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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30078/2026

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lo di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla circostanzadell'impugnazione;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione ex art.102 c.p.p., degli avv.tiAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2025, inparziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Napoli di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di cui all’art. 589 bis, commi 1, 2, 5, cod. pen. (commesso inNapoli il 30 settembre 2023), ha revocato le statuizioni civili ad eccezione diquella in favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pronuncia di primogrado.Il processo ha ad oggetto un incidente stradale, descritto nelle conformisentenze di merito nel modo seguente.

Alla data su indicata, alle ore 00.30circa, [OSCURATO:PERSONA] stava procedendo alla guida dell’autoveicolo Audi Rs4 in viaTerracina con direzione Agnano in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemicopari a 0,91 g/l) e di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanzestupefacenti del tipo cocaina, ad una velocità di 80/88 km/h a fronte del limitedi 40 km/h esistente in loco; tale strada, a carreggiata unica con doppio sensodi marcia e linea di mezzeria longitudinale continua, presentava il marginedestro della semicarreggiata opposta a quella da lui percorsa occupato da veicoliin sosta; [OSCURATO:PERSONA], effettuando il sorpasso del veicolo che lo precedeva di diversimetri, nonostante la linea longitudinale continua, aveva invaso la corsia dimarcia opposta per un tratto considerevole di strada e aveva, così, collisofrontalmente con il motociclo Yamaha condotto da [OSCURATO:PERSONA], con abordo la passeggera [OSCURATO:PERSONA]; per effetto dell’impatto, i due ragazzi eranostati scaraventati in aria e, ricadendo al suolo, erano deceduti sul colpo.Per quanto di rilievo in questa sede, si deve dare atto che l’incidente erastato ripreso da una telecamera di videosorveglianza apposta sulla via.2.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo dei difensori, haproposto due distinti atti di ricorso, formulando in entrambi motivi del tuttosovrapponibili nel loro contenuto.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia.

Secondo il difensore,dopo che sia in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, sia in sededi giudizio di appello era stata sollecitata una perizia volta ad accertare se il faroanteriore dello scooter fosse funzionante e se la passeggera indossasse il casco,la sentenza impugnata avrebbe rigettato la richiesta con motivazione illogica.I fotogrammi tratti dal filmato che inquadrava il luogo del sinistro e in particolarei frames indicati a pag. 11 della consulenza della difesa del ricorrentemostravano con chiarezza come lo scooter stesse circolando a fari spenti e, perdi più, sulla corsia meno illuminata.

La Corte, nel rigettare la richiesta, haaffermato che il materiale in atti era esaustivo già per il giudice di primogrado, ma, in contraddizione con tale assunto, ha proceduto alla visione delleimmagini.

Peraltro anche il G.I.P. aveva dato atto che i frames e le immagini nonerano nitidi, sicché ad avviso del difensore la Corte non avrebbe dovuto limitarsialla visione dei video, ma avrebbe dovuto procedere alla nomina di un perito.In ogni caso, in tesi difensiva deve, nel caso di specie, trovareapplicazione la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 cod. pen.,in quanto il conducente del motociclo aveva posto in essere plurime violazioni delcodice della strada relative: alla posizione tenuta in carreggiata (al centroanziché sulla destra); alla velocità superiore ai limiti previsti in loco e,comunque, non prudenziale in rapporto all’ora notturna, alla scarsailluminazione e alla presenza di intersezioni; al mancato utilizzo del casco daparte della passeggere; al mancato funzionamento della luce di posizione.L’affermazione della Corte, secondo cui il casco della passeggera si sarebbesganciato durante il volo, è apodittica e congetturale; le immagini utilizzatedal consulente di parte restituiscono nitidamente la visione del motociclo a farispenti: l’unico bagliore è quello della scocca anteriore dello scooter e in nessunodei momenti che precedono l’impatto si scorge la carreggiata illuminata dalfascio di luce del faro anteriore.In conclusione, secondo i difensori, se il conducente avesse rispettato ledisposizioni del codice della strada, l’impatto avrebbe avuto conseguenzediverse e meno gravi.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.

Secondo i difensori, la motivazione con cui la Corte ha ritenutoostativi alla configurabilità delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. laparticolare gravità del reato, la pericolosità dell’imputato (desunta dai numerosiprecedenti e dalla violazione delle prescrizioni della misura cautelareoriginariamente imposta), il carattere strumentale della confessione edell’offerta risarcitoria Corte, sarebbe illogica e illegittima.

I difensori, nelribadire che le circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. avrebbero dovutoessere riconosciute in ragione del corretto comportamento processuale,sottolineano: che la gravità del reato è elemento assorbito dalla elevatacommisurazione della pena; che le condanne sono relative a condotteeterogenee; che la confessione non era strumentale, giacché [OSCURATO:PERSONA] già in sede diinterrogatorio di garanzia aveva da subito ammesso le proprie responsabilità emanifestato pentimento e in ogni caso la irrilevanza della confessione ai finidella affermazione della responsabilità è circostanza non rapportabile all’oggettodella valutazione rimessa alla Corte; che il carattere utilitaristico delrisarcimento è stato affermato in modo apodittico.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2.

Il primo motivo, incentrato sul rigetto della richiesta di perizia e sulmancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis,comma 7, cod. pen., è manifestamente infondato.2.1.

Incontestata la ricostruzione della dinamica dell’incidente, il ricorrente,in primo luogo, lamenta che la Corte di appello, al fine di valutare il concorsocolposo del conducente del motociclo, stante la scarsa nitidezza delle immaginitratte dal filmato delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripresol’incidente, non abbia disposto una perizia volta ad accertare la velocità deimezzi coinvolti, il funzionamento dei fari e la posizione dello scooter nellacarreggiata, nonché il regolare utilizzo del casco da parte della passeggera.A tale censura la Corte ha replicato che le immagini fotografiche e i videoacquisiti consentivano la verifica effettiva e diretta della dinamica dell’incidentee che la velocità dei mezzi era stata calcolata dal consulente della procura conmetodo tecnico scientifico che non era stato neppure contestato in sede diimpugnazione della sentenza di primo grado.Sulla base della “visione attenta delle immagini del sinistro” (pag. 8 dellasentenza impugnata), la Corte ha osservato:-che [OSCURATO:PERSONA], risultato sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti,improvvisamente aveva effettuato uno sconsiderato sorpasso varcando la linealongitudinale continua e marciando ad una velocità di molto superiore al limiteconsentito; in tal modo, senza accennare ad alcuna frenata, aveva impattatocontro le vittime che, a bordo di uno scooter, procedevano in senso contrarionella corsia di loro pertinenza; per effetto dell’impatto, una delle vittime avevaroteato più volte in aria, così come lo scooter, che si era frantumato al suolo;- che, stante la straordinaria accelerazione dell’autovettura condotta daLenci, l’azione si era “materializzata” in pochi istanti, sicché era statoimpossibile per il conducente dello scooter porre in essere alcuna manovra attaad evitare l’impatto: anche ad una velocità conforme ai limiti tale manovrasarebbe, comunque, risultata impossibile;- che la strada era perfettamente illuminata e, a differenza di quantoosservato dal consulente della difesa (il quale, peraltro, aveva formulato le sueconclusioni selezionando solo le immagini di scarsa qualità e non già quelle piùnitide su cui si erano fondate le conclusioni del consulente del pubblico ministeroe del giudice di primo rado), i fari dello scooter erano funzionanti e la posizionedel mezzo sulla carreggiata di pertinenza era corretta;- che il casco della passeggera era stato rinvenuto poco distante dal suocorpo, onde era plausibile che ella lo avesse calzato e che si fosse sganciatodurante il volo a causa della violenza dell’impatto; peraltro la micidialitàdell’impatto era stata tale che anche il conducente del mezzo, pur avendocertamente indossato il casco, era morto sul colpo.Il rigetto della perizia è stato, dunque, motivato con argomentazionicoerenti e non manifestamente illogiche, nel rispetto del dettato normativo.

Ilprincipio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello percui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite neldibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice diappello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone larinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.proc. pen., il giudice dispone di ufficio la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione,perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso deglielementi acquisiti.

In entrambi i casi l'accertamento è rimesso alla valutazionedel giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamentemotivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del13/01/2015, Rv. 262620; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 4,n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353).

Anche nel giudizio di appello avverso lasentenza resa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoriasolo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamentenecessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione delcomplesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Rv. 287482 – 02).

Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimentoall’espletamento della perizia, essendosi precisato che spetta al giudice delmerito di valutarne la necessità in ragione delle risultanze processuali e che ladecisione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità(Sez.

U, n. 39476 del 23/03/2017, Rv.270936; Sez. 2, n. 52517 del03/11/2016, Rv. 268815; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6,n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Rv.254226; Sez. 6, n. 43526 del03/10/2012, Rv. 253707).Il motivo di ricorso, di contro, nel ribadire la necessità della perizia, non siconfronta con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui laCorte ha spiegato che la visione del filmato consentiva di escludere i dedottiprofili di colpa nella condotta della vittima e si limita ad avversare talepassaggio, senza ad esso contrapporre ragioni in fatto o in diritto tali dascardinarne la tenuta logica.

Nessuna contraddizione sussiste, infine, nelrichiamo da parte della Corte alla esaustività del materiale probatorio in atti enella visione diretta da parte dei giudici del filmato che aveva ripreso l’incidente.2.2.

Il ricorrente, in secondo luogo, lamenta, che la Corte, a prescinderedall’espletamento della perizia, non abbia riconosciuto la circostanza attenuantedi cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.2.2.1.Si deve, in primo luogo, osservare che, sotto il profilo dellaricostruzione dell’incidente, la Corte di appello ha escluso alcune circostanze difatto che, invece, il ricorrente invoca ai fini del riconoscimento della circostanzamotivazione coerente con i dati di fatto riportati e non manifestamente illogica,hanno escluso: che il ciclomotore stesse viaggiando in prossimità della linea dimezzeria; che il ciclomotore procedesse con i fari spenti; che la passeggera nonstesse indossando il casco.

In ordine a tali profili, dunque, la doglianza èinammissibile, in quanto ripropone una lettura alternativa del compendioprobatorio.

In tal senso deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte dicassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

Il ricorrente,nell’affermare che quella che la Corte ha ritenuto essere la luce del faro delmotociclo era in realtà un bagliore proveniente dalla carrozzeria, richiamaimpropriamente il vizio di motivazione per travisamento del dato probatorio,senza considerare che sussiste tale vizio solo in caso di incontrovertibile epacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, Rv. 283370 - 01).2.2.2.

In ordine al restante profilo della velocità del ciclomotore, stimataanche dal consulente del Pubblico Ministero come superiore, sia pure di poco, ailimiti esistenti in quel tratto di strada, la Corte ha, invece, escluso che laviolazione delle norme del Codice della strada ascrivibile alla vittima sia stataconcausale rispetto all’evento.Deve osservarsi, in proposito, come la circostanza attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod. pen. attenga al piano della causa, prevedendo unamitigazione del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi in cui l’evento siaanche ad altre cause concorrenti.

In proposito questa Corte (Sez. 4 n. 20369 del15/01/2025, Rv. 288266) ha chiarito che la norma, nel riferirsi alle ipotesi in cuil’evento non sia conseguenza esclusiva della azione o omissione, rimanda alladisciplina della causalità delineata dagli artt. 40, 41 e 45 cod. pen. (in forza dellaquale perché un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un fattopreveduto dalla legge come reato, è necessario che l’evento dannoso opericoloso sia conseguenza della sua azione o omissione; il concorso di causepreesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fral’azione o l’omissione e l’evento, a meno che non si tratti di cause sopravvenuteda sole sufficienti a determinare l’evento; non è punibile chi abbia commesso ilfatto per forza maggiore), per trarne la conseguenza che la concausa che valea configurare l’attenuante, non può essere né il fattore che integra la forzamaggiore, ex art. 45 cod. pen., né il fattore che determina la interruzione delnesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen.

Concausa, ai fini della attenuantein esame, non può essere neppure il fattore determinante la colpa del soggettoagente, perché tale fattore è niente altro che la causa messa in atto da talesoggetto e, in tale ipotesi, l’evento rimane conseguenza esclusiva della suaazione od omissione.

La fattispecie incriminatrice, infatti, punisce la condotta dichi cagiona la morte con violazione delle norme sulla disciplina della circolazionestradale.

Ne consegue che i fattori che, concorrendo alla causazione dell’eventoper essersi inseriti nel decorso causale innescato dalla condotta colposa delsoggetto agente, comportano, secondo l’intenzione del legislatore, la mitigazionedel trattamento sanzionatorio, non possono coincidere con quelli già ricompresinell’area di rischio demandata al governo del soggetto agente.Ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen., il primo dato da valutare, dunque, è quello dell’esistenza di una concausache abbia contribuito al verificarsi dell’evento, in assenza del quale l’evento nonsi sarebbe verificato.

La Corte di appello, in proposito, ha valutato che ilminimo superamento dei limiti di velocità da parte del conducente del motociclonon fosse stato concausale e, a sostegno di tale affermazione, ha richiamato leimmagini tratte dal filmato delle telecamere che avevano documentatol’accelerazione repentina dell’autovettura, tale da non lasciare scampo allevittime anche nell’ipotesi in cui la velocità di marcia dello scooter fosse statarispettosa del limite.

In altri termini, secondo la Corte, il comportamentoalternativo lecito non avrebbe evitato l’impatto, riconducibile esclusivamente allacondotta colposa di [OSCURATO:PERSONA], che, sotto l’effetto di alcol e di sostanzestupefacenti, aveva effettuato uno sconsiderato sorpasso, varcando la lineacontinua e procedendo ad una velocità di molto superiore al limite consentito.

Adescludere il concorso di colpa della vittima – ha proseguito la Corte- soccorreanche il giudizio tipico della causalità della colpa, atteso che “la violazione dellimite di velocità da parte del conducente dello scooter sottende una regolacautelare certamente non proiettata a salvaguardare dal rischio dellaimprevedibile occupazione della corsia di marcia da parte dell'autovettura cheproveniva da direzione opposta, ad alta velocità e che aveva effettuato unsorpasso in violazione della linea continua di mezzeria”.La valutazione operata dalla Corte in merito alla riconducibilità dell’eventoalla esclusiva condotta dell’imputato e alla irrilevanza sotto il profilo concausaledella condotta della vittima, in quanto coerente con i dati riportati, non si prestaa censure.

Con riferimento all’unica violazione delle norme del codice dellastrada da parte della vittima che la Corte ha ritenuto accertata, ovvero quella delsuperamento dei limiti di velocità, i giudici hanno ritenuto, con giudizio coerentecon i principi che regolano l’accertamento del nesso casuale, che essa nonavesse avuto alcun ruolo nel determinismo dell’evento, in quanto quest’ultimo sisarebbe verificato anche nel caso di comportamento alternativo lecito.3.

Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio dimerito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non siacontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7,Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez.2, n. 2285 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691).

Peraltro, il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01), e anche solo sulla basedei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).

Inapplicazione di tali principi la Corte, con approfondita motivazione, ha ribadito lavalutazione già operata dal giudice di primo grado in ordine alla non concedibilitàdelle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. richiamando la estrema gravità degliaddebiti colposi mossi al ricorrente e i suoi precedenti penali e sottolineandocome la confessione fosse stata, comunque, necessitata dalle emergenzeprocessuali e come l’offerta risarcitoria giammai avrebbe potuto essere accettatadai familiari delle vittime in quanto irrisoria.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla circostanzadell'impugnazione;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione ex art.102 c.p.p., degli avv.tiAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2025, inparziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Napoli di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di cui all’art. 589 bis, commi 1, 2, 5, cod. pen. (commesso inNapoli il 30 settembre 2023), ha revocato le statuizioni civili ad eccezione diquella in favore di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pronuncia di primogrado.Il processo ha ad oggetto un incidente stradale, descritto nelle conformisentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata, alle ore 00.30circa, [OSCURATO:PERSONA] stava procedendo alla guida dell’autoveicolo Audi Rs4 in viaTerracina con direzione Agnano in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemicopari a 0,91 g/l) e di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanzestupefacenti del tipo cocaina, ad una velocità di 80/88 km/h a fronte del limitedi 40 km/h esistente in loco; tale strada, a carreggiata unica con doppio sensodi marcia e linea di mezzeria longitudinale continua, presentava il marginedestro della semicarreggiata opposta a quella da lui percorsa occupato da veicoliin sosta; [OSCURATO:PERSONA], effettuando il sorpasso del veicolo che lo precedeva di diversimetri, nonostante la linea longitudinale continua, aveva invaso la corsia dimarcia opposta per un tratto considerevole di strada e aveva, così, collisofrontalmente con il motociclo Yamaha condotto da [OSCURATO:PERSONA], con abordo la passeggera [OSCURATO:PERSONA]; per effetto dell’impatto, i due ragazzi eranostati scaraventati in aria e, ricadendo al suolo, erano deceduti sul colpo.Per quanto di rilievo in questa sede, si deve dare atto che l’incidente erastato ripreso da una telecamera di videosorveglianza apposta sulla via.2. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo dei difensori, haproposto due distinti atti di ricorso, formulando in entrambi motivi del tuttosovrapponibili nel loro contenuto.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia. Secondo il difensore,dopo che sia in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, sia in sededi giudizio di appello era stata sollecitata una perizia volta ad accertare se il faroanteriore dello scooter fosse funzionante e se la passeggera indossasse il casco,la sentenza impugnata avrebbe rigettato la richiesta con motivazione illogica.I fotogrammi tratti dal filmato che inquadrava il luogo del sinistro e in particolarei frames indicati a pag. 11 della consulenza della difesa del ricorrentemostravano con chiarezza come lo scooter stesse circolando a fari spenti e, perdi più, sulla corsia meno illuminata. La Corte, nel rigettare la richiesta, haaffermato che il materiale in atti era esaustivo già per il giudice di primogrado, ma, in contraddizione con tale assunto, ha proceduto alla visione delleimmagini. Peraltro anche il G.I.P. aveva dato atto che i frames e le immagini nonerano nitidi, sicché ad avviso del difensore la Corte non avrebbe dovuto limitarsialla visione dei video, ma avrebbe dovuto procedere alla nomina di un perito.In ogni caso, in tesi difensiva deve, nel caso di specie, trovareapplicazione la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 cod. pen.,in quanto il conducente del motociclo aveva posto in essere plurime violazioni delcodice della strada relative: alla posizione tenuta in carreggiata (al centroanziché sulla destra); alla velocità superiore ai limiti previsti in loco e,comunque, non prudenziale in rapporto all’ora notturna, alla scarsailluminazione e alla presenza di intersezioni; al mancato utilizzo del casco daparte della passeggere; al mancato funzionamento della luce di posizione.L’affermazione della Corte, secondo cui il casco della passeggera si sarebbesganciato durante il volo, è apodittica e congetturale; le immagini utilizzatedal consulente di parte restituiscono nitidamente la visione del motociclo a farispenti: l’unico bagliore è quello della scocca anteriore dello scooter e in nessunodei momenti che precedono l’impatto si scorge la carreggiata illuminata dalfascio di luce del faro anteriore.In conclusione, secondo i difensori, se il conducente avesse rispettato ledisposizioni del codice della strada, l’impatto avrebbe avuto conseguenzediverse e meno gravi.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. Secondo i difensori, la motivazione con cui la Corte ha ritenutoostativi alla configurabilità delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. laparticolare gravità del reato, la pericolosità dell’imputato (desunta dai numerosiprecedenti e dalla violazione delle prescrizioni della misura cautelareoriginariamente imposta), il carattere strumentale della confessione edell’offerta risarcitoria Corte, sarebbe illogica e illegittima. I difensori, nelribadire che le circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. avrebbero dovutoessere riconosciute in ragione del corretto comportamento processuale,sottolineano: che la gravità del reato è elemento assorbito dalla elevatacommisurazione della pena; che le condanne sono relative a condotteeterogenee; che la confessione non era strumentale, giacché [OSCURATO:PERSONA] già in sede diinterrogatorio di garanzia aveva da subito ammesso le proprie responsabilità emanifestato pentimento e in ogni caso la irrilevanza della confessione ai finidella affermazione della responsabilità è circostanza non rapportabile all’oggettodella valutazione rimessa alla Corte; che il carattere utilitaristico delrisarcimento è stato affermato in modo apodittico.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, incentrato sul rigetto della richiesta di perizia e sulmancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis,comma 7, cod. pen., è manifestamente infondato.2.1. Incontestata la ricostruzione della dinamica dell’incidente, il ricorrente,in primo luogo, lamenta che la Corte di appello, al fine di valutare il concorsocolposo del conducente del motociclo, stante la scarsa nitidezza delle immaginitratte dal filmato delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripresol’incidente, non abbia disposto una perizia volta ad accertare la velocità deimezzi coinvolti, il funzionamento dei fari e la posizione dello scooter nellacarreggiata, nonché il regolare utilizzo del casco da parte della passeggera.A tale censura la Corte ha replicato che le immagini fotografiche e i videoacquisiti consentivano la verifica effettiva e diretta della dinamica dell’incidentee che la velocità dei mezzi era stata calcolata dal consulente della procura conmetodo tecnico scientifico che non era stato neppure contestato in sede diimpugnazione della sentenza di primo grado.Sulla base della “visione attenta delle immagini del sinistro” (pag. 8 dellasentenza impugnata), la Corte ha osservato:-che [OSCURATO:PERSONA], risultato sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti,improvvisamente aveva effettuato uno sconsiderato sorpasso varcando la linealongitudinale continua e marciando ad una velocità di molto superiore al limiteconsentito; in tal modo, senza accennare ad alcuna frenata, aveva impattatocontro le vittime che, a bordo di uno scooter, procedevano in senso contrarionella corsia di loro pertinenza; per effetto dell’impatto, una delle vittime avevaroteato più volte in aria, così come lo scooter, che si era frantumato al suolo;- che, stante la straordinaria accelerazione dell’autovettura condotta daLenci, l’azione si era “materializzata” in pochi istanti, sicché era statoimpossibile per il conducente dello scooter porre in essere alcuna manovra attaad evitare l’impatto: anche ad una velocità conforme ai limiti tale manovrasarebbe, comunque, risultata impossibile;- che la strada era perfettamente illuminata e, a differenza di quantoosservato dal consulente della difesa (il quale, peraltro, aveva formulato le sueconclusioni selezionando solo le immagini di scarsa qualità e non già quelle piùnitide su cui si erano fondate le conclusioni del consulente del pubblico ministeroe del giudice di primo rado), i fari dello scooter erano funzionanti e la posizionedel mezzo sulla carreggiata di pertinenza era corretta;- che il casco della passeggera era stato rinvenuto poco distante dal suocorpo, onde era plausibile che ella lo avesse calzato e che si fosse sganciatodurante il volo a causa della violenza dell’impatto; peraltro la micidialitàdell’impatto era stata tale che anche il conducente del mezzo, pur avendocertamente indossato il casco, era morto sul colpo.Il rigetto della perizia è stato, dunque, motivato con argomentazionicoerenti e non manifestamente illogiche, nel rispetto del dettato normativo. Ilprincipio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello percui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite neldibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice diappello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone larinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.proc. pen., il giudice dispone di ufficio la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione,perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso deglielementi acquisiti. In entrambi i casi l'accertamento è rimesso alla valutazionedel giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamentemotivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del13/01/2015, Rv. 262620; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 4,n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353). Anche nel giudizio di appello avverso lasentenza resa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoriasolo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamentenecessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione delcomplesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Rv. 287482 – 02). Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimentoall’espletamento della perizia, essendosi precisato che spetta al giudice delmerito di valutarne la necessità in ragione delle risultanze processuali e che ladecisione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità(Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, Rv.270936; Sez. 2, n. 52517 del03/11/2016, Rv. 268815; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6,n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Rv.254226; Sez. 6, n. 43526 del03/10/2012, Rv. 253707).Il motivo di ricorso, di contro, nel ribadire la necessità della perizia, non siconfronta con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui laCorte ha spiegato che la visione del filmato consentiva di escludere i dedottiprofili di colpa nella condotta della vittima e si limita ad avversare talepassaggio, senza ad esso contrapporre ragioni in fatto o in diritto tali dascardinarne la tenuta logica. Nessuna contraddizione sussiste, infine, nelrichiamo da parte della Corte alla esaustività del materiale probatorio in atti enella visione diretta da parte dei giudici del filmato che aveva ripreso l’incidente.2.2. Il ricorrente, in secondo luogo, lamenta, che la Corte, a prescinderedall’espletamento della perizia, non abbia riconosciuto la circostanza attenuantedi cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.2.2.1.Si deve, in primo luogo, osservare che, sotto il profilo dellaricostruzione dell’incidente, la Corte di appello ha escluso alcune circostanze difatto che, invece, il ricorrente invoca ai fini del riconoscimento della circostanzamotivazione coerente con i dati di fatto riportati e non manifestamente illogica,hanno escluso: che il ciclomotore stesse viaggiando in prossimità della linea dimezzeria; che il ciclomotore procedesse con i fari spenti; che la passeggera nonstesse indossando il casco. In ordine a tali profili, dunque, la doglianza èinammissibile, in quanto ripropone una lettura alternativa del compendioprobatorio. In tal senso deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte dicassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Il ricorrente,nell’affermare che quella che la Corte ha ritenuto essere la luce del faro delmotociclo era in realtà un bagliore proveniente dalla carrozzeria, richiamaimpropriamente il vizio di motivazione per travisamento del dato probatorio,senza considerare che sussiste tale vizio solo in caso di incontrovertibile epacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, Rv. 283370 - 01).2.2.2. In ordine al restante profilo della velocità del ciclomotore, stimataanche dal consulente del Pubblico Ministero come superiore, sia pure di poco, ailimiti esistenti in quel tratto di strada, la Corte ha, invece, escluso che laviolazione delle norme del Codice della strada ascrivibile alla vittima sia stataconcausale rispetto all’evento.Deve osservarsi, in proposito, come la circostanza attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod. pen. attenga al piano della causa, prevedendo unamitigazione del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi in cui l’evento siaanche ad altre cause concorrenti. In proposito questa Corte (Sez. 4 n. 20369 del15/01/2025, Rv. 288266) ha chiarito che la norma, nel riferirsi alle ipotesi in cuil’evento non sia conseguenza esclusiva della azione o omissione, rimanda alladisciplina della causalità delineata dagli artt. 40, 41 e 45 cod. pen. (in forza dellaquale perché un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un fattopreveduto dalla legge come reato, è necessario che l’evento dannoso opericoloso sia conseguenza della sua azione o omissione; il concorso di causepreesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fral’azione o l’omissione e l’evento, a meno che non si tratti di cause sopravvenuteda sole sufficienti a determinare l’evento; non è punibile chi abbia commesso ilfatto per forza maggiore), per trarne la conseguenza che la concausa che valea configurare l’attenuante, non può essere né il fattore che integra la forzamaggiore, ex art. 45 cod. pen., né il fattore che determina la interruzione delnesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen. Concausa, ai fini della attenuantein esame, non può essere neppure il fattore determinante la colpa del soggettoagente, perché tale fattore è niente altro che la causa messa in atto da talesoggetto e, in tale ipotesi, l’evento rimane conseguenza esclusiva della suaazione od omissione. La fattispecie incriminatrice, infatti, punisce la condotta dichi cagiona la morte con violazione delle norme sulla disciplina della circolazionestradale. Ne consegue che i fattori che, concorrendo alla causazione dell’eventoper essersi inseriti nel decorso causale innescato dalla condotta colposa delsoggetto agente, comportano, secondo l’intenzione del legislatore, la mitigazionedel trattamento sanzionatorio, non possono coincidere con quelli già ricompresinell’area di rischio demandata al governo del soggetto agente.Ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen., il primo dato da valutare, dunque, è quello dell’esistenza di una concausache abbia contribuito al verificarsi dell’evento, in assenza del quale l’evento nonsi sarebbe verificato. La Corte di appello, in proposito, ha valutato che ilminimo superamento dei limiti di velocità da parte del conducente del motociclonon fosse stato concausale e, a sostegno di tale affermazione, ha richiamato leimmagini tratte dal filmato delle telecamere che avevano documentatol’accelerazione repentina dell’autovettura, tale da non lasciare scampo allevittime anche nell’ipotesi in cui la velocità di marcia dello scooter fosse statarispettosa del limite. In altri termini, secondo la Corte, il comportamentoalternativo lecito non avrebbe evitato l’impatto, riconducibile esclusivamente allacondotta colposa di [OSCURATO:PERSONA], che, sotto l’effetto di alcol e di sostanzestupefacenti, aveva effettuato uno sconsiderato sorpasso, varcando la lineacontinua e procedendo ad una velocità di molto superiore al limite consentito. Adescludere il concorso di colpa della vittima – ha proseguito la Corte- soccorreanche il giudizio tipico della causalità della colpa, atteso che “la violazione dellimite di velocità da parte del conducente dello scooter sottende una regolacautelare certamente non proiettata a salvaguardare dal rischio dellaimprevedibile occupazione della corsia di marcia da parte dell'autovettura cheproveniva da direzione opposta, ad alta velocità e che aveva effettuato unsorpasso in violazione della linea continua di mezzeria”.La valutazione operata dalla Corte in merito alla riconducibilità dell’eventoalla esclusiva condotta dell’imputato e alla irrilevanza sotto il profilo concausaledella condotta della vittima, in quanto coerente con i dati riportati, non si prestaa censure. Con riferimento all’unica violazione delle norme del codice dellastrada da parte della vittima che la Corte ha ritenuto accertata, ovvero quella delsuperamento dei limiti di velocità, i giudici hanno ritenuto, con giudizio coerentecon i principi che regolano l’accertamento del nesso casuale, che essa nonavesse avuto alcun ruolo nel determinismo dell’evento, in quanto quest’ultimo sisarebbe verificato anche nel caso di comportamento alternativo lecito.3. Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio dimerito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non siacontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7,Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez.2, n. 2285 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro, il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01), e anche solo sulla basedei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01). Inapplicazione di tali principi la Corte, con approfondita motivazione, ha ribadito lavalutazione già operata dal giudice di primo grado in ordine alla non concedibilitàdelle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. richiamando la estrema gravità degliaddebiti colposi mossi al ricorrente e i suoi precedenti penali e sottolineandocome la confessione fosse stata, comunque, necessitata dalle emergenzeprocessuali e come l’offerta risarcitoria giammai avrebbe potuto essere accettatadai familiari delle vittime in quanto irrisoria.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris