Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43802/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Angela colpevole del delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], suo vicino di casa, e dei connessi delitti di ricettazione, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, e - negate le attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena principale di nove anni di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite i difensori di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Alfine di negare le attenuanti generiche la Corte territoriale avrebbe attribuito ingiustificato rilievo decisivo alla gravità oggettiva delle condotte, omettendo di apprezzare importanti elementi di segno contrario, rappresentati dalla pregressa incensuratezza dell'imputato, dalla sua giovane età, dalla causale di reazione, dalla scarsa intensità del dolo e dai manifestati segnali di resipiscenza, includenti la prestata collaborazione processuale.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile.

In materia di attenuanti generiche vale il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Scrutinata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede.

Essa opera un'attenta ricognizione degli elementi in grado di orientare, nella specie, il giudizio relativo alle attenuanti generiche, senza pretermetterne alcuno e anzi approfondendo in modo specifico gli aspetti che erano stati sottolineati dalla difesa.

Il bilanciamento che ne è risultato, nel senso del carattere recessivo di questi ultimi, non è manifestamente illogico, rispetto ai profili di gravità della condotia, dal lato oggettivo e soggettivo.

Risulta dalla sentenza impugnata che l'azione si connotò per la sua peculiare gravità, giacché la vittima fu ridotta in fin di vita, e per la marcata sua accentuazione dolosa, denotata dai suoi caratteri di insistenza e protrazione, al di fuori di qualsivoglia comprovata antecedente provocazione da parte della vittima.

La collaborazione processuale dell'imputato è stata giudicata parziale e insincera.

Non sono state rilevate iniziative riparatorie, né sono emersi comportamenti autenticamente resipiscenti.

Invano il ricorso propone una diversa, e più favorevole lettura, di questi stessi indici, che è inibita alla Corte di legittimità, che neppure può sostituirsi al giudice territoriale negli apprezzamenti e nelle valutazioni in cui, come sul tema, tipicamente si è esercitata, secondo modalità all'evidenza non arbitrarie, la sua discrezionalità. 5..

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Angela colpevole del delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], suo vicino di casa, e dei connessi delitti di ricettazione, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, e - negate le attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena principale di nove anni di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite i difensori di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Alfine di negare le attenuanti generiche la Corte territoriale avrebbe attribuito ingiustificato rilievo decisivo alla gravità oggettiva delle condotte, omettendo di apprezzare importanti elementi di segno contrario, rappresentati dalla pregressa incensuratezza dell'imputato, dalla sua giovane età, dalla causale di reazione, dalla scarsa intensità del dolo e dai manifestati segnali di resipiscenza, includenti la prestata collaborazione processuale. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. In materia di attenuanti generiche vale il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Scrutinata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede. Essa opera un'attenta ricognizione degli elementi in grado di orientare, nella specie, il giudizio relativo alle attenuanti generiche, senza pretermetterne alcuno e anzi approfondendo in modo specifico gli aspetti che erano stati sottolineati dalla difesa. Il bilanciamento che ne è risultato, nel senso del carattere recessivo di questi ultimi, non è manifestamente illogico, rispetto ai profili di gravità della condotia, dal lato oggettivo e soggettivo. Risulta dalla sentenza impugnata che l'azione si connotò per la sua peculiare gravità, giacché la vittima fu ridotta in fin di vita, e per la marcata sua accentuazione dolosa, denotata dai suoi caratteri di insistenza e protrazione, al di fuori di qualsivoglia comprovata antecedente provocazione da parte della vittima. La collaborazione processuale dell'imputato è stata giudicata parziale e insincera. Non sono state rilevate iniziative riparatorie, né sono emersi comportamenti autenticamente resipiscenti. Invano il ricorso propone una diversa, e più favorevole lettura, di questi stessi indici, che è inibita alla Corte di legittimità, che neppure può sostituirsi al giudice territoriale negli apprezzamenti e nelle valutazioni in cui, come sul tema, tipicamente si è esercitata, secondo modalità all'evidenza non arbitrarie, la sua discrezionalità. 5.. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 43802/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris