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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23666/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] quale Rappresentante pro temporedella “Dieffe service s.r.l.” [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.

LaSostituta Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositava tempestivamente requisitoria scritta con la quale concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Verona rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amato.

Con il sequestro sono stati vincolati cinque assegni bancari consegnati dalla persona offesaGiannaugusto Truschelli a [OSCURATO:PERSONA]Amato a garanzia di futuri pagamenti, ritenendo che gli stessi fossero il provento delreato di appropriazione indebita.

Secondo l'imputazione provvisoria D’Amato si sarebbe illecitamente appropriato d egli assegni consegnati da Truschelli alla società “Dieffe service srls” di cui era rappresentante legale, come garanzia del pagamento dei lavoriaffidati a tale ditta per la costruzione di quattro appartamenti. 2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amatoche deduceva:

2.1. violazione di legge(art. 321 cod. proc. pen.) si deduceva che non sarebbe stato provato il fumusdel reato contestato, ritenuto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa senza considerare le allegazioni difensive e,segnatamente, la missiva inviata dal legale del Truschelli c he contestava la qualità dei lavori eseguiti; tale contestazione dimostrerebbe che la querela sarebbe stata presentataper tutelarsi da un (ritenuto) inadempimento contrattuale , sicché non vi sarebbe alcuna appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.In via preliminare il Collegio ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicandoo in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.

U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

1.2. Nel caso in esame il ricorrente deduce un vizio di motivazione rinvenibile sianella acriticavalorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa , sia nel l ’ omessa valutazione della missiva che il legale dell’offeso aveva inviato al D’Amato.

La fondatezza del primo profilo è stat a compiutamente contestata nel provvedimento impugnato, che non può pertanto ritenersi privo di motivazione sul punto, mentre, quanto al secondo profiloda quel che è dato ricostruire sulla base degli atti, nessuna produzione documentale è stata allegata dinanzi al Tribunale del riesame, attività svolta solo dinanzi a questo Collegio; tale elemento di fatto evidenzia l’impossibilità di ritenere un vizio di motivazione su circostanze prive di qualsiasi allegazione.

Ne segue cheil ricorso, da un lato, allega un difetto di motivazione nella valutazione del fumus, chiedendo alla Corte di legittimità una valutazione esclusa dalla sua competenza nella materia cautelare reale; e, dall’altro, introduce tardivamente un elemento di prova – la missiva del legale del Truschelli - con insanabile frattura della catena devolutiva , condizioni che entrambe impongono la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione , in quantoproposta per motivi non consentiti, oltre che, quanto al secondo profilo, per manifesta infondatezza. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,il giorno 4 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] quale Rappresentante pro temporedella “Dieffe service s.r.l.” [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. LaSostituta Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositava tempestivamente requisitoria scritta con la quale concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Verona rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amato. Con il sequestro sono stati vincolati cinque assegni bancari consegnati dalla persona offesaGiannaugusto Truschelli a [OSCURATO:PERSONA]Amato a garanzia di futuri pagamenti, ritenendo che gli stessi fossero il provento delreato di appropriazione indebita. Secondo l'imputazione provvisoria D’Amato si sarebbe illecitamente appropriato d egli assegni consegnati da Truschelli alla società “Dieffe service srls” di cui era rappresentante legale, come garanzia del pagamento dei lavoriaffidati a tale ditta per la costruzione di quattro appartamenti. 2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amatoche deduceva: 2.1. violazione di legge(art. 321 cod. proc. pen.) si deduceva che non sarebbe stato provato il fumusdel reato contestato, ritenuto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa senza considerare le allegazioni difensive e,segnatamente, la missiva inviata dal legale del Truschelli c he contestava la qualità dei lavori eseguiti; tale contestazione dimostrerebbe che la querela sarebbe stata presentataper tutelarsi da un (ritenuto) inadempimento contrattuale , sicché non vi sarebbe alcuna appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.In via preliminare il Collegio ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicandoo in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Nel caso in esame il ricorrente deduce un vizio di motivazione rinvenibile sianella acriticavalorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa , sia nel l ’ omessa valutazione della missiva che il legale dell’offeso aveva inviato al D’Amato. La fondatezza del primo profilo è stat a compiutamente contestata nel provvedimento impugnato, che non può pertanto ritenersi privo di motivazione sul punto, mentre, quanto al secondo profiloda quel che è dato ricostruire sulla base degli atti, nessuna produzione documentale è stata allegata dinanzi al Tribunale del riesame, attività svolta solo dinanzi a questo Collegio; tale elemento di fatto evidenzia l’impossibilità di ritenere un vizio di motivazione su circostanze prive di qualsiasi allegazione. Ne segue cheil ricorso, da un lato, allega un difetto di motivazione nella valutazione del fumus, chiedendo alla Corte di legittimità una valutazione esclusa dalla sua competenza nella materia cautelare reale; e, dall’altro, introduce tardivamente un elemento di prova – la missiva del legale del Truschelli - con insanabile frattura della catena devolutiva , condizioni che entrambe impongono la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione , in quantoproposta per motivi non consentiti, oltre che, quanto al secondo profilo, per manifesta infondatezza. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 4 giugn