CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 26519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dall'art.189, commi 1, 6 e 7 e dagli artt. 186-bis, comma 6 e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il primo motivo, con il quale è stata contestata la valutazione dei giudici di merito in ordine alla fattispecie prevista dall'art.189, commi 6 e 7, C.d.s. è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e tendente a richiedere una non consentita rivisitazione degli elementi valorizzati dai giudici di merito; avendo la Corte, in particolare, evidenziato come le concrete circostanze del fatto fossero univocamente idonee a comprovare la piena consapevolezza del ricorrente in ordine alla verificazione del sinistro e al bisogno di assistenza in capo ai soggetti coinvolti, rendendo quindi una motivazione non illogica in ordine al perfezionamento del necessario elemento soggettivo attesa la comprovata percezione della situazione di fatto (cfr. Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294 - 01). Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è aspecifico e comunque manifestamente infondato; avendo la Corte territoriale motivato idoneamente argomentato sul carattere ostativo rivestito dalla oggettiva gravità e pericolosità delle condotte. Il motivo attinente all'applicazione della contestata recidiva è inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., in quanto non proposto con l'atto di appello. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M3 = [OSCURATO:PERSONA] V' - L e • :. zze a G-' 4r, ,. R• 2 w, q, 7 • -3 ‹ _.c.....—........--......