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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 44590/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 13/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, pur non convalidando il relativo provvedimento del Pubblico ministero, ha comunque disposto il sequestro preventivo del parapendio con motore C065-07 e vela n. ser.

SP22021B012 in uso a [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'esistenza di un fumus in relazione ai delitti previsti dagli artt. 432 cod. pen. e 1216 cod. nav., per avere Carrino effettuato, in data 12/9/2020, un volo a una distanza inferiore a 10 km dalla zona aereoportuale di Salerno, quel giorno interessata da 50 voli, pilotando un velivolo autonomamente assemblato e ponendo, così, in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, anche per l'assenza di qualsivoglia apparato di comunicazione con la torre di controllo.

1.1. Con provvedimento in data 16/3/2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di dissequestro del bene in vinculis, ritenendo sussistente il fumus del delitto previsto dall'art. 432, comma primo, cod. pen. e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato; e con successiva ordinanza in data 13/5/2021, il Tribunale del riesame di Salerno ha respinto l'appello volto all'annullamento del provvedimento di rigetto.

Secondo il Collegio, infatti, essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio, doveva ritenersi preclusa la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti; mentre quanto al periculum, doveva ravvisarsi, da un lato, un rapporto di pertinenza della cosa con il reato (avuto riguardo a una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso) e, dall'altro lato, il concreto pericolo che la disponibilità del veicolo potesse aggravarne o protrarne le conseguenze, agevolando la commissione di altri reati della specie di quelli in contestazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione, in quanto il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con i rilievi esposti nella memoria difensiva e dei documenti prodotti dalla difesa, omettendo di motivare il permanere del vincolo reale e limitandosi a riportare le medesime considerazioni svolte dal primo Giudice.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. peri., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di protrazione e di aggravamento delle conseguenze dannose dei reato ipotizzato, cui il tribunale del riesame non avrebbe potuto ovviare attraverso i propri poteri di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato alla luce della legge n. 47 del 2015.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della memoria difensiva con riguardo alla carenza di esigenze cautelari, mancando qualsiasi considerazione della posizione soggettiva del ricorrente, privo di pregiudizi penali a carico, e del lasso di tempo trascorso, pari a 9 mesi, dall'inizio del sequestro preventivo e considerato che il deltaplano a motore sarebbe stato legalmente assemblato dalla ditta produttrice, che il ricorrente sarebbe in possesso del titoli abilitativi al volo libero e che non gli sarebbe precluso il pilotaggio di altri deltaplani.

Difetterebbe, inoltre, il requisito della pertinenzialità, dovendo il bene in sequestro caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, che si sarebbe limitato a riportare le medesime considerazioni svolte dal primo Giudice, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, infatti, ha compiuto la sua analisi sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari a partire da un quadro fattuale differente da quello scrutinato dal Giudice per le indagini preliminari, avendo la difesa dedotto, con tanto di documentazione a corredo, la avvenuta omologazione del velivolo (dotato di libretto di circolazione e di idoneità VDS rilasciato da Aereo club Italia) e la disponibilità, in capo all'indagato, di idonea attestazione di abilitazione al volo (brevetto di parapendio e brevetto di pilota).

E a partire dalla diversa base fattuale ha compiuto un autonomo vaglio del materiale istruttorio, pur ovviamente a partire dal giudizio che era stato compiuto in sede di applicazione della misura reale.

La censura difensiva sul punto deve essere, pertanto, disattesa.

3. Venendo al secondo e al terzo motivo di doglianza, la cui stretta connessione suggerisce una trattazione unitaria, osserva il Collegio che le osservazioni critiche articolate dalla difesa in punto di esigenze cautelari sono, invece, fondate.

3.1. In argomento va premesso che l'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo nel caso, previsto dal comma 1, della «cosa pertinente al reato», quando vi sia il «pericolo che la libera disponibilità» di essa «possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati» (cd. sequestro impeditivo); nonché nel caso, previsto dal comma 2, in cui della cosa sia «consentita la confisca» e, dunque, quando si tratti, ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod. pen., «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» oppure «delle cose che ne sono il prodotto o il profitto» (cd. sequestro finalizzato alla confisca facoltativa).

Nel caso di specie, secondo quanto si ricava dall'ordinanza impugnata, oltre che dal provvedimento genetico e dalla stessa richiesta del Pubblico ministero, la misura cautelare è stata disposta ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. e, dunque, sul duplice presupposto che il velivolo sottoposto a sequestro impeditivo fosse «cosa pertinente al reato» e che la libera disponibilità dello stesso determinasse il pericolo di aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero di agevolare la commissione di altri reati.

3.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dall'art.292 cod. proc. pen., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente, in particolare dagli artt.41 e 42 Cost., che il pericolo in questione debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e che esso debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale, ma anche durante la sua vigenza.

E questo non già nella sola prospettiva di un'astratta verificabilità dell'evento temuto, ma anche in quella della concretezza del pericolo, perché quest'ultimo, per essere concreto e, dunque, per legittimare il fermo o la mancata restituzione del bene, deve riflettersi su una situazione che renda quanto meno «probabile» e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (così Sez.

U, n. 23 del 14/12/1994, dep..1995, Adelio, Rv. 200114-01).

Tale prospettiva, più volte ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni unite (Sez.

U, n. 12878 del 29/1/2003, Innocenti, Rv. 223721- 01), impone che il giudice espliciti, con motivazione congrua e logica, gli elementi di fatto a partire dai quali possa affermarsi la sussistenza dei requisiti della concretezza e dell'attualità del pericolo di un volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto (Sez. 4, n. 36884 del 23/5/2007, Vathaj, Rv. 237592- 01).

3.3. Ebbene, con riferimento alle ragioni per le quali la libera disponibilità in capo all'indagato del mezzo in sequestro recherebbe concreto pregiudizio alle esigenze indicate dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata finisce per esaurire la propria motivazione attraverso una apodittica affermazione dell'esistenza del pericolo richiamato dalla disposizione in parola, resa con la pedissequa riproduzione della formula normativa, senza che il pericolo sia stato concretamente agganciato a specifici indicatori fattuali, da valutare alla luce delle circostanze del caso concreto, ivi compreso, tra esse, il decorso del tempo tra il momento della violazione contestata e la richiesta di restituzione.

Ne consegue che la motivazione deve, nella specie, configurarsi come sostanzialmente apparente, sì da rendere necessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio di merito.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 13/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, pur non convalidando il relativo provvedimento del Pubblico ministero, ha comunque disposto il sequestro preventivo del parapendio con motore C065-07 e vela n. ser. SP22021B012 in uso a [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'esistenza di un fumus in relazione ai delitti previsti dagli artt. 432 cod. pen. e 1216 cod. nav., per avere Carrino effettuato, in data 12/9/2020, un volo a una distanza inferiore a 10 km dalla zona aereoportuale di Salerno, quel giorno interessata da 50 voli, pilotando un velivolo autonomamente assemblato e ponendo, così, in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, anche per l'assenza di qualsivoglia apparato di comunicazione con la torre di controllo. 1.1. Con provvedimento in data 16/3/2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di dissequestro del bene in vinculis, ritenendo sussistente il fumus del delitto previsto dall'art. 432, comma primo, cod. pen. e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato; e con successiva ordinanza in data 13/5/2021, il Tribunale del riesame di Salerno ha respinto l'appello volto all'annullamento del provvedimento di rigetto. Secondo il Collegio, infatti, essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio, doveva ritenersi preclusa la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti; mentre quanto al periculum, doveva ravvisarsi, da un lato, un rapporto di pertinenza della cosa con il reato (avuto riguardo a una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso) e, dall'altro lato, il concreto pericolo che la disponibilità del veicolo potesse aggravarne o protrarne le conseguenze, agevolando la commissione di altri reati della specie di quelli in contestazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione, in quanto il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con i rilievi esposti nella memoria difensiva e dei documenti prodotti dalla difesa, omettendo di motivare il permanere del vincolo reale e limitandosi a riportare le medesime considerazioni svolte dal primo Giudice. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. peri., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di protrazione e di aggravamento delle conseguenze dannose dei reato ipotizzato, cui il tribunale del riesame non avrebbe potuto ovviare attraverso i propri poteri di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato alla luce della legge n. 47 del 2015. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della memoria difensiva con riguardo alla carenza di esigenze cautelari, mancando qualsiasi considerazione della posizione soggettiva del ricorrente, privo di pregiudizi penali a carico, e del lasso di tempo trascorso, pari a 9 mesi, dall'inizio del sequestro preventivo e considerato che il deltaplano a motore sarebbe stato legalmente assemblato dalla ditta produttrice, che il ricorrente sarebbe in possesso del titoli abilitativi al volo libero e che non gli sarebbe precluso il pilotaggio di altri deltaplani. Difetterebbe, inoltre, il requisito della pertinenzialità, dovendo il bene in sequestro caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, che si sarebbe limitato a riportare le medesime considerazioni svolte dal primo Giudice, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, infatti, ha compiuto la sua analisi sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari a partire da un quadro fattuale differente da quello scrutinato dal Giudice per le indagini preliminari, avendo la difesa dedotto, con tanto di documentazione a corredo, la avvenuta omologazione del velivolo (dotato di libretto di circolazione e di idoneità VDS rilasciato da Aereo club Italia) e la disponibilità, in capo all'indagato, di idonea attestazione di abilitazione al volo (brevetto di parapendio e brevetto di pilota). E a partire dalla diversa base fattuale ha compiuto un autonomo vaglio del materiale istruttorio, pur ovviamente a partire dal giudizio che era stato compiuto in sede di applicazione della misura reale. La censura difensiva sul punto deve essere, pertanto, disattesa. 3. Venendo al secondo e al terzo motivo di doglianza, la cui stretta connessione suggerisce una trattazione unitaria, osserva il Collegio che le osservazioni critiche articolate dalla difesa in punto di esigenze cautelari sono, invece, fondate. 3.1. In argomento va premesso che l'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo nel caso, previsto dal comma 1, della «cosa pertinente al reato», quando vi sia il «pericolo che la libera disponibilità» di essa «possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati» (cd. sequestro impeditivo); nonché nel caso, previsto dal comma 2, in cui della cosa sia «consentita la confisca» e, dunque, quando si tratti, ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod. pen., «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» oppure «delle cose che ne sono il prodotto o il profitto» (cd. sequestro finalizzato alla confisca facoltativa). Nel caso di specie, secondo quanto si ricava dall'ordinanza impugnata, oltre che dal provvedimento genetico e dalla stessa richiesta del Pubblico ministero, la misura cautelare è stata disposta ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. e, dunque, sul duplice presupposto che il velivolo sottoposto a sequestro impeditivo fosse «cosa pertinente al reato» e che la libera disponibilità dello stesso determinasse il pericolo di aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero di agevolare la commissione di altri reati. 3.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dall'art.292 cod. proc. pen., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente, in particolare dagli artt.41 e 42 Cost., che il pericolo in questione debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e che esso debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale, ma anche durante la sua vigenza. E questo non già nella sola prospettiva di un'astratta verificabilità dell'evento temuto, ma anche in quella della concretezza del pericolo, perché quest'ultimo, per essere concreto e, dunque, per legittimare il fermo o la mancata restituzione del bene, deve riflettersi su una situazione che renda quanto meno «probabile» e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (così Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep..1995, Adelio, Rv. 200114-01). Tale prospettiva, più volte ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 12878 del 29/1/2003, Innocenti, Rv. 223721- 01), impone che il giudice espliciti, con motivazione congrua e logica, gli elementi di fatto a partire dai quali possa affermarsi la sussistenza dei requisiti della concretezza e dell'attualità del pericolo di un volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto (Sez. 4, n. 36884 del 23/5/2007, Vathaj, Rv. 237592- 01). 3.3. Ebbene, con riferimento alle ragioni per le quali la libera disponibilità in capo all'indagato del mezzo in sequestro recherebbe concreto pregiudizio alle esigenze indicate dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata finisce per esaurire la propria motivazione attraverso una apodittica affermazione dell'esistenza del pericolo richiamato dalla disposizione in parola, resa con la pedissequa riproduzione della formula normativa, senza che il pericolo sia stato concretamente agganciato a specifici indicatori fattuali, da valutare alla luce delle circostanze del caso concreto, ivi compreso, tra esse, il decorso del tempo tra il momento della violazione contestata e la richiesta di restituzione. Ne consegue che la motivazione deve, nella specie, configurarsi come sostanzialmente apparente, sì da rendere necessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio di merito. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per
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