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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01943/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27448-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Torino, al c.so [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per esso all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] , dalla quale è rappresentata e difesa; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], /in persona del Direttore ele~ente domicitirata—i-n--Roma7—v-ia dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura _ -- Generale dello Stato ce- la r. - - • _difende opelegis;) [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 528/31/2016 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 15.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27.09.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 528/31/2016, depositata il 15.04.2016 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con cui, in riforma RG N 27448/2016 ConsigIfe re).

Federici ' delle statuizioni del giudice di primo grado, era stato rigettato il ricorso introduttivo avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, che, sulla base di accertamenti sintetici, avevano rideterminato le imposte dovute, applicando inoltre sanzioni pecuniarie di C 21.322,00 per l'anno 2007 ed C 20.882,00 per l'anno 2008.

Nel contenzioso insorto tra contribuente ed Agenzia delle entrate la Commissione tributaria provinciale di Asti aveva accolto le ragioni della Zanon con sentenza n. 97/02/2013. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, con la decisione ora impugnata, aveva riformato la pronuncia, così rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

La pronuncia è stata censurata dalla Zanon con due motivi.

L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione", tardivo e non notificato, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Nell'adunanza camerale del 27 settembre 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Rilevato che Con il secondo motivo la contribuente, non costituita in sede d'appello, ha denunciato un vizio processuale della sentenza, e in particolare l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza, oltre che la mancata indicazione nell'atto d'appello dell'invito a costituirsi in giudizio.

Il motivo va trattato in via pregiudiziale, perché, ove fondato, inciderebbe sulla validità della pronuncia impugnata, assorbendo ogni questione di merito.

Esso non trova accoglimento.

È infatti infondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'avviso di trattazione.

Sul punto è sufficiente rammentare che tale avviso, previsto per il giudizio di primo grado dall'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cui rinvia l'art. 61 della medesima disciplina processuale quanto ai processi in sede d'appello, è prescritto nella ipotesi in cui le parti siano costituite.

Nel caso di specie l'odierna ricorrente non aveva inteso costituirsi in sede d'appello.

Quanto alla omessa indicazione nell'atto d'appello dell'invito a costituirsi nei modi e termini di legge, si tratta di una prescrizione non prevista tra gli adempimenti cui è tenuta l'appellante nel processo tributario.

Esaminando quindi il primo motivo, con esso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi segg. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice d'appello avrebbe deciso senza tener conto degli errori commessi dall'Agenzia delle entrate RGN 27448/2016 consigtiqe rel.

Federici V - i nell'attribuzione alla contribuente di beni, indici di spesa, non rientranti nella sua titolarità.

Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale, a differenza di quanto esposto nel ricorso dalla Zanon, ha tenuto conto degli indici di spesa su cui l'Amministrazione finanziaria ha fondato l'accertamento sintetico.

Anche con riguardo alla titolarità della prima casa il giudice d'appello ha espressamente richiamato la quota in proprietà in capo alla contribuente.

Nel ragionamento sia pur sintetico della Commissione regionale risulta palese che si sia tenuto conto tanto degli indici di spesa quanto dei principi giuridici desumibili dall'art. 38 cit., per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione sulla correttezza del procedimento d'accertamento sintetico eseguito dall'Agenzia delle entrate nei confronti della Zanon.

Pertanto la denuncia del presunto errore giuridico in cui il giudice d'appello sarebbe incorso costituisce un motivo del tutto infondato.

Con esso in realtà la ricorrente pretende una rivalutazione dei fatti, che tuttavia è attività inibita in sede di legittimità.

Se invece con il motivo di ricorso la contribuente abbia inteso denunciare un errore materiale commesso dalla Commissione regionale, la tutela doveva essere ricondotta nell'alveo dell'errore revocatorio e non del ricorso per una delle ipotesi di critica vincolata prevista dall'art. 360 cod. proc. civ.

In conclusione il ricorso è infondato.

Nulla va liquidato in ordine alle spese, non essendosi ritualmente costituita l'Amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27448-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Torino, al c.so [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per esso all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] , dalla quale è rappresentata e difesa; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], /in persona del Direttore ele~ente domicitirata—i-n--Roma7—v-ia dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura _ -- Generale dello Stato ce- la r. - - • _difende opelegis;) [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 528/31/2016 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 15.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27.09.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 528/31/2016, depositata il 15.04.2016 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con cui, in riforma RG N 27448/2016 ConsigIfe re). Federici ' delle statuizioni del giudice di primo grado, era stato rigettato il ricorso introduttivo avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, che, sulla base di accertamenti sintetici, avevano rideterminato le imposte dovute, applicando inoltre sanzioni pecuniarie di C 21.322,00 per l'anno 2007 ed C 20.882,00 per l'anno 2008. Nel contenzioso insorto tra contribuente ed Agenzia delle entrate la Commissione tributaria provinciale di Asti aveva accolto le ragioni della Zanon con sentenza n. 97/02/2013. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, con la decisione ora impugnata, aveva riformato la pronuncia, così rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. La pronuncia è stata censurata dalla Zanon con due motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione", tardivo e non notificato, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Nell'adunanza camerale del 27 settembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Rilevato che Con il secondo motivo la contribuente, non costituita in sede d'appello, ha denunciato un vizio processuale della sentenza, e in particolare l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza, oltre che la mancata indicazione nell'atto d'appello dell'invito a costituirsi in giudizio. Il motivo va trattato in via pregiudiziale, perché, ove fondato, inciderebbe sulla validità della pronuncia impugnata, assorbendo ogni questione di merito. Esso non trova accoglimento. È infatti infondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'avviso di trattazione. Sul punto è sufficiente rammentare che tale avviso, previsto per il giudizio di primo grado dall'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cui rinvia l'art. 61 della medesima disciplina processuale quanto ai processi in sede d'appello, è prescritto nella ipotesi in cui le parti siano costituite. Nel caso di specie l'odierna ricorrente non aveva inteso costituirsi in sede d'appello. Quanto alla omessa indicazione nell'atto d'appello dell'invito a costituirsi nei modi e termini di legge, si tratta di una prescrizione non prevista tra gli adempimenti cui è tenuta l'appellante nel processo tributario. Esaminando quindi il primo motivo, con esso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi segg. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice d'appello avrebbe deciso senza tener conto degli errori commessi dall'Agenzia delle entrate RGN 27448/2016 consigtiqe rel. Federici V - i nell'attribuzione alla contribuente di beni, indici di spesa, non rientranti nella sua titolarità. Il motivo è infondato. La commissione tributaria regionale, a differenza di quanto esposto nel ricorso dalla Zanon, ha tenuto conto degli indici di spesa su cui l'Amministrazione finanziaria ha fondato l'accertamento sintetico. Anche con riguardo alla titolarità della prima casa il giudice d'appello ha espressamente richiamato la quota in proprietà in capo alla contribuente. Nel ragionamento sia pur sintetico della Commissione regionale risulta palese che si sia tenuto conto tanto degli indici di spesa quanto dei principi giuridici desumibili dall'art. 38 cit., per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione sulla correttezza del procedimento d'accertamento sintetico eseguito dall'Agenzia delle entrate nei confronti della Zanon. Pertanto la denuncia del presunto errore giuridico in cui il giudice d'appello sarebbe incorso costituisce un motivo del tutto infondato. Con esso in realtà la ricorrente pretende una rivalutazione dei fatti, che tuttavia è attività inibita in sede di legittimità. Se invece con il motivo di ricorso la contribuente abbia inteso denunciare un errore materiale commesso dalla Commissione regionale, la tutela doveva essere ricondotta nell'alveo dell'errore revocatorio e non del ricorso per una delle ipotesi di critica vincolata prevista dall'art. 360 cod. proc. civ. In conclusione il ricorso è infondato. Nulla va liquidato in ordine alle spese, non essendosi ritualmente costituita l'Amministrazione finanziaria. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Così dec
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