CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36512/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].FATTO E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 settembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, in data 31 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648-bis e 648 cod. pen. e all'art. 256 D.Igs. 156/2006. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di responsabilità, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si riproducono, del tutto genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla doglianza relativa all'imputata [OSCURATO:PERSONA] e pag. 6 in relazione al coimputato); Ritenuto che anche l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta la carenza di motivazione con riferimento alla prova della manomissione, oltre ad essere priva'clei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non è consentita in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere [OSCURATO:PERSONA]