CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 46091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, perché, alla guida della propria autovettura, dopo avere cagionato la caduta del motociclista [OSCURATO:PERSONA], non si fermava e non prestava assistenza al ferito, allontanandosi dal luogo del sinistro (fatto del 6.9.2014). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con motivi articolati, vizi di motivazione per travisamento delle prove in punto di responsabilità, erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile costituita ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede la conferma della sentenza impugnata. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato note scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso e comunque per la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva dei reati in contestazione di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione (su cui v. infra), per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 22.2.2022, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 28.5.2022). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.2. La presenza della parte civile nella causa in disamina impone, tuttavia, di valutare agli effetti civili i motivi di ricorso proposti. Inoltre, in relazione alla riscontrata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, occorre subito dire che alcuni dei motivi dedotti sono infondati ma non inammissibili, con particolare riguardo a quelli che attengono alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al diniego della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. fra i due episodi criminosi in contestazione 3. Quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la sua applicabilità al caso di specie è stata motivatamente esclusa sulla base della condotta posta in essere dall'imputato (cui sono stati addebitati, appunto, due reati) e della ritenuta (non tenue) pericolosità della stessa. I giudici di merito hanno riscontrato che se il motociclista non avesse "inchiodato" (frenato bruscamente), tanto da perdere il controllo del mezzo, l'impatto tra l'auto di grosse dimensioni condotta dall'imputato e il corpo del motociclista avrebbe cagionato a quest'ultimo ben più gravi conseguenze. E' stato altresì valorizzato il mancato risarcimento del danno che ha "costretto" la persona offesa a costituirsi parte civile. Si tratta di argomentazioni in linea con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589), in quanto espressive di una valutazione complessa delle concrete forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato nella vicenda in esame. 3.1. Allo stesso modo, i giudici di merito hanno offerto una motivazione logica e non arbitraria in punto di trattamento sanzionatorio, in nessun modo attaccabile nella presente sede di legittimità. Con particolare riguardo al diniego della continuazione fra le due violazioni contestate (non essersi fermato e non avere prestato soccorso), i giudici di appello hanno non illogicamente ritenuto che le stesse siano state attuative di un dolo d'impeto, non riconducibile ad una programmazione delittuosa di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. 4. Per contro, le doglianze con le quali il ricorrente censura la sentenza impugnata in punto di responsabilità sono inammissibili, perché generiche e sostanzialmente volte a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine alla responsabilità del Melchioni. Si tratta di censure che, essenzialmente, si limitano ad attaccare la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, senza evidenziare effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo contenuto nel provvedimento impugnato, che invece rimane immune da vizi logico-giuridici riscontrabili nella presente sede di legittimità. Le conformi sentenze di merito hanno ricostruiti i fatti non soltanto sulla scorta di quanto riferito dall'ufficiale di P.G. intervenuto, ma anche e soprattutto sulla base di quanto dichiarato dai testi presenti al fatto, con particolare riguardo alla deposizione del teste Silla, secondo cui l'autovettura dell'imputato non ebbe a concedere la precedenza dovuta alla moto della persona offesa, determinandone la caduta a seguito della brusca frenata, per poi allontanarsi dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza prestare soccorso al motociclista. Si tratta di una ricostruzione che non può essere sindacata in questa sede, in quanto frutto di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, coerente con i dati probatori processualmente emersi. 5. Consegue il rigetto agli effetti civili del ricorso, cui devono seguire le statuizioni indicate nel dispositivo in relazione alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agi effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Co