CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 38849/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COSENZAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in ordine alla riduzione della somma sequestrata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari, contestualmente all'applicazione di misure cautelari personali, disponeva, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 644, ultimo comma, cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti (anch'essi indagati per il delitto di concorso in usura pluriaggravata, contestato al capo 1. della imputazione provvisoria) il sequestro preventivo, in via diretta, dei saldi attivi giacenti sui conti correnti nonché degli eventuali titoli di credito o fondi e rapporti finanziari riconducibili agli stessi e alla MA.PA . s.r.I., "fino alla concorrenza del valore di profitto pari a euro 196.400,00"; in via sussidiaria e complementare, in caso di incapienza dei suddetti introiti, veniva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, di tutti i beni appartenenti agli indagati e alla stessa società fino alla concorrenza del medesimo importo. Con ordinanza del 21 gennaio 2021, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, il Tribunale di Cosenza riduceva il valore del profitto, alla concorrenza del quale era commisurato il sequestro preventivo, a 141.500 euro, pari agli interessi usurari corrisposti dalla persona offesa, secondo le dichiarazioni dalla stessa rese. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale (art. 644, ultimo comma, cod. pen.). Dopo avere ricondotto alla nozione di profitto confiscabile gli interessi usurari concretamente pagati, il Tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza di quegli interessi corrisposti mediante la consegna di titoli di credito ceduti dalla vittima a garanzia degli interessi usurari pattuiti (tre assegni, per complessivi 37.000 euro): non rileva il fatto che i titoli siano stati o meno utilizzati o riscossi, essendosi già realizzati, al momento della loro consegna, l'indebito arricchimento in capo all'agente e il correlativo depauperamento del patrimonio della persona offesa. 2.2. Violazione della legge processuale (art. 125 cod. proc. pen.), in presenza di una motivazione meramente apparente e dell'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto. Il Tribunale non ha indicato quali dichiarazioni della vittima, sentita più volte, siano state utilizzate per rideterminare il profitto confiscabile, avendo peraltro indicato un versamento di interessi per la somma di 15.000 euro non risultante né dalla denuncia-querela né da alcuno dei verbali di sommarie informazioni testimoniali. L'ordinanza impugnata, poi, ha obliterato del tutto la consulenza econometrica disposta dal Pubblico Ministero, che aveva evidenziato le somme indebitamente riscosse da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri concorrenti nel medesimo reato, consentendo così l'esatta quantificazione del profitto confiscabile. 3. Il ricorso va accolto, risultando fondato il primo motivo. Premesso che - diversamente da quanto dedotto incidentalmente dal ricorrente con il secondo motivo - dalla denuncia-querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] risulta anche il versamento a Quintieri di interessi per la somma di 15.000 euro, fra il 20 maggio e il luglio del 2013, rileva il Collegio che effettivamente il Tribunale ha operato la contestata riduzione in conseguenza della omessa considerazione dei tre assegni, per un importo complessivo di 37.000 euro, consegnati dalla persona offesa all'indagato fra il marzo 2013 e il marzo 2014. L'ordinanza non dà conto delle ragioni per le quali detti titoli non sono stati considerati quali interessi usurari corrisposti, cosicché la omessa ricostruzione del fatto, che preclude ora una valutazione della questione di diritto posta con il primo motivo, si è tradotta in una mancanza assoluta di motivazione sul punto, sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, denunciabile come violazione di legge (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). La seconda censura proposta con il ricorso, relativamente alla omessa valutazione delle conclusioni della consulenza del Pubblico Ministero, richiamate nel decreto del G.i.p., risulta assorbita dall'accoglimento del primo motivo. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla riduzione della somma sequestrata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 15 settembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore ero [OSCURATO:PERSONA]Agostini A) [OSCURATO:PERSONA]