n.43539 del 03/10/2012 *253790 * n.31334 del 18/06/2008 * 241112 .Il richiamo del ricorrente a precedenti giurisprudenziali risulta inconferente poiché lasentenza indicata come * 1 n. 1362 del 17 gennaio 2020 non è stata rinvenuta mentrel altra n. 3706 del 2022 risulta essere stata emessa dalla sez. 3 e concerne fattispecie deltutto differente.4.Il secondo motivo è del pari inammissibile.Va invero premesso che l assetto normativo in tema di sindacabilità dellamotivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali epatrimoniali è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione posto che ilGiudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza Corte cost. sent. n. 106 del 2015 dellaquestione di legittimità costituzionale che era stata sollevata sul tema dalla V SezionePenale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. * fermo pertanto il criterioregolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede diprevenzione non ricomprende in modo specifico il vizio di motivazione nel senso dellaillogicità manifesta e della contraddittorietà ma la sola violazione di legge art. 4undicesimo comma legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d. lgs. n. 159 del 2011 . Daciò per costante orientamento di questa Corte deriva che è sindacabile la sola «mancanza»del percorso giustificativo della decisione nel senso di redazione di un testo del tutto privodei requisiti minimi di coerenza completezza e logicità motivazione apparente o di un testodel tutto inidoneo a far comprendere l itinerario logico seguito dal giudice tra le altre * In. 8641 del 26/02/2009 * * 242887 .Va ancora ricordato come nel giudizio di prevenzione operi la regola della pienautilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali incorso è quindi possibile utilizzare nel giudizio di prevenzione ai fini del giudizio dipericolosità sociale del proposto elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penalinon ancora conclusi naturalmente confrontandosi in modo autonomo con gli elementi stessiper stabilire se essi una volta accertati per la consistenza e il significato che posseggonosiano idonei a fondare la sussistenza dei presupposti legittimanti l applicazione della misura * 1 n. 24707 del 01/02/2018 * * 273361 * 6 n. 36216 del 13/07/2017* * 271372 * 5 n. 1831 del 17/12/2015 dep. 2016 * * 265862 .Orbene nel caso in scrutinio la Corte di appello messinese ha ritenuto correttol inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità sociale di cui all art. 4 comma 1lett. I ter d. lgs. 159 del 2011 valorizzando in tal senso le sentenze irrevocabili di condannanell anno 2019 per maltrattamenti in famiglia nel 2020 per atti persecutori e l ulterioresentenza di primo grado di condanna nel 2024 per maltrattamenti in famiglia in danno dellacompagna e della figlia minore la Corte ha inoltre specificato come «le donne vivevanodanni in un clima di terrore e di afflizione per le reazioni smodate ed il discontrollo propri del* Deve concludersi pertanto nel senso che le sanzioni penali irrogate in occasionedelle analoghe ripetute condotte maltrattanti si sono rivelate prive di efficacia deterrente eche la proclività all assunzione di simili approcci delittuosi sia manifesta ed attualeconnotando di grave allarme sociale la personalità dell appellante» pag. 4 .La valutazione espressa dalla Corte di appello sull attualità della pericolosità socialedel proposto appare pertanto immune da censure avendo la stessa evidenziato conchiarezza gli elementi in base ai quali ha formulato il giudizio.* a quanto dedotto in ricorso la Corte ha anche preso in esame larichiesta difensiva di attenuazione del regime di prevenzione e quindi anche l esclusionedell obbligo di soggiorno disattendendola con motivazione congrua avendo evidenziatocome il regime applicato sia proporzionato e necessario alla luce della dimostratainsofferenza del proposto verso precedenti misure e prescrizioni.Ne deriva l inammissibilità della censura risolvendosi essa in una richiesta dirivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.5.Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della* delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro3.000 00 ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen..6. Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespeseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 11/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespeseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 11/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Decreto Cassazione n. 05034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris