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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 03469/2023

Testo disponibile della fonte

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liere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5070/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma -Ufficio territoriale del governo [OSCURATO:PERSONA] -Intimati – avverso la sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 14.07.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che la sigr.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Ufficio territoriale del governo - e di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada; che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Ufficio territoriale del governo - e [OSCURATO:PERSONA] non hanno spiegato difese in questa sede di legttimità; che la causa è stata chiamata per la discussione nella pubblica udienza del 22 settembre 2022; che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso; che in prossimità dell’udienza il procuratore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato un atto a sua firma, datato 1° agosto 2022, intitolato «dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse», nel quale si dà atto che «a seguito dell’avvenuto adempimento della sanzione, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione del gravame»; che tale atto non contiene un'espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, non è stato firmato dalla signora Mozzi e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso; potere che, pure, era stato conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procura speciale ad litem rilasciata a margine del ricorso per Cassazione (dove si conferisce al difensore «ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di … rinunciare agli atti e all'azione»); che il suddetto atto non può quindi essere qualificato come rinuncia al ricorso, ma manifesta la sopravvenuta venuta meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione, per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso; che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; in tema di impugnazione, infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/17, Cass. 20697/21).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma 22 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5070/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma -Ufficio territoriale del governo [OSCURATO:PERSONA] -Intimati – avverso la sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 14.07.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che la sigr.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Ufficio territoriale del governo - e di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada; che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Ufficio territoriale del governo - e [OSCURATO:PERSONA] non hanno spiegato difese in questa sede di legttimità; che la causa è stata chiamata per la discussione nella pubblica udienza del 22 settembre 2022; che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso; che in prossimità dell’udienza il procuratore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato un atto a sua firma, datato 1° agosto 2022, intitolato «dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse», nel quale si dà atto che «a seguito dell’avvenuto adempimento della sanzione, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione del gravame»; che tale atto non contiene un'espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, non è stato firmato dalla signora Mozzi e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso; potere che, pure, era stato conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procura speciale ad litem rilasciata a margine del ricorso per Cassazione (dove si conferisce al difensore «ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di … rinunciare agli atti e all'azione»); che il suddetto atto non può quindi essere qualificato come rinuncia al ricorso, ma manifesta la sopravvenuta venuta meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione, per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso; che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; in tema di impugnazione, infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/17, Cass. 20697/21). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma 22 settembre 202
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