CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1;7 Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i quali lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell'imputato. Ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi proposti sono del tutto generici. Invero, per un verso il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la doglianza introdotta con il ricorso ha carattere di novità, vertendo l'appello su questioni che riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente