CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piciocchi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente –Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 739/2023 depositatail 04/12/2023.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.Rilevato che:1. Dallo svolgimento del processo sintetizzato nel ricorso e nelcontroricorso risulta che [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al Giudice dipace d’Imperia il verbale di contestazione del 02/07/2020, dellaNumero registro generale 13931/2024Numero sezionale 2559/2025Numero di raccolta generale 11512/2026Data pubblicazione 28/04/2026locale polizia municipale, relativo alla violazione dell’art. 193 commi1, 2 c.d.s. perché “quale conducente del veicolo circolava senza lacopertura assicurativa r.c. verso terzi. Invitato a presentarecertificazione assicurativa con verbale nr. V/555X/2020, non esibivadocumento valido alla data suddetta”, con conseguente applicazionedella sanzione amministrativa di euro 884,00; sostenne che “lavettura ritratta nel verbale di contestazione non corrisponde a quelladell’esponente, con esonero da responsabilità in ordine ai fattioggetto di contestazione”.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Imperia, con sentenza n. 89/2021, respinsel’opposizione.Il Tribunale di Imperia, nel contraddittorio del Comune di Imperia,ha rigettato l’appello del destinatario della sanzione.2. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, con un motivo.Il Comune di Imperia ha resistito con controricorso.In data 11-12/10/2024, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,che è stata ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, l’avvocato del ricorrente, munitodi una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio: il ragionamento del Tribunale di Imperia sarebbe viziato peraver affermato che il veicolo risultante dai fotogrammi del sistema dirilevamento automatico era quello di proprietà del ricorrente e peraver posto l’accento sulla mancata denuncia, da parte delNumero registro generale 13931/2024Numero sezionale 2559/2025Numero di raccolta generale 11512/2026Data pubblicazione 28/04/2026conducente, dell’asserita clonazione della targa, dopo aver negatorilevanza ai capitoli di prova articolati dall’opponente al fine didimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva, ossia che laToyota Yaris di sua proprietà, al momento del fatto, non circolavaperché non era funzionante.1.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.In primo luogo, la censura relativa all’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio di cui al n. 5 dell’art. 360 comma 1 c.p.c.,è inammissibile perché si è in presenza della cd. doppia conforme,ossia di due decisioni di rigetto da parte dei giudici di merito fondatesui medesimi aspetti fattuali con specifico riferimento al fatto che ilveicolo oggetto di accertamento è quello di proprietà del ricorrente(cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017 e Cass. n.7090/2022; Cass. n. 26315/2024).In secondo luogo, (vedi, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del31/03/2022) si è chiarito che, in tema di giudizio di cassazione, ilmotivo di ricorso di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singolerisultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo econvincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sullabase delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.E, terzo, alla Corte di legittimità non può essere chiesta unanuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico ingiurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in séNumero registro generale 13931/2024Numero sezionale 2559/2025Numero di raccolta generale 11512/2026Data pubblicazione 28/04/2026coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto ilgiudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023,n. 16781).Alla luce di questi principi è agevole cogliere l’inammissibilità dellacensura: invero, non è sindacabile il dictum del Tribunale di Imperiache, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha spiegato (pag.3 e 4 della sentenza) che “i capitoli di prova non ammessi dal Gdpsede sono inconcludenti poiché: il n. 1 inerisce ad una circostanzapacifica; i n. 3, 5 e 6 attengono a fatti irrilevanti ai fini delladecisione; i n. 7 e 8 risultano formulati in termini generici stantel’indeterminato riferimento alle “condizioni” del veicolo; il n. 2presuppone che il teste (i testi) indicati siano in grado di riferire cheper l’intero giorno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Toyota sia ininterrottamente stataferma, il che appare del tutto inverosimile, dovendosi soggiungereche la prova avrebbe potuto essere, semmai, ammessa, ove fossestato chiesto di dimostrare che alle h. 19.22, orario della violazione, ilveicolo fosse fermo e parcheggiato in un luogo specifico; il n. 4 èformulato in termini indeterminati cronologicamente nonchéinammissibili poiché si pretende di chiedere ai testi di riferire se in unimprecisato determinato periodo la Toyota non abbia circolato inqualsiasi luogo”.Numero registro generale 13931/2024Numero sezionale 2559/2025Numero di raccolta generale 11512/2026Data pubblicazione 28/04/2026Da una diversa prospettiva, ben evidenziata in controricorso, lacensura è inammissibile in ragione del fatto che, una volta affermatodai giudici di merito che - per la coincidenza del modello, del colore,della conformazione e, soprattutto, della targa - il veicolo con il qualeè stata commessa l’infrazione del cod. strada è quello di proprietà delricorrente, è indubitabile che, ove anche, in via di ipotesi, i generici (eperciò inammissibili) capitoli di prova testimoniale formulatidall’attore fossero stati ammessi, in ogni caso, l’esito della stessaprova non sarebbe stato idoneo ad invalidare, con giudizio di certezzae non di mera probabilità, l’efficacia probatoria del rilevamentoautomatico del veicolo operato dalla PA, su cui è fondato ilconvincimento del giudice d’appello.Sul punto va data continuità all’indirizzo di questa Corte (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024) per il quale il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o dialtra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuiesso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modoche la ratio decidendi risulti priva di fondamento.2. Il ricorso, pertanto, va rigettato e il ricorrente è condannato alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate indispositivo.La decisione è conforme alla proposta del consigliere delegato aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., sicché vanno applicati – come previstodal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condannadel ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Imperia, di unaNumero registro generale 13931/2024Numero sezionale 2559/2025Numero di raccolta generale 11512/2026Data pubblicazione 28/04/2026somma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferioread euro 500 e non superiore a euro 5.000.3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, più euro200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento per il rimborso delle spesegenerali e agli accessori di legge.Visto l’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., condanna il ricorrente alpagamento della somma di euro 800,00, in favore del Comune diImperia e di una ulteriore somma di euro 900,00, in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi