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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22755/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di danneggiamento aggravato e resistenza.2.

Il ricorso, avente ad oggetto la nullità della sentenza per omessa notifica alla difesa delle memorie di conclusione del Procuratore generale, è manifestamente infondato in quanto costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo il quale «Nei procedimento cartolare novellato dalla cd.

"riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'I.° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.» (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897).

Peraltro, anche a volere ipotizzare che la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale comporti una nullità, si tratterebbe di invalidità a regime intermedio che la difesa dell'imputato è tenuto ad eccepire con il primo atto utile, nella specie la formulazione delle conclusioni, che invece non risulta essere avvenuto.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P P.Q.MLa Consigliera estensora Il res t [OSCURATO:PERSONA] E CO prile geij7/41-7i-itt -[OSCURATO:PERSONA] 19 GIU 2026 o 2 DIZIAR Dott.ssa ppina C irinzele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di danneggiamento aggravato e resistenza.2. Il ricorso, avente ad oggetto la nullità della sentenza per omessa notifica alla difesa delle memorie di conclusione del Procuratore generale, è manifestamente infondato in quanto costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo il quale «Nei procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'I.° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.» (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897). Peraltro, anche a volere ipotizzare che la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale comporti una nullità, si tratterebbe di invalidità a regime intermedio che la difesa dell'imputato è tenuto ad eccepire con il primo atto utile, nella specie la formulazione delle conclusioni, che invece non risulta essere avvenuto. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P P.Q.MLa Consigliera estensora Il res t [OSCURATO:PERSONA] E CO prile geij7/41-7i-itt -[OSCURATO:PERSONA] 19 GIU 2026 o 2 DIZIAR Dott.ssa ppina C irinzele
Sentenza Cassazione n. 22755/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris