CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 34274/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Gorizia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che XXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 14 aprile 2025 con cui il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua richiesta di concessione dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla Corte di appello di Trieste, con le quali egli è stato condannato per due delitti di maltrattamenti in famiglia commessi l'uno nel 2014 in danno della convivente dell'epoca, e l'altro tra il 2016 e il 2018 in danno di una diversa convivente, ritenendo insussistente l'unicità di disegno criminoso, per la distanza temporale e la diversità dei contesti criminosi, essendosi i fatti svolti in contesti familiari del tutto diversi e autonomi, e non essendo neppure provata una condizione clinica da cui dedurre tale unicità; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere l’ordinanza omesso di valutare la sussistenza di un'unica programmazione in relazione al suo tratto psico/patologico peculiare, che lo determina a tenere comportamenti identici in situazioni analoghe, creando così un filo logico soggettivo tra le diverse condotte, secondo un concetto lato di continuazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, citata nell'ordinanza stessa, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo reato di maltrattamenti, anche del delitto giudicato con la seconda sentenza, in quanto commesso ad oltre due anni di distanza e in danno di una persona diversa, che il ricorrente neppure conosceva all'epoca del primo delitto, avendo iniziato solo in seguito la nuova convivenza; ritenuto inoltre che l'ordinanza impugnata abbia, con motivazione logica e non contraddittoria, escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, non risulti provata una alterazione psicologica incidente sulla capacità di intendere e volere, e i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica tendenza a tenere comportamenti violenti e aggressivi nei confronti delle persone a cui il ricorrente è sentimentalmente legato, non costituendo programmazione unitaria dei vari reati la mera incapacità a gestire tali situazioni sentimentali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; ritenuto che, in ragione della natura dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato, debba disporsi l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]