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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 141/1989

ECLI:IT:COST:1989:141
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 nel procedimento civile tra [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.P.S., ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede, in tema di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., una rivalutazione costante nel tempo per ogni anno successivo al 1947 sino al pensionamento e anche posteriormente.

Rileva il giudice a quo che il cittadino ha la facoltà di essere iscritto al regime di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., nel qual caso deve provvedere ad effettuare versamenti nel tempo.

Mentre per l'assicurazione obbligatoria è stato per legge predisposto un congegno di scala mobile per le pensioni in essere, nonché per la rivalutazione delle contribuzioni ai fini del calcolo della pensione originaria, per l'assicurazione facoltativa nulla di ciò è stato stabilito successivamente alla legge n. 218 del 1952.

Di conseguenza, persone che hanno per anni versato contribuzioni volontarie si vedono ridurre in maniera radicale il rateo pensionistico, che in alcuni casi può arrivare addirittura ad azzerarsi.

La qual cosa sembra: a) creare disparità di trattamento tra assicurati obbligatoriamente e assicurati facoltativamente, in violazione dell'art. 3 della Costituzione; b) esser contraria al disposto dell'art. 47 della Costituzione, perché il trattamento riservato a chi opta per l'assicurazione volontaria non incoraggia il risparmio.

2. - L'I.N.P.S., costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità della questione e, in subordine, l'infondatezza.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione.

1. - [OSCURATO:PERSONA] conciliatore di Ferrara, nel corso di un giudizio tendente ad ottenere, nei confronti dell'I.N.P.S., la rivalutazione dei contributi versati ai fini dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle contribuzioni versate dal 1° gennaio 1948 in poi.

Da tale omissione conseguirebbe, ad avviso del giudice a quo : a) una ingiustificata discriminazione sfavorevole degli assicurati facoltativamente rispetto agli assicurati obbligatoriamente, i quali ultimi soltanto beneficiano di meccanismi di rivalutazione, idonei ad evitare che la pensione, per effetto della svalutazione monetaria, si riduca ad entità irrisoria; b) la dissuasione dal risparmio, in vista della costituzione di forme volontarie di previdenza.

2. - Osserva la Corte che, quando venne istituita, con il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione - dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi eccedenti determinati livelli (art. 2), nonché la totalità dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, casalinghe, pescatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti) - indussero il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione facoltativa, già costituente l'unica forma assicurativa.

Non vi è dubbio, quindi, che, sin dal momento in cui ha avuto inizio la coesistenza delle due forme assicurative, anche l'assicurazione facoltativa era inspirata a fini di previdenza in quanto svolgeva la funzione di consentire la costituzione di una pensione, con versamenti volontari, a favore dei lavoratori non ricompresi nell'obbligo assicurativo, nonché quella di consentire ai lavoratori appartenenti alle categorie soggette all'obbligo, di aumentare, con versamenti volontari, la propria pensione (art. 30 del decreto-legge luotenenziale n. 603 del 1919).

Tanto più che anche la detta assicurazione facoltativa riguardava lavoratori appartenenti alle categorie meno abbienti (art. 30 citato).

Siffatti connotati l'assicurazione facoltativa ha mantenuto anche in seguito (cfr. art. 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), e li conservava all'atto dell'emanazione della disposizione impugnata (art. 29 della legge n. 218 del 1952), giacché la prima delle due funzioni di tutela previdenziale dianzi richiamate si è invero alquanto attenuata solo in seguito, per effetto della progressiva estensione dell'assicurazione obbligatoria a sempre più vaste categorie di lavoratori (cfr., tra le altre, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa agli artigiani, la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa ai commercianti).

E non può trascurarsi di considerare che l'eventuale adozione di sistemi facoltativi integrativi di previdenza è materia ora oggetto di numerosi progetti in sede legislativa.

Ciò premesso, è da notare che la norma impugnata ha considerato il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore, anche se ha limitato la disposta rivalutazione, secondo dati parametri, ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa a tutto l'anno 1947.

Orbene, la mancata considerazione, anche per il futuro, del fenomeno della svalutazione, già in atto, nell'ambito di un sistema correlante le prestazioni all'importo dei contributi, tanto più in una normativa che di tale fenomeno si dà carico per il passato, e la conseguente mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, inficiano la norma impugnata di irragionevolezza.

Invero, avuto riguardo al fine previdenziale perseguito dalla assicurazione facoltativa (omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, sia pure con mezzi diversi, dall'assicurazione obbligatoria), l'omissione oggetto di censura rende la norma stessa non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettività, in esso naturalmente implicito ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in parte qua.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 nel procedimento civile tra [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.P.S., ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede, in tema di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., una rivalutazione costante nel tempo per ogni anno successivo al 1947 sino al pensionamento e anche posteriormente. Rileva il giudice a quo che il cittadino ha la facoltà di essere iscritto al regime di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., nel qual caso deve provvedere ad effettuare versamenti nel tempo. Mentre per l'assicurazione obbligatoria è stato per legge predisposto un congegno di scala mobile per le pensioni in essere, nonché per la rivalutazione delle contribuzioni ai fini del calcolo della pensione originaria, per l'assicurazione facoltativa nulla di ciò è stato stabilito successivamente alla legge n. 218 del 1952. Di conseguenza, persone che hanno per anni versato contribuzioni volontarie si vedono ridurre in maniera radicale il rateo pensionistico, che in alcuni casi può arrivare addirittura ad azzerarsi. La qual cosa sembra: a) creare disparità di trattamento tra assicurati obbligatoriamente e assicurati facoltativamente, in violazione dell'art. 3 della Costituzione; b) esser contraria al disposto dell'art. 47 della Costituzione, perché il trattamento riservato a chi opta per l'assicurazione volontaria non incoraggia il risparmio. 2. - L'I.N.P.S., costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità della questione e, in subordine, l'infondatezza. 3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione. 1. - [OSCURATO:PERSONA] conciliatore di Ferrara, nel corso di un giudizio tendente ad ottenere, nei confronti dell'I.N.P.S., la rivalutazione dei contributi versati ai fini dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle contribuzioni versate dal 1° gennaio 1948 in poi. Da tale omissione conseguirebbe, ad avviso del giudice a quo : a) una ingiustificata discriminazione sfavorevole degli assicurati facoltativamente rispetto agli assicurati obbligatoriamente, i quali ultimi soltanto beneficiano di meccanismi di rivalutazione, idonei ad evitare che la pensione, per effetto della svalutazione monetaria, si riduca ad entità irrisoria; b) la dissuasione dal risparmio, in vista della costituzione di forme volontarie di previdenza. 2. - Osserva la Corte che, quando venne istituita, con il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione - dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi eccedenti determinati livelli (art. 2), nonché la totalità dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, casalinghe, pescatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti) - indussero il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione facoltativa, già costituente l'unica forma assicurativa. Non vi è dubbio, quindi, che, sin dal momento in cui ha avuto inizio la coesistenza delle due forme assicurative, anche l'assicurazione facoltativa era inspirata a fini di previdenza in quanto svolgeva la funzione di consentire la costituzione di una pensione, con versamenti volontari, a favore dei lavoratori non ricompresi nell'obbligo assicurativo, nonché quella di consentire ai lavoratori appartenenti alle categorie soggette all'obbligo, di aumentare, con versamenti volontari, la propria pensione (art. 30 del decreto-legge luotenenziale n. 603 del 1919). Tanto più che anche la detta assicurazione facoltativa riguardava lavoratori appartenenti alle categorie meno abbienti (art. 30 citato). Siffatti connotati l'assicurazione facoltativa ha mantenuto anche in seguito (cfr. art. 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), e li conservava all'atto dell'emanazione della disposizione impugnata (art. 29 della legge n. 218 del 1952), giacché la prima delle due funzioni di tutela previdenziale dianzi richiamate si è invero alquanto attenuata solo in seguito, per effetto della progressiva estensione dell'assicurazione obbligatoria a sempre più vaste categorie di lavoratori (cfr., tra le altre, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa agli artigiani, la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa ai commercianti). E non può trascurarsi di considerare che l'eventuale adozione di sistemi facoltativi integrativi di previdenza è materia ora oggetto di numerosi progetti in sede legislativa. Ciò premesso, è da notare che la norma impugnata ha considerato il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore, anche se ha limitato la disposta rivalutazione, secondo dati parametri, ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa a tutto l'anno 1947. Orbene, la mancata considerazione, anche per il futuro, del fenomeno della svalutazione, già in atto, nell'ambito di un sistema correlante le prestazioni all'importo dei contributi, tanto più in una normativa che di tale fenomeno si dà carico per il passato, e la conseguente mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, inficiano la norma impugnata di irragionevolezza. Invero, avuto riguardo al fine previdenziale perseguito dalla assicurazione facoltativa (omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, sia pure con mezzi diversi, dall'assicurazione obbligatoria), l'omissione oggetto di censura rende la norma stessa non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettività, in esso naturalmente implicito ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in parte qua. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI