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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06542/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 26971 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in ca lce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 130 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata - avverso la sentenza n. 4032 / 2 4 /1 6 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 19 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2009, l’importo di € 339.000,00.

Tale somma costituiva il controvalore di un quant itativo d’oro che la società assumeva di aver ricevuto in prestito d’uso dal proprio socio e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con operazione che, ad avviso dell’Ufficio, dissimulava invece un atto di liberalità, con conseguente configurazione di una sopravvenienza attiva riconducibile, sul piano fiscale, all’art. 88, comma terzo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’innanzi: t.u.i.r.).

2. La società impugnò l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accolse il ricorso.

La decisione fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, adìta con gravame dall’Amministrazione.

I giudici d’appello, per quanto ancora di interesse in questa sede, rilevarono che - al fine di qualificare l’ope razione come prestito d’uso, in conformità alla prospettazione della contribuente – era necessario accertare la sussistenza di alcuni requisiti, essenziali ad evitare che la stessa generasse condotte illecite quali, in primis, il riciclaggio di valori di dubbia provenienza o l’acquisizione di beni in esenzione fiscale.Ciò posto, rappresentarono l’esito negativo di tale verifica, reputando che il prestito dissimulasse, piuttosto, una cessione a titolo oneroso, con conseguente legittimità della pretesa impositiva.

In tal senso osservarono : che il rapporto si sarebbe dovuto perfezionare con un intermediario qualificato, e non con un privato; che la restituzione o l’acquisto dell’oro avrebbero dovuto essere vincolati ad un termine preciso, e non alla discrezionalità del consegnatario, come tipicamente accade per le ipotesi di trasferimento della proprietà; che la cessione in prestito avrebbe imposto l’adozione di valide garanzie, invece non previste, e di un saggio di interesse avente effettiva funzione di corrispettivo, quale invece non era quello pattuito, pari all’1%.

Soggiunsero che gli ulteriori elementi evidenziati dalla contribuente non mutavano siffatto quadro interpretativo, anzi evidenziandosi, per lo più , come meccanismi precostituiti al fine di corroborare la fattispecie negoziale simulata.

3. La sentenza d’appello è impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria.

L’amministrazione finanziaria non ha svolto difese in questa sede.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe «alterato i termini della controversia», essendosi limitata «a contraddire la sentenza di primo grado […] trascurando che la materia del contendere era ben più ampia e, soprattutto, che per la validità dell’accertamento sarebbe stato necessario rispondere sulle altre questioni che la controversia proponeva».2.

Con il secondo mezzo, articolato in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3, 4e 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta «ripetuto difetto di motivazione», nonché violazione degli artt. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., 36 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Ad avviso della contribuente, la sentenza impugnata avrebbe «omesso ripetutamente di motivare il suo convincimento rispetto alle decisioni assunte», in particolare affermando «in via automatica […] il passaggio dal prestito d’uso alla compravendita».

3. Con il terzo motivo, denunziando «carenza assoluta di motivazione» e «irrazionalità della pronuncia e sua interna contraddittorietà», la ricorrente si duole del fatto che la CTR, a fronte della qualifica dell’operazione come cessione a titolo gratuito, operata dall’Ufficio, abbia invece stabilito che si trattava di compravendita, salvo poi ritenere applicabile la tassazione sulla sopravvenienza ex art. 88 t.u.i.r.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia, assumendo che la CTR avrebbe trascurato di decidere sulla questione, da lei sollevata in via di subordine con le controdeduzioni in appello, circa l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 88, comma quarto, t.u.i.r., previa qualificazione dell’operazione come “prestazione a favore della società da parte di un socio”.

5. Da ultimo, il quinto mezzo denunzia violazione di legge per «disattenzione delle norme sull’interpretazione del contratto» nonché per «illogicità del ragionamento».

La ricorrente, in particolare, assume violato il canone ermeneutico letterale – sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valorizzare l’espressione “prestito” che qualificava la negoziazione – e la prescrizione di cui all’art. 1362, comma secondo, cod. civ., che impone di tener conto del comportamento delle parti successivo al contratto, sottolineando come, nella specie, andassero in tal guisa valorizzati, fra gli altri,l’appostamento dell’operazione a bilancio alla voce “conti d’ordine”e il fatto che parte dell’oro era stata restituita.

6. Va preliminarmente dato atto del fatto che, a fronte del mancato svolgimento di difese da parte dell’Erario,il ricorso è stato regolarmente notificato.

La società ricorrente, infatti, risulta aver consegnato copia dell’atto introduttivo a mani presso la Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate; ed al riguardo, e come più volte ritenuto da questa Corte, va osservato che, a seguito dell'isti tuzione dell'Agenziadelle entrate, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, orientando in tal senso l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (v. fra le altre Cass. n. 1954/2020).

7. Ciò posto, il ricorso è complessivamente infondato.

7.1. Quanto al primo motivo – formulato, peraltro, in termini non agevolmente comprensibili – va osservato che la sentenza d’appello, dopo aver ricostruito i termini della controversia con esposizione delle rispettive allegazioni, ha correttamente messo a fuoco il them a decidendum , costituito dall’interpretazione del contratto – come prestito d’uso o come cessione – nell’ottica del corretto inquadramento dei risvolti fiscali.

Né, del resto, la ricorrente chiarisce (neppure mediante l’integrale riproduzione del proprio ricorso in primo grado e delle controdeduzioni in appello) quali fossero «le altre questioni che la controversia proponeva» asseritamente trascurate dai giudici d’appello.

7.2. Anche ilsecondo motivo è infondato.

La ricorrente, infatti, sia pur sviluppando una doglianza riferita ad un più ampio novero di parametri normativi, assume sostanzialmente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, poiché la CTR non avrebbe adeguatamente indicato l’iter logico attraverso cui è pervenuta alla propria decisione.

Sul punto, questa Corte ha affermato che la motivazione apparente, idonea a provocare la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo, è tale quando, sebbene graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232/2016; conf., fra le altre, Cass. n. 35013/2022).

La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui a tale, consolidato orientamento giurisprudenziale; essa, anzi, contiene, nei termini di cui si è dato conto in premessa, una puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, che va ben oltre il “minimo costituzionale”richiesto.

7.3. Per le medesime ragioni deve, poi, ritenersi infondato anche il terzo motivo.

Non sussiste, infatti, alcuna contraddittorietà nella sentenza di appello che, qualificando l’operazione come cessione a titolo oneroso (anziché gratuito, come ritenuto inizialmente dall’Ufficio), ha condiviso l’imposizione fondata sulla tassazione della relativa sopravvenienza.

Al riguardo, è appena il caso di richiamare la stratificata posizione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice tributario ha il potere di riqualificare i negozi giuridici a fini fiscali, interpretando, anche diversamente dalle parti, la natura e gli effetti giuridici dei vari contratti, quali si possono desumere dalla oggettività del loro contenuto e dalla ricognizione positiva del loro significato, e quindi anche accertare, come nel caso d i specie, la simulazione che pregiudichi il diritto dell'Amministrazione alla percezione dell'esatto tributo.

7.4. In ordine al quarto motivo, la ritenuta sussistenza di un negozio a titolo oneroso costituisce, all’evidenza, statuizione incompatibile con il rilievo di un versamento a fondo perduto o in conto capitale effettuati dal socio, idonei a far ritenere applicabile l’art. 88, quarto comm, t.u.i.r.; con il che, la questione dedotta dalla contribuente può ben ritenersi oggetto di statuizione implicita.

7.5. Infine, e con riguardo al quinto motivo,la ricorrente appare dolersi, più che dell’errata applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, dei risultati ai quali la sentenza d’appello è pervenuta in applicazione degli stessi.

Significativo, in tal senso, è il fatto che la doglianza si riferisca al criterio di interpretazione letterale, che i giudici d’appello hanno richiamato in premessa, salvo disattenderlo a fronte di molteplici rilievi fondati sulla comune intenzione delle parti; e, nello stesso senso, il fatto che venga dedotto il possibile rilievo di comportamenti successivi delle parti, che la sentenza impugnata, nei termini riportati in premessa, ha invece ampiamente considerato, ritenendoli ininfluenti nell’ottica delrisultato interpretativo.La doglianza, pertanto, appare volta a proporre un diverso risultato interpretativo ; con il che, all’evidenza, essa sconfina dal perimetro proprio del giudizio di legittimità, rivelandosi così inammissibile.

