CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 26139/2019 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour pressola Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoPierluigi Avallone; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. – IVA – maggior reddito –note di credito –costidisconosciuti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avversola sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del Lazio n.4502/2/2018 depositata il 22 /0 6 /201 8 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza n. 4502 / 2/ 201 8 depositata il 22 /0 6 /201 8 depositata indata 22 /0 6 /201 8 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1602/6/14della Commissione tributaria provinciale di Latina, vertente sudi un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 20 08 . La CTR condi- videvala decisione dei giudici di prime cure ritenendo nel merito cor- rettele riprese, fondate su p.v.c. della Guardia di Finanza che conte- stavaal contribuente , ai sensi dell’art.41 - bis d.P.R. n.600/73, reddito diimpresa non dichiarato, costi non documentati, omessa esibizione di fattureattive, maggiore IVA, oltre sanzioni e interessi. 2. Il giudice d’appello condivideva la decisione di primo grado, di- smessala doglianza di presunta violazione dell’art.112 cod. proc. civ. , econfermava le riprese . Quanto ai ricavi non dichiarati, il giudice ac- certava la mancata prova dell’anomalo e non documentato storno di compensifatturati per l’attività di noleggio, mediante l’emissione di 32 notedi credito non rispondenti ai requisiti normativi , per un importo complessivo di euro 439.0 4 0, oltre IVA, non avendo il contribuente dato prova dell’effettiva ricorrenza delle circostanze che ne avevano giustificato l’emissione in un solo anno , ai sensi dell’art.26 d.P.R. n.633/1972. Quanto ai costi non documentati per euro 189.528,95 e al le fatture attive per euro 5.999,96, il giudice osservava che il contribuente si limitavaad allega re il furto della documentazione e ne confermava il disconoscimento,in assenza di prova a fondamento dell’utilizzo dei co- stie delle fatture . 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buenteaffidato a tre motivi , cui replica l ’Agenzia delle entrate con con- troricorso. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art.26 d.P.R. n.633/1972 quanto alla statui- zionedel giudice circa i ricavi non dichiarati e alla statuizione circa la mancataprova fornita a sostegno dell’emissione di 32 note di credito inun anno, ritenute non rispondenti ai requisiti normativi ai fini della normacitata. 1.1.Con il secondo motivo il ricorrente , in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1321 e ss. cod. civ. e 53 Cost. in quanto, in assenza di svol- gimento della prestazione fatturata o di riduzione dell’ammontare del compenso per una delle cause dell’art.26 d.P.R. n.633/1972, il contri- buentenon può essere obbligato al versamento delle imposte. 2.I motivi, come eccepito in controricorso, sono inammissibili. 2.1.Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudicedi merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con- cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples- sivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria. 2.2. Inoltre, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esa me di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti, nella fattispecie il fatto storico èstato considerato. 2.3.In particolare, il giudice ha accerta to con una motivazione artico- lata alle pagg. 6 - 9 della sentenza , con precisi riferimenti a l quadro istruttoriotra cui la citazione di passi del p.v.c. (es. citazione tratta da pag.25 del p.v.c. riportata alla p ag .7 della sentenza ) . Inoltre, ha espressamente tenuto conto del la prospettazione difensiva , dal mo- mento che a p.8 la sentenza riporta: « prestazioni commissionate da Comunio altri enti pubblici, in seguito annullate o ridimensionate per mancanzadi fondi » . Orbene,il giudice ritiene (cfr. p.9 sentenza) inverosimile la prospettata mancata prova dell’anomalo e non documentato storno di compensi fatturatiper l’attività di noleggio, mediante l’emissione di 32 note di credito,ritenute non rispondenti ai requisiti normativi . A lla conclusione dell’esamedel fatto e della prova il giudice ha accertato che il contri- buentenon ha dato prova dell’effettiva ricorrenza delle circostanze che neavevano giustificato l’emissione in un solo anno, ai sensi dell’art.26 d.P.R. n.633/1972. Siffatta statuizione , ampiamente e logicamente motivata,rende inammissibile il primo motivo, il quale impinge in tale accertamento,mentre il secondo motivo non coglie la ratio decidendi , poichéil giudice ha escluso che il contribuente abbia dimostrato il man- cato svolgimento delle prestazioni attraverso le suddette note di cre- dito. 3.Con il terzo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si censura la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (error in procedendo) da parte del giudice di ap- pello e,prima ancora, di quello di primo grado, con riferimento all’ec- cezionedel contribuente di non essere stato messo nelle condizioni di chiedere ai vari fornitori di beni e servizi copia delle fatture mancanti, lasciando inevasa la richiesta istruttoria di parte e,così facendo, con- dizionando l’esito del giudizio. 4. Il mezzo di impugnazionenon può trovare ingresso. Va riaffermatala giurisprudenza della Corte , piuttosto risalente (Cass.n.13716 del 2016conforme, Cass. n.24830 del 2017), ma che merita di essere riproposta in quanto logica e pienamente condivisibile, se- condo cui il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., rilevante ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si configura esclusiva- mente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorieper le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. 5.Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, li- quidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 8.200 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento