CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23167/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 430/2021 depositata il 30/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], contro sentenza del giudice di pace, sulla base di tre motivi, con i quali si denunciano una pluralità di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: dell’art. 97 c.p.c. con il primo motivo, dell’art. 116 c.p.c. con il secondo motivo, del d.m. 55 del 2014 con il terzo motivo. Il giudice di pace ha definito una controversia iniziata con domanda con la quale l’attuale ricorrente aveva chiesto la condanna del convenuto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 450,00. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: «Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione - non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l'avverbio "esclusivamente" che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione - si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell'art. 360 nuovo testo, làdove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell'art. 360. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali - a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost. - è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all'ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com'è quella resa dal giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell'art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all'ambito di quelli devolvibili al giudice d'appello stesso) (Cass. n. 4036/2012; n. 13019/2007)». Quanto all'argomento speso nella memoria del ricorrente, secondo cui l’ammissibilità del ricorso per cassazione dovrebbe riconoscersi in ragione della inappellabilità della sentenza qui impugnata, è sufficiente considerare, sulla scia dei chiarimenti resi dalla giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza del giudice di pace o è pronunciata in causa eccedente l'ambito della giurisdizione equitativa, e allora è appellabile senza limiti, o è pronunciata in causa rientrante nell'ambito della giurisdizione equitativa, e allora è appellabile nei limiti di cui al terzo comma del 339 c.p.c.; in nessuno di tali due casi, tuttavia, essa è ricorribile per cassazione (Cass. 10063/2020). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se