8. Il ricorso va dunque complessivamente respinto.

Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 26971 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in ca lce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 130 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata - avverso la sentenza n. 4032 / 2 4 /1 6 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 19 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2009, l’importo di € 339.000,00. Tale somma costituiva il controvalore di un quant itativo d’oro che la società assumeva di aver ricevuto in prestito d’uso dal proprio socio e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con operazione che, ad avviso dell’Ufficio, dissimulava invece un atto di liberalità, con conseguente configurazione di una sopravvenienza attiva riconducibile, sul piano fiscale, all’art. 88, comma terzo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’innanzi: t.u.i.r.). 2. La società impugnò l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accolse il ricorso. La decisione fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, adìta con gravame dall’Amministrazione. I giudici d’appello, per quanto ancora di interesse in questa sede, rilevarono che - al fine di qualificare l’ope razione come prestito d’uso, in conformità alla prospettazione della contribuente – era necessario accertare la sussistenza di alcuni requisiti, essenziali ad evitare che la stessa generasse condotte illecite quali, in primis, il riciclaggio di valori di dubbia provenienza o l’acquisizione di beni in esenzione fiscale.Ciò posto, rappresentarono l’esito negativo di tale verifica, reputando che il prestito dissimulasse, piuttosto, una cessione a titolo oneroso, con conseguente legittimità della pretesa impositiva. In tal senso osservarono : che il rapporto si sarebbe dovuto perfezionare con un intermediario qualificato, e non con un privato; che la restituzione o l’acquisto dell’oro avrebbero dovuto essere vincolati ad un termine preciso, e non alla discrezionalità del consegnatario, come tipicamente accade per le ipotesi di trasferimento della proprietà; che la cessione in prestito avrebbe imposto l’adozione di valide garanzie, invece non previste, e di un saggio di interesse avente effettiva funzione di corrispettivo, quale invece non era quello pattuito, pari all’1%. Soggiunsero che gli ulteriori elementi evidenziati dalla contribuente non mutavano siffatto quadro interpretativo, anzi evidenziandosi, per lo più , come meccanismi precostituiti al fine di corroborare la fattispecie negoziale simulata. 3. La sentenza d’appello è impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria. L’amministrazione finanziaria non ha svolto difese in questa sede. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe «alterato i termini della controversia», essendosi limitata «a contraddire la sentenza di primo grado […] trascurando che la materia del contendere era ben più ampia e, soprattutto, che per la validità dell’accertamento sarebbe stato necessario rispondere sulle altre questioni che la controversia proponeva».2. Con il secondo mezzo, articolato in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3, 4e 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta «ripetuto difetto di motivazione», nonché violazione degli artt. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., 36 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ad avviso della contribuente, la sentenza impugnata avrebbe «omesso ripetutamente di motivare il suo convincimento rispetto alle decisioni assunte», in particolare affermando «in via automatica […] il passaggio dal prestito d’uso alla compravendita». 3. Con il terzo motivo, denunziando «carenza assoluta di motivazione» e «irrazionalità della pronuncia e sua interna contraddittorietà», la ricorrente si duole del fatto che la CTR, a fronte della qualifica dell’operazione come cessione a titolo gratuito, operata dall’Ufficio, abbia invece stabilito che si trattava di compravendita, salvo poi ritenere applicabile la tassazione sulla sopravvenienza ex art. 88 t.u.i.r. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia, assumendo che la CTR avrebbe trascurato di decidere sulla questione, da lei sollevata in via di subordine con le controdeduzioni in appello, circa l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 88, comma quarto, t.u.i.r., previa qualificazione dell’operazione come “prestazione a favore della società da parte di un socio”. 5. Da ultimo, il quinto mezzo denunzia violazione di legge per «disattenzione delle norme sull’interpretazione del contratto» nonché per «illogicità del ragionamento». La ricorrente, in particolare, assume violato il canone ermeneutico letterale – sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valorizzare l’espressione “prestito” che qualificava la negoziazione – e la prescrizione di cui all’art. 1362, comma secondo, cod. civ., che impone di tener conto del comportamento delle parti successivo al contratto, sottolineando come, nella specie, andassero in tal guisa valorizzati, fra gli altri,l’appostamento dell’operazione a bilancio alla voce “conti d’ordine”e il fatto che parte dell’oro era stata restituita. 6. Va preliminarmente dato atto del fatto che, a fronte del mancato svolgimento di difese da parte dell’Erario,il ricorso è stato regolarmente notificato. La società ricorrente, infatti, risulta aver consegnato copia dell’atto introduttivo a mani presso la Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate; ed al riguardo, e come più volte ritenuto da questa Corte, va osservato che, a seguito dell'isti tuzione dell'Agenziadelle entrate, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, orientando in tal senso l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (v. fra le altre Cass. n. 1954/2020). 7. Ciò posto, il ricorso è complessivamente infondato. 7.1. Quanto al primo motivo – formulato, peraltro, in termini non agevolmente comprensibili – va osservato che la sentenza d’appello, dopo aver ricostruito i termini della controversia con esposizione delle rispettive allegazioni, ha correttamente messo a fuoco il them a decidendum , costituito dall’interpretazione del contratto – come prestito d’uso o come cessione – nell’ottica del corretto inquadramento dei risvolti fiscali. Né, del resto, la ricorrente chiarisce (neppure mediante l’integrale riproduzione del proprio ricorso in primo grado e delle controdeduzioni in appello) quali fossero «le altre questioni che la controversia proponeva» asseritamente trascurate dai giudici d’appello. 7.2. Anche ilsecondo motivo è infondato. La ricorrente, infatti, sia pur sviluppando una doglianza riferita ad un più ampio novero di parametri normativi, assume sostanzialmente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, poiché la CTR non avrebbe adeguatamente indicato l’iter logico attraverso cui è pervenuta alla propria decisione. Sul punto, questa Corte ha affermato che la motivazione apparente, idonea a provocare la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo, è tale quando, sebbene graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016; conf., fra le altre, Cass. n. 35013/2022). La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui a tale, consolidato orientamento giurisprudenziale; essa, anzi, contiene, nei termini di cui si è dato conto in premessa, una puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, che va ben oltre il “minimo costituzionale”richiesto. 7.3. Per le medesime ragioni deve, poi, ritenersi infondato anche il terzo motivo. Non sussiste, infatti, alcuna contraddittorietà nella sentenza di appello che, qualificando l’operazione come cessione a titolo oneroso (anziché gratuito, come ritenuto inizialmente dall’Ufficio), ha condiviso l’imposizione fondata sulla tassazione della relativa sopravvenienza. Al riguardo, è appena il caso di richiamare la stratificata posizione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice tributario ha il potere di riqualificare i negozi giuridici a fini fiscali, interpretando, anche diversamente dalle parti, la natura e gli effetti giuridici dei vari contratti, quali si possono desumere dalla oggettività del loro contenuto e dalla ricognizione positiva del loro significato, e quindi anche accertare, come nel caso d i specie, la simulazione che pregiudichi il diritto dell'Amministrazione alla percezione dell'esatto tributo. 7.4. In ordine al quarto motivo, la ritenuta sussistenza di un negozio a titolo oneroso costituisce, all’evidenza, statuizione incompatibile con il rilievo di un versamento a fondo perduto o in conto capitale effettuati dal socio, idonei a far ritenere applicabile l’art. 88, quarto comm, t.u.i.r.; con il che, la questione dedotta dalla contribuente può ben ritenersi oggetto di statuizione implicita. 7.5. Infine, e con riguardo al quinto motivo,la ricorrente appare dolersi, più che dell’errata applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, dei risultati ai quali la sentenza d’appello è pervenuta in applicazione degli stessi. Significativo, in tal senso, è il fatto che la doglianza si riferisca al criterio di interpretazione letterale, che i giudici d’appello hanno richiamato in premessa, salvo disattenderlo a fronte di molteplici rilievi fondati sulla comune intenzione delle parti; e, nello stesso senso, il fatto che venga dedotto il possibile rilievo di comportamenti successivi delle parti, che la sentenza impugnata, nei termini riportati in premessa, ha invece ampiamente considerato, ritenendoli ininfluenti nell’ottica delrisultato interpretativo.La doglianza, pertanto, appare volta a proporre un diverso risultato interpretativo ; con il che, all’evidenza, essa sconfina dal perimetro proprio del giudizio di legittimità, rivelandosi così inammissibile. 8. Il ricorso va dunque complessivamente respinto. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione finanziaria. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della