CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1989
Cassazione n. 48653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-HAQ nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 27/10/2020 e, qualificato come furto monoaggravato il fatto ascritto al capo 3), ritenuta la equivalenza delle già applicate attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Haq per i delitti a suo carico ascritti e ritenuti. Rilevato che il primo motivo che lamenta il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze investigative in relazione all'addebito di furto pluriaggravato sub 1) ha carattere reiterativo, avendo la Corte territoriale a pag. 5 adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in questa sede riproposti, dando conto delle ragioni della loro reiezione con motivazione priva di criticità logiche; in particolare, i giudici d'appello hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e spiegato le ragioni che contrastano la tesi accreditata dal prevenuto; considerato che il secondo motivo è declinato in fatto e connotato da genericità in quanto non si confronta criticamente con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 6 in ordine alla giuridica insostenibilità dell'alternativa ricostruzione dell'episodio proposta dalla difesa ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle 'spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e