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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:784
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “disposizioni legislative o regolamentari imperative” – Articolo 6 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Sussistenza del contratto senza clausole abusive – Nozione di “disposizioni nazionali di natura suppletiva” – Articolo 7, paragrafo 1 – Potere del giudice nazionale di rimediare alle conseguenze della soppressione di una clausola abusiva – Requisiti – Contratto a lungo termine di fornitura di energia contenente clausole abusive di modifica del prezzo – Facoltà del professionista di sostituire unilateralmente una clausola abusiva relativa alla modifica dei prezzi con una clausola che si presume conforme a detta direttiva » Nella causa C‑900/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 10 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2024, nel procedimento SVB – [OSCURATO:PERSONA] + Service GmbH & Co.

KG contro [OSCURATO:PERSONA]ße 5 GbR, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: R. Şereş, amministratrie vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2026, considerate le osservazioni presentate: – per SVB – [OSCURATO:PERSONA] + Service GmbH & Co.

KG, da H.-J.

Hainz, M. Schröder e J. Semmler, Rechtsanwälte; – per [OSCURATO:PERSONA] Straße 5 GbR, rappresentata da M. Stelzner, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e E. Schmidt, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è presentata nell’ambito di una controversia tra SVB – [OSCURATO:PERSONA] + Service GmbH & Co.

KG, un’impresa di fornitura di energia (in prosieguo: «SVB»), e [OSCURATO:PERSONA] Straße 5 GbR, una società di diritto tedesco (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito ad una domanda di rimborso presentata da quest’ultima di somme indebitamente versate a SVB in esecuzione di un contratto di fornitura di energia contenente clausole abusive.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione La direttiva 93/13 3 Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo». 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva: «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». 5 L’articolo 2, lettera b), di detta direttiva definisce il «consumatore» come «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto [di tale] direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 6 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 7 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Direttiva 2011/83/UE 8 Il considerando 13 della direttiva 2011/83/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64) enuncia quanto segue: «(…) [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese. (…)».

Diritto tedesc o Codice civile 9 A termini dell’articolo 133 del [OSCURATO:PERSONA], del 18 agosto 1896 (RGBl. 1896, pag. 195), nella versione pubblicata il 2 gennaio 2002 (BGBl. 2002 I, pagg. 42, 2909, e 2003 I, pag. 738), modificato da ultimo dall’articolo 14 della legge del 23 ottobre 2024 (BGBl. 2024 I, n. 323) (in prosieguo: il «codice civile»): «Ai fini dell’interpretazione di una dichiarazione di volontà, occorre ricercare la reale volontà e non attenersi al senso letterale dell’espressione». 10 Ai sensi dell’articolo 157 del codice civile: «I contratti devono essere interpretati nel senso in cui lo esige la buona fede, tenuto conto degli usi commerciali consentiti». 11 L’articolo 306 del codice civile prevede quanto segue: «1.

Se le condizioni generali non sono state incluse nel contratto o lo sono state solo parzialmente, o se sono divenute invalide, il contratto resta valido per il resto.

2. Se le clausole non sono state inserite nel contratto o sono divenute invalide, il contenuto del contratto è determinato dalle disposizioni di legge.

3. Il contratto è invalido qualora il suo mantenimento, tenuto conto anche della modifica di cui al paragrafo 2, comporti un gravame insostenibile per una delle parti». 12 L’articolo 812, paragrafo 1, del codice civile stabilisce quanto segue: «Chi ottiene qualcosa a danno di un terzo senza alcun fondamento giuridico, grazie a una prestazione di quest’ultimo o in qualsiasi altro modo, è tenuto alla restituzione». 13 A norma dell’articolo 818, paragrafo 2, del codice civile: «Se la restituzione non è possibile a causa della natura di quanto ricevuto o se il beneficiario è dispensato dal restituirlo per un altro motivo, il beneficiario rimborserà il valore».

Il regolamento relativo alle condizioni generali per la fornitura di teleriscaldamento 14 Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, della Verordnung über [OSCURATO:PERSONA] für die Versorgung mit Fernwärme (regolamento relativo alle condizioni generali di fornitura di teleriscaldamento), del 20 giugno 1980 (BGBl.

I, pag. 742), modificato da ultimo dall’articolo 1 del regolamento del 13 luglio 2022 (BGBl. 2022 I, pag. 1134): «Le clausole di modifica dei prezzi devono essere redatte in modo da tener conto in modo adeguato sia dell’evoluzione dei costi connessi alla produzione e alla fornitura del teleriscaldamento da parte dell’impresa, sia delle condizioni di mercato.

Esse devono indicare in modo completo e facilmente comprensibile i fattori di calcolo pertinenti.

In caso di applicazione delle clausole di modifica dei prezzi, la quota percentuale del fattore di prezzo che copre i costi del combustibile in ciascuna modifica di prezzo deve essere indicata separatamente».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 21 novembre 2012 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con SVB un contratto, corrispondente a un modello standard elaborato da quest’ultima società, relativo alla fornitura di teleriscaldamento e che prevedeva una tariffazione comprendente un prezzo di messa a disposizione, un prezzo al consumo e un prezzo della misura.

Tale contratto, della durata minima di dieci anni, conteneva due clausole distinte di modifica del prezzo, una relativa al prezzo di messa a disposizione e della misura, l’altra relativa al prezzo al consumo. 16 SVB ha fatturato la fornitura di riscaldamento a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 2015‑2020 modificando ogni anno, sulla base della clausola contrattuale pertinente, il prezzo al consumo.

Peraltro, con lettera del 24 aprile 2019, SVB ha modificato unilateralmente tale clausola, con effetto dal 1º maggio 2019. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha pagato a SVB gli importi risultanti dai conteggi stabiliti da detta clausola, senza contestarli, fino al 3 luglio 2019, data in cui essa ha eccepito l’invalidità sia delle clausole contrattuali di modifica del prezzo sia della clausola che sostituiva unilateralmente la clausola di modifica del prezzo al consumo.

Essa ha proposto, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di Berlino, Germania), un ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] diretto ad ottenere il rimborso di un’eccedenza relativa agli anni dal 2015 al 2018 e una dichiarazione di invalidità di tali clausole. 18 Il 6 novembre 2020 tale giudice ha dichiarato che le clausole contrattuali di modifica del prezzo, compresa quella risultante dalla modifica unilaterale del 2019, erano invalide e che, pertanto, i conteggi avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base dei prezzi convenuti nel 2012. 19 SVB ha impugnato tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio.

Quest’ultimo ha considerato che la clausola di modifica del prezzo al consumo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del contratto di fornitura di teleriscaldamento è invalida in quanto non soddisfa il requisito di trasparenza imposto dall’articolo 24, paragrafo 4, prima frase, del regolamento relativo alle condizioni generali per la fornitura di teleriscaldamento. 20 Il giudice del rinvio si interroga sugli effetti di una siffatta dichiarazione di invalidità, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e, in particolare, sulla compatibilità, con tali disposizioni, della giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), secondo la quale le conseguenze di tale constatazione devono essere sanate procedendo a un’interpretazione suppletiva del contratto nel senso che il cliente non può invocare la mancanza di effetti degli aumenti di prezzo qualora non li abbia contestati entro un termine di tre anni, a decorrere dal ricevimento dei conteggi annuali nei quali l’aumento di prezzo è stato attuato per la prima volta.

Di conseguenza, il prezzo raggiunto tre anni prima della prima contestazione del consumatore, in applicazione di clausole che sono state successivamente dichiarate invalide, si sostituisce definitivamente al prezzo inizialmente convenuto nel contratto e deve essere considerato giuridicamente come il prezzo convenuto tra le parti al momento della conclusione di tale contratto (in prosieguo: la «regola dei tre anni»). 21 Il giudice del rinvio precisa, da un lato, che, secondo tale giurisprudenza, il contratto di fornitura di riscaldamento non potrebbe sussistere senza tale interpretazione suppletiva, a seguito dell’accertamento dell’invalidità della clausola di modifica del prezzo al consumo.

Esso precisa, dall’altro lato, che detta interpretazione è fondata sulle regole generali di interpretazione dei contratti enunciate agli articoli 133 e 157 del codice civile, in forza delle quali, rispettivamente, ai fini dell’interpretazione di un contratto, occorre ricercare la volontà reale e non attenersi al senso letterale dei termini utilizzati, e i contratti devono essere interpretati nel senso in cui lo esigono la lealtà e la buona fede e tenendo conto degli usi. 22 Tale giudice si chiede, in primo luogo, se tali principi dell’interpretazione suppletiva del contratto costituiscano «disposizioni nazionali di carattere generale», ai sensi della giurisprudenza della Corte, che non consentono di rimediare alle conseguenze dell’invalidazione delle clausole contrattuali abusive, o se esse costituiscano «disposizioni suppletive del diritto nazionale» idonee a rimediare a tali conseguenze, nell’ipotesi in cui il consumatore sia esposto a conseguenze particolarmente dannose derivanti dall’invalidazione del contratto conseguente all’invalidazione delle clausole abusive ivi contenute. 23 Detto giudice dubita che, nel caso di specie, il consumatore sia esposto a conseguenze dannose in caso di invalidazione del contratto di fornitura di teleriscaldamento.

Esso ritiene che tale consumatore si troverebbe in una situazione più favorevole se tale contratto restasse in vigore, senza applicazione della «regola dei tre anni», rilevando che, al fine di determinare l’esistenza di un pregiudizio per detto consumatore, dovrebbe essere determinante la volontà espressa da quest’ultimo. 24 In secondo luogo, il giudice del rinvio dubita della compatibilità, con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, dell’articolo 306, paragrafo 3, del codice civile, interpretato nel senso che l’invalidità della clausola abusiva di modifica del prezzo al consumo comporta l’invalidità del contratto di fornitura di riscaldamento nell’ipotesi in cui il mantenimento di tale contratto comporti un peso insostenibile per una delle parti.

A suo avviso, la presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, della situazione di una sola di tali parti, nel caso di specie, il fornitore di energia, per determinare se il mantenimento del contratto senza tale clausola abusiva sia giuridicamente possibile, non può essere il criterio determinante la sorte di tale contratto. 25 Tale giudice ritiene che i contratti di fornitura di energia, in cui rientra il contratto di cui trattasi nel procedimento principale, contrariamente ai contratti di mutuo, restino eseguibili in caso di invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo, e aggiunge che, anche senza l’interpretazione suppletiva costituita dalla «regola dei tre anni», nel diritto tedesco esistono meccanismi consensuali di adeguamento di un contratto che tengono conto degli interessi sia del fornitore di energia che del consumatore. 26 In terzo luogo, detto giudice nutre dubbi sulla compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 di una norma nazionale che consente a un fornitore di energia di sostituire unilateralmente, senza il consenso del consumatore, una nuova clausola di modifica del prezzo valida a una clausola di modifica del prezzo dichiarata abusiva.

Esso ritiene che una siffatta norma contravvenga all’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, di porre fine all’utilizzo delle clausole abusive e che non possa essere qualificata come clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative o regolamentari imperative, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. 27 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali o a prassi giudiziarie basate su dette disposizioni secondo le quali, nel caso di contratti di fornitura di energia a lungo termine in cui il cliente abbia accettato per un lungo periodo, senza sollevare obiezioni, aumenti di prezzo e ora ne faccia valere l’inefficacia anche per periodi molto risalenti, alla lacuna [del contratto] creata dall’inefficacia di una clausola di revisione dei prezzi o dal suo inserimento privo di effetti viene, di regola, posto rimedio mediante un’interpretazione integrativa del contratto, nel senso che il cliente non può far valere l’inefficacia degli aumenti di prezzo che determinano un importo superiore a quello inizialmente concordato qualora non l’abbia fatta valere entro un periodo di tre anni dal ricevimento dei rispettivi rendiconti annuali nei quali l’aumento figura per la prima volta. 2) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali o a prassi giudiziarie basate su dette disposizioni secondo le quali devono essere considerati nulli i contratti di fornitura di energia a lungo termine in cui il cliente abbia accettato per molto tempo, senza sollevare obiezioni, aumenti di prezzo basati su una clausola di revisione dei prezzi inefficace o non inserita efficacemente nel contratto e che ora faccia valere l’inefficacia di tali aumenti di prezzo anche per periodi risalenti. 3) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali o a prassi giudiziarie basate su dette disposizioni, secondo le quali un’impresa di fornitura di teleriscaldamento può e – ove richiesto dall’interesse del cliente – deve adeguare unilateralmente con effetto ex nunc una clausola di revisione dei prezzi da essa utilizzata nei confronti dei clienti finali – inefficace già dall’inizio del contratto o divenuta inefficace a decorrere da un determinato momento ad esso successivo – anche durante il rapporto di fornitura in corso con effetto per il futuro, se e nella misura in cui ciò assicuri l’efficacia della clausola».

Procedimento dinanzi alla Corte 28 Il 24 febbraio 2025 la Corte ha rivolto una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, invitandolo a indicare se ritiene che [OSCURATO:PERSONA] rientri nella nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, e, in caso affermativo, a specificare la base regolamentare e/o giurisprudenziale alla base di tale conclusione. 29 Nella sua risposta, pervenuta alla Corte il 6 marzo 2025, il giudice del rinvio ha indicato che [OSCURATO:PERSONA] è un «consumatore», ai sensi di tale articolo 2, lettera b), come trasposto all’articolo 13 del codice civile.

Tale giudice ha inoltre precisato che il riconoscimento della personalità giuridica alle società civili, da parte della giurisprudenza e da parte dell’articolo 705, paragrafo 2, del codice civile, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 93/13, non ha avuto l’effetto di privare tali società civili della tutela del diritto dell’Unione in materia di consumo, dal momento che esse agiscono a fini non commerciali. 30 Quanto all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, esso definisce il «consumatore» come qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Da tale disposizione discende che devono essere soddisfatte due condizioni cumulative affinché una persona rientri in tale nozione, vale a dire, da un lato, che essa sia una persona fisica e, dall’altro, che non agisca a fini professionali (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, punto 24, e ordinanza del 25 febbraio 2026, Bytové družstvo, C‑168/25, EU:C:2026:136, punto 36). 31 La qualità di «consumatore» dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione.

Così, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che detta direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 13 novembre 2025, Šiľarský, C‑197/24, EU:C:2025:876, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 32 Peraltro, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nel settore dei contratti conclusi dai consumatori nonché la coerenza del diritto dell’Unione, occorre, in particolare, tener conto della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative di tale diritto, come la direttiva 2011/83, che persegue lo stesso obiettivo della direttiva 93/13, consistente nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e che contiene una definizione di tale nozione ampiamente equivalente a quella di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

Il considerando 13 della direttiva 2011/83 precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, in particolare, decidere di estendere l’applicazione della suddetta direttiva alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, punto 34). 33 Orbene, dalla risposta del giudice del rinvio menzionata al punto 29 della presente sentenza risulta, da un lato, che la normativa e la giurisprudenza tedesche estendono la tutela della direttiva 93/13 a una società di diritto civile, come [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, che quest’ultima agisce, nel procedimento principale, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale.

Pertanto, tale società di diritto civile può essere assimilata a un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 34 Con le sue questioni prima e seconda, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante per le parti dopo l’accertamento dell’invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo ivi contenuta, a condizione che i termini di tale contratto siano oggetto di un’interpretazione suppletiva nel senso che il consumatore può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo fondati su detta clausola solo se li ha contestati entro un termine di tre anni a decorrere dal ricevimento del primo conteggio annuale che riflette tali aumenti. 35 In primo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive. 36 L’obiettivo di tale disposizione è sostituire all’equilibrio formale che il contratto di cui trattasi determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, senza comportare la nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22, EU:C:2023:911, punto 81 e giurisprudenza citata). 37 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non enuncia direttamente i criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di «rimanere in vigore senza le clausole abusive», ma lascia all’ordinamento giuridico nazionale il compito di stabilirli nel rispetto del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 53 e giurisprudenza citata]. 38 In forza di tale disposizione, un contratto deve, in linea di principio, sussistere senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme del diritto interno, ciò sia giuridicamente possibile secondo un approccio obiettivo.

Pertanto, la situazione di una delle parti di tale contratto non può essere considerata il criterio determinante per disciplinare la sorte futura di detto contratto [v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22, EU:C:2023:911, punti 81 e 82, e del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 58]. 39 L’accertamento, da parte del giudice competente, del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve, in ogni caso, consentire di ripristinare la situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella del consumatore in assenza di una siffatta clausola.

A meno che la determinazione, secondo un approccio oggettivo, delle conseguenze che occorre trarre, conformemente al diritto nazionale, da un siffatto accertamento per quanto riguarda la persistenza o meno del contratto in cui essa si inserisce non lasci alcun margine di discrezionalità o di interpretazione al giudice nazionale, quest’ultimo non può concludere nel senso dell’invalidità di tale contratto qualora la situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella del consumatore in assenza di tale clausola abusiva possa essere ripristinata pur mantenendo in vigore detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22, EU:C:2023:911, punti 83 e 86 e giurisprudenza citata). 40 Nell’ipotesi in cui l’invalidità di una clausola abusiva obbligasse il giudice nazionale ad invalidare il contratto nel suo insieme, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, cosicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che tale giudice sostituisca a una clausola abusiva una disposizione di diritto interno di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’invalidazione di un contratto), C‑6/22, EU:C:2023:216, punto 55 e giurisprudenza citata]. 41 Tuttavia, tale disposizione osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto risultanti dall’invalidità delle clausole abusive ivi contenute sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale, che non sono state oggetto di una valutazione specifica da parte del legislatore al fine di stabilire un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti e che, pertanto, non beneficiano della presunzione di assenza di carattere abusivo.

Ciò vale anche per le disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono che gli effetti espressi in un atto giuridico siano completati, in particolare, dagli effetti derivanti dal principio di equità o da usi che non sono disposizioni suppletive né disposizioni applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto [v. in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22, EU:C:2023:216, punto 56 e giurisprudenza citata). 42 In secondo luogo, dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 risulta che i consumatori devono disporre, nelle rispettive legislazioni nazionali, di «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 43 Tale disposizione esclude la possibilità, per i giudici nazionali, di sostituire una clausola abusiva con un’interpretazione giudiziaria.

Detti giudici sono tenuti ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutui ipotecari espressi in valuta estera), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punti 79 e 80]. 44 Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13.

Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati dall’uso delle clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 57 e giurisprudenza citata]. 45 Nel caso di specie, in primo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in applicazione della «regola dei tre anni», il consumatore non può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo qualora non li abbia contestati entro un termine di tre anni a decorrere dalla ricezione dei conteggi annuali nei quali tali aumenti sono stati attuati per la prima volta.

Pertanto, ogni aumento di prezzo è definitivamente acquisito dal fornitore di energia tre anni dopo che il consumatore ne è stato informato mediante un rendiconto e non l’ha contestato.

Pertanto, risulta che, contrariamente ai requisiti ricordati ai due punti precedenti della presente sentenza, l’applicazione di tale regola mantiene, a danno del consumatore, salvo per i tre anni che hanno preceduto una siffatta contestazione, gli effetti di clausole di modifica del prezzo dichiarate abusive. 46 In secondo luogo, quanto al mantenimento del contratto senza tali clausole abusive, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza, se l’interpretazione dell’articolo 306, paragrafo 3, del codice civile fornita dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) consenta al giudice adito di valutare le conseguenze dell’invalidazione del contratto per le parti di quest’ultimo, senza che tali incidenze siano di per sé elementi determinanti, e di valutare l’esistenza, per il consumatore, di conseguenze particolarmente dannose in caso di invalidazione di tale contratto. 47 Tale giudice dovrà in particolare verificare se, come osservato dalla Commissione in udienza, il diritto alla restituzione di una parte dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], fondato sulle disposizioni del diritto tedesco in materia di arricchimento senza causa, escluda siffatte conseguenze pregiudizievoli per tale consumatore qualora il contratto di cui trattasi nel procedimento principale dovesse essere invalidato a seguito dell’invalidazione della clausola di modifica del prezzo ivi contenuta. 48 In terzo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) richiamata al punto 20 della presente sentenza si basa sugli articoli 133 e 157 del codice civile che enunciano regole generali di interpretazione delle dichiarazioni di volontà e dei contratti. 49 Fatte salve le verifiche che incombono al giudice del rinvio, tali disposizioni, nei limiti in cui sono assimilabili alle disposizioni nazionali di carattere generale di cui al punto 41 della presente sentenza, non consentono di rimediare alle conseguenze derivanti dall’invalidazione della clausola abusiva di modifica del prezzo contenuta nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale. 50 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dalle osservazioni scritte del governo tedesco e dalle posizioni espresse in udienza, risulta altresì che, se il consumatore è informato in ordine all’applicazione della giurisprudenza relativa all’interpretazione suppletiva del contratto e alle sue conseguenze, egli non può né opporsi a tale applicazione né chiedere l’invalidazione di tale contratto nel suo complesso. 51 Orbene, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore derivanti dall’invalidazione di un contratto nel suo complesso o dalla soppressione di una clausola abusiva, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 56). 52 Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante per le parti dopo l’accertamento dell’invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo ivi contenuta, a condizione che i termini di tale contratto siano oggetto di un’interpretazione suppletiva nel senso che il consumatore può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo fondati su detta clausola solo se li ha contestati entro un termine di tre anni a decorrere dal ricevimento del primo conteggio annuale che riflette tali aumenti.

Sulla terza questione 53 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale che prevedono la possibilità o l’obbligo per un professionista di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica del prezzo contenuta in un contratto di fornitura di energia dichiarato invalido a causa del suo carattere abusivo. 54 In via preliminare, occorre stabilire se, come sostenuto da SVB e dal governo tedesco nelle loro osservazioni scritte, il diritto di modifica unilaterale di una clausola di modifica dei prezzi conferito al professionista rifletta una disposizione legislativa o regolamentare imperativa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 55 Ai sensi di tale disposizione, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o l’Unione sono parte, non sono soggette alle disposizioni di detta direttiva. 56 Alla luce dell’obiettivo di tutela dei consumatori contro le clausole abusive contenute nei contratti stipulati con un professionista perseguito da tale direttiva, l’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima deve essere interpretato restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Indice di riferimento di importanza critica), C‑471/24, EU:C:2026:85, punto 69 e giurisprudenza citata). 57 Peraltro, l’esclusione istituita da tale disposizione è giustificata dal fatto che è legittimo, in linea di principio, presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso preservare.

Inoltre, la circostanza che un siffatto equilibrio sia stato stabilito dal legislatore nazionale costituisce non già una condizione per l’applicazione dell’esclusione prevista da detta disposizione, bensì la giustificazione di tale esclusione (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑176/23, EU:C:2024:443, punto 24 e giurisprudenza citata). 58 Pertanto, perché una clausola contrattuale «riproduca» una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, letto alla luce del suo considerando 13, tale clausola deve riprodurre il contenuto normativo di una disposizione imperativa applicabile al contratto di cui trattasi, di modo che la si possa ritenere espressione, in termini concreti, della stessa norma giuridica di cui a tale disposizione imperativa.

Ciò vale non solo quando la clausola contrattuale corrisponde letteralmente alla disposizione imperativa o contiene un rinvio esplicito a quest’ultima, ma anche quando detta clausola, pur espressa in termini diversi, è sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑593/22, EU:C:2023:555, punto 25). 59 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio procedere alle valutazioni necessarie, prendendo in considerazione, in particolare, la natura, l’economia generale e le clausole del contratto di fornitura di energia di cui trattasi nel procedimento principale nonché il contesto giuridico e fattuale in cui quest’ultimo si inserisce, al fine di determinare se il diritto di modifica unilaterale della clausola di modifica del prezzo di cui trattasi nel procedimento principale, conferito al fornitore di energia, rifletta, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento relativo alle condizioni generali di fornitura di teleriscaldamento. 60 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che tale articolo 24, paragrafo 4, di cui SVB e il governo tedesco affermano la natura di «disposizione regolamentare imperativa», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, contiene requisiti generali relativi alle condizioni che le clausole di modifica dei prezzi devono soddisfare, per tener conto «in modo adeguato» dell’evoluzione dei costi connessi alla produzione e alla fornitura del teleriscaldamento da parte dell’impresa e delle condizioni del mercato.

Dall’altro lato, detto articolo 24, paragrafo 4, non impone di adeguare il prezzo convenuto a seguito della dichiarazione di invalidità di una clausola abusiva di modifica di prezzo. 61 In tali circostanze, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento relativo alle condizioni generali di fornitura di teleriscaldamento non sembra qualificabile come «disposizione regolamentare imperativa» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. 62 Peraltro, al fine di valutare la validità di una clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente il prezzo di fornitura di energia, è essenziale determinare se il contratto standardizzato sottoscritto dal consumatore esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di tale prezzo, di modo che quest’ultimo possa prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le eventuali modifiche di detto prezzo.

Sebbene il livello delle informazioni richieste possa variare in funzione delle circostanze specifiche del caso e dei prodotti o servizi interessati, in linea di principio l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punti 49 e 51). 63 Alla luce dei motivi che precedono, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale che prevede la possibilità o l’obbligo per un fornitore di energia di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica del prezzo dichiarata invalida a causa del suo carattere abusivo.

Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante per le parti dopo l’accertamento dell’invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo ivi contenuta, a condizione che i termini di tale contratto siano oggetto di un’interpretazione suppletiva nel senso che il consumatore può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo fondati su detta clausola solo se li ha contestati entro un termine di tre anni a decorrere dal ricevimento del primo conteggio annuale che riflette tali aumenti. 2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale che prevede la possibilità o l’obbligo per un fornitore di energia di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica del prezzo dichiarata invalida a causa del suo carattere abusivo.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “disposizioni legislative o regolamentari imperative” – Articolo 6 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Sussistenza del contratto senza clausole abusive – Nozione di “disposizioni nazionali di natura suppletiva” – Articolo 7, paragrafo 1 – Potere del giudice nazionale di rimediare alle conseguenze della soppressione di una clausola abusiva – Requisiti – Contratto a lungo termine di fornitura di energia contenente clausole abusive di modifica del prezzo – Facoltà del professionista di sostituire unilateralmente una clausola abusiva relativa alla modifica dei prezzi con una clausola che si presume conforme a detta direttiva » Nella causa C‑900/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 10 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2024, nel procedimento SVB – [OSCURATO:PERSONA] + Service GmbH & Co. KG contro [OSCURATO:PERSONA]ße 5 GbR, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: R. Şereş, amministratrie vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2026, considerate le osservazioni presentate: –        per SVB – [OSCURATO:PERSONA] + Service GmbH & Co. KG, da H.-J. Hainz, M. Schröder e J. Semmler, Rechtsanwälte; –        per [OSCURATO:PERSONA] Straße 5 GbR, rappresentata da M. Stelzner, Rechtsanwalt; –        per il governo tedesco, da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da P. Kienapfel e E. Schmidt, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è presentata nell’ambito di una controversia tra SVB – [OSCURATO:PERSONA] + Service GmbH & Co. KG, un’impresa di fornitura di energia (in prosieguo: «SVB»), e [OSCURATO:PERSONA] Straße 5 GbR, una società di diritto tedesco (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito ad una domanda di rimborso presentata da quest’ultima di somme indebitamente versate a SVB in esecuzione di un contratto di fornitura di energia contenente clausole abusive. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione La direttiva 93/13 3 Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo». 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva: «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». 5 L’articolo 2, lettera b), di detta direttiva definisce il «consumatore» come «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto [di tale] direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 6 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 7 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Direttiva 2011/83/UE 8 Il considerando 13 della direttiva 2011/83/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64) enuncia quanto segue: «(…) [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese. (…)». Diritto tedesc o Codice civile 9 A termini dell’articolo 133 del [OSCURATO:PERSONA], del 18 agosto 1896 (RGBl. 1896, pag. 195), nella versione pubblicata il 2 gennaio 2002 (BGBl. 2002 I, pagg. 42, 2909, e 2003 I, pag. 738), modificato da ultimo dall’articolo 14 della legge del 23 ottobre 2024 (BGBl. 2024 I, n. 323) (in prosieguo: il «codice civile»): «Ai fini dell’interpretazione di una dichiarazione di volontà, occorre ricercare la reale volontà e non attenersi al senso letterale dell’espressione». 10 Ai sensi dell’articolo 157 del codice civile: «I contratti devono essere interpretati nel senso in cui lo esige la buona fede, tenuto conto degli usi commerciali consentiti». 11 L’articolo 306 del codice civile prevede quanto segue: «1.      Se le condizioni generali non sono state incluse nel contratto o lo sono state solo parzialmente, o se sono divenute invalide, il contratto resta valido per il resto. 2.      Se le clausole non sono state inserite nel contratto o sono divenute invalide, il contenuto del contratto è determinato dalle disposizioni di legge. 3.      Il contratto è invalido qualora il suo mantenimento, tenuto conto anche della modifica di cui al paragrafo 2, comporti un gravame insostenibile per una delle parti». 12 L’articolo 812, paragrafo 1, del codice civile stabilisce quanto segue: «Chi ottiene qualcosa a danno di un terzo senza alcun fondamento giuridico, grazie a una prestazione di quest’ultimo o in qualsiasi altro modo, è tenuto alla restituzione». 13 A norma dell’articolo 818, paragrafo 2, del codice civile: «Se la restituzione non è possibile a causa della natura di quanto ricevuto o se il beneficiario è dispensato dal restituirlo per un altro motivo, il beneficiario rimborserà il valore». Il regolamento relativo alle condizioni generali per la fornitura di teleriscaldamento 14 Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, della Verordnung über [OSCURATO:PERSONA] für die Versorgung mit Fernwärme (regolamento relativo alle condizioni generali di fornitura di teleriscaldamento), del 20 giugno 1980 (BGBl. I, pag. 742), modificato da ultimo dall’articolo 1 del regolamento del 13 luglio 2022 (BGBl. 2022 I, pag. 1134): «Le clausole di modifica dei prezzi devono essere redatte in modo da tener conto in modo adeguato sia dell’evoluzione dei costi connessi alla produzione e alla fornitura del teleriscaldamento da parte dell’impresa, sia delle condizioni di mercato. Esse devono indicare in modo completo e facilmente comprensibile i fattori di calcolo pertinenti. In caso di applicazione delle clausole di modifica dei prezzi, la quota percentuale del fattore di prezzo che copre i costi del combustibile in ciascuna modifica di prezzo deve essere indicata separatamente». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 21 novembre 2012 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con SVB un contratto, corrispondente a un modello standard elaborato da quest’ultima società, relativo alla fornitura di teleriscaldamento e che prevedeva una tariffazione comprendente un prezzo di messa a disposizione, un prezzo al consumo e un prezzo della misura. Tale contratto, della durata minima di dieci anni, conteneva due clausole distinte di modifica del prezzo, una relativa al prezzo di messa a disposizione e della misura, l’altra relativa al prezzo al consumo. 16 SVB ha fatturato la fornitura di riscaldamento a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 2015‑2020 modificando ogni anno, sulla base della clausola contrattuale pertinente, il prezzo al consumo. Peraltro, con lettera del 24 aprile 2019, SVB ha modificato unilateralmente tale clausola, con effetto dal 1º maggio 2019. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha pagato a SVB gli importi risultanti dai conteggi stabiliti da detta clausola, senza contestarli, fino al 3 luglio 2019, data in cui essa ha eccepito l’invalidità sia delle clausole contrattuali di modifica del prezzo sia della clausola che sostituiva unilateralmente la clausola di modifica del prezzo al consumo. Essa ha proposto, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di Berlino, Germania), un ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] diretto ad ottenere il rimborso di un’eccedenza relativa agli anni dal 2015 al 2018 e una dichiarazione di invalidità di tali clausole. 18 Il 6 novembre 2020 tale giudice ha dichiarato che le clausole contrattuali di modifica del prezzo, compresa quella risultante dalla modifica unilaterale del 2019, erano invalide e che, pertanto, i conteggi avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base dei prezzi convenuti nel 2012. 19 SVB ha impugnato tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio. Quest’ultimo ha considerato che la clausola di modifica del prezzo al consumo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del contratto di fornitura di teleriscaldamento è invalida in quanto non soddisfa il requisito di trasparenza imposto dall’articolo 24, paragrafo 4, prima frase, del regolamento relativo alle condizioni generali per la fornitura di teleriscaldamento. 20 Il giudice del rinvio si interroga sugli effetti di una siffatta dichiarazione di invalidità, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e, in particolare, sulla compatibilità, con tali disposizioni, della giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), secondo la quale le conseguenze di tale constatazione devono essere sanate procedendo a un’interpretazione suppletiva del contratto nel senso che il cliente non può invocare la mancanza di effetti degli aumenti di prezzo qualora non li abbia contestati entro un termine di tre anni, a decorrere dal ricevimento dei conteggi annuali nei quali l’aumento di prezzo è stato attuato per la prima volta. Di conseguenza, il prezzo raggiunto tre anni prima della prima contestazione del consumatore, in applicazione di clausole che sono state successivamente dichiarate invalide, si sostituisce definitivamente al prezzo inizialmente convenuto nel contratto e deve essere considerato giuridicamente come il prezzo convenuto tra le parti al momento della conclusione di tale contratto (in prosieguo: la «regola dei tre anni»). 21 Il giudice del rinvio precisa, da un lato, che, secondo tale giurisprudenza, il contratto di fornitura di riscaldamento non potrebbe sussistere senza tale interpretazione suppletiva, a seguito dell’accertamento dell’invalidità della clausola di modifica del prezzo al consumo. Esso precisa, dall’altro lato, che detta interpretazione è fondata sulle regole generali di interpretazione dei contratti enunciate agli articoli 133 e 157 del codice civile, in forza delle quali, rispettivamente, ai fini dell’interpretazione di un contratto, occorre ricercare la volontà reale e non attenersi al senso letterale dei termini utilizzati, e i contratti devono essere interpretati nel senso in cui lo esigono la lealtà e la buona fede e tenendo conto degli usi. 22 Tale giudice si chiede, in primo luogo, se tali principi dell’interpretazione suppletiva del contratto costituiscano «disposizioni nazionali di carattere generale», ai sensi della giurisprudenza della Corte, che non consentono di rimediare alle conseguenze dell’invalidazione delle clausole contrattuali abusive, o se esse costituiscano «disposizioni suppletive del diritto nazionale» idonee a rimediare a tali conseguenze, nell’ipotesi in cui il consumatore sia esposto a conseguenze particolarmente dannose derivanti dall’invalidazione del contratto conseguente all’invalidazione delle clausole abusive ivi contenute. 23 Detto giudice dubita che, nel caso di specie, il consumatore sia esposto a conseguenze dannose in caso di invalidazione del contratto di fornitura di teleriscaldamento. Esso ritiene che tale consumatore si troverebbe in una situazione più favorevole se tale contratto restasse in vigore, senza applicazione della «regola dei tre anni», rilevando che, al fine di determinare l’esistenza di un pregiudizio per detto consumatore, dovrebbe essere determinante la volontà espressa da quest’ultimo. 24 In secondo luogo, il giudice del rinvio dubita della compatibilità, con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, dell’articolo 306, paragrafo 3, del codice civile, interpretato nel senso che l’invalidità della clausola abusiva di modifica del prezzo al consumo comporta l’invalidità del contratto di fornitura di riscaldamento nell’ipotesi in cui il mantenimento di tale contratto comporti un peso insostenibile per una delle parti. A suo avviso, la presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, della situazione di una sola di tali parti, nel caso di specie, il fornitore di energia, per determinare se il mantenimento del contratto senza tale clausola abusiva sia giuridicamente possibile, non può essere il criterio determinante la sorte di tale contratto. 25 Tale giudice ritiene che i contratti di fornitura di energia, in cui rientra il contratto di cui trattasi nel procedimento principale, contrariamente ai contratti di mutuo, restino eseguibili in caso di invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo, e aggiunge che, anche senza l’interpretazione suppletiva costituita dalla «regola dei tre anni», nel diritto tedesco esistono meccanismi consensuali di adeguamento di un contratto che tengono conto degli interessi sia del fornitore di energia che del consumatore. 26 In terzo luogo, detto giudice nutre dubbi sulla compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 di una norma nazionale che consente a un fornitore di energia di sostituire unilateralmente, senza il consenso del consumatore, una nuova clausola di modifica del prezzo valida a una clausola di modifica del prezzo dichiarata abusiva. Esso ritiene che una siffatta norma contravvenga all’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, di porre fine all’utilizzo delle clausole abusive e che non possa essere qualificata come clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative o regolamentari imperative, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. 27 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali o a prassi giudiziarie basate su dette disposizioni secondo le quali, nel caso di contratti di fornitura di energia a lungo termine in cui il cliente abbia accettato per un lungo periodo, senza sollevare obiezioni, aumenti di prezzo e ora ne faccia valere l’inefficacia anche per periodi molto risalenti, alla lacuna [del contratto] creata dall’inefficacia di una clausola di revisione dei prezzi o dal suo inserimento privo di effetti viene, di regola, posto rimedio mediante un’interpretazione integrativa del contratto, nel senso che il cliente non può far valere l’inefficacia degli aumenti di prezzo che determinano un importo superiore a quello inizialmente concordato qualora non l’abbia fatta valere entro un periodo di tre anni dal ricevimento dei rispettivi rendiconti annuali nei quali l’aumento figura per la prima volta. 2)      Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali o a prassi giudiziarie basate su dette disposizioni secondo le quali devono essere considerati nulli i contratti di fornitura di energia a lungo termine in cui il cliente abbia accettato per molto tempo, senza sollevare obiezioni, aumenti di prezzo basati su una clausola di revisione dei prezzi inefficace o non inserita efficacemente nel contratto e che ora faccia valere l’inefficacia di tali aumenti di prezzo anche per periodi risalenti. 3)      Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali o a prassi giudiziarie basate su dette disposizioni, secondo le quali un’impresa di fornitura di teleriscaldamento può e – ove richiesto dall’interesse del cliente – deve adeguare unilateralmente con effetto ex nunc una clausola di revisione dei prezzi da essa utilizzata nei confronti dei clienti finali – inefficace già dall’inizio del contratto o divenuta inefficace a decorrere da un determinato momento ad esso successivo – anche durante il rapporto di fornitura in corso con effetto per il futuro, se e nella misura in cui ciò assicuri l’efficacia della clausola». Procedimento dinanzi alla Corte 28 Il 24 febbraio 2025 la Corte ha rivolto una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, invitandolo a indicare se ritiene che [OSCURATO:PERSONA] rientri nella nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, e, in caso affermativo, a specificare la base regolamentare e/o giurisprudenziale alla base di tale conclusione. 29 Nella sua risposta, pervenuta alla Corte il 6 marzo 2025, il giudice del rinvio ha indicato che [OSCURATO:PERSONA] è un «consumatore», ai sensi di tale articolo 2, lettera b), come trasposto all’articolo 13 del codice civile. Tale giudice ha inoltre precisato che il riconoscimento della personalità giuridica alle società civili, da parte della giurisprudenza e da parte dell’articolo 705, paragrafo 2, del codice civile, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 93/13, non ha avuto l’effetto di privare tali società civili della tutela del diritto dell’Unione in materia di consumo, dal momento che esse agiscono a fini non commerciali. 30 Quanto all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, esso definisce il «consumatore» come qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. Da tale disposizione discende che devono essere soddisfatte due condizioni cumulative affinché una persona rientri in tale nozione, vale a dire, da un lato, che essa sia una persona fisica e, dall’altro, che non agisca a fini professionali (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, punto 24, e ordinanza del 25 febbraio 2026, Bytové družstvo, C‑168/25, EU:C:2026:136, punto 36). 31 La qualità di «consumatore» dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione. Così, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che detta direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 13 novembre 2025, Šiľarský, C‑197/24, EU:C:2025:876, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 32 Peraltro, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nel settore dei contratti conclusi dai consumatori nonché la coerenza del diritto dell’Unione, occorre, in particolare, tener conto della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative di tale diritto, come la direttiva 2011/83, che persegue lo stesso obiettivo della direttiva 93/13, consistente nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e che contiene una definizione di tale nozione ampiamente equivalente a quella di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. Il considerando 13 della direttiva 2011/83 precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, in particolare, decidere di estendere l’applicazione della suddetta direttiva alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, punto 34). 33 Orbene, dalla risposta del giudice del rinvio menzionata al punto 29 della presente sentenza risulta, da un lato, che la normativa e la giurisprudenza tedesche estendono la tutela della direttiva 93/13 a una società di diritto civile, come [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, che quest’ultima agisce, nel procedimento principale, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale. Pertanto, tale società di diritto civile può essere assimilata a un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 34 Con le sue questioni prima e seconda, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante per le parti dopo l’accertamento dell’invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo ivi contenuta, a condizione che i termini di tale contratto siano oggetto di un’interpretazione suppletiva nel senso che il consumatore può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo fondati su detta clausola solo se li ha contestati entro un termine di tre anni a decorrere dal ricevimento del primo conteggio annuale che riflette tali aumenti. 35 In primo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive. 36 L’obiettivo di tale disposizione è sostituire all’equilibrio formale che il contratto di cui trattasi determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, senza comportare la nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22, EU:C:2023:911, punto 81 e giurisprudenza citata). 37 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non enuncia direttamente i criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di «rimanere in vigore senza le clausole abusive», ma lascia all’ordinamento giuridico nazionale il compito di stabilirli nel rispetto del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 53 e giurisprudenza citata]. 38 In forza di tale disposizione, un contratto deve, in linea di principio, sussistere senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme del diritto interno, ciò sia giuridicamente possibile secondo un approccio obiettivo. Pertanto, la situazione di una delle parti di tale contratto non può essere considerata il criterio determinante per disciplinare la sorte futura di detto contratto [v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22, EU:C:2023:911, punti 81 e 82, e del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 58]. 39 L’accertamento, da parte del giudice competente, del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve, in ogni caso, consentire di ripristinare la situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella del consumatore in assenza di una siffatta clausola. A meno che la determinazione, secondo un approccio oggettivo, delle conseguenze che occorre trarre, conformemente al diritto nazionale, da un siffatto accertamento per quanto riguarda la persistenza o meno del contratto in cui essa si inserisce non lasci alcun margine di discrezionalità o di interpretazione al giudice nazionale, quest’ultimo non può concludere nel senso dell’invalidità di tale contratto qualora la situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella del consumatore in assenza di tale clausola abusiva possa essere ripristinata pur mantenendo in vigore detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22, EU:C:2023:911, punti 83 e 86 e giurisprudenza citata). 40 Nell’ipotesi in cui l’invalidità di una clausola abusiva obbligasse il giudice nazionale ad invalidare il contratto nel suo insieme, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, cosicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che tale giudice sostituisca a una clausola abusiva una disposizione di diritto interno di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’invalidazione di un contratto), C‑6/22, EU:C:2023:216, punto 55 e giurisprudenza citata]. 41 Tuttavia, tale disposizione osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto risultanti dall’invalidità delle clausole abusive ivi contenute sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale, che non sono state oggetto di una valutazione specifica da parte del legislatore al fine di stabilire un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti e che, pertanto, non beneficiano della presunzione di assenza di carattere abusivo. Ciò vale anche per le disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono che gli effetti espressi in un atto giuridico siano completati, in particolare, dagli effetti derivanti dal principio di equità o da usi che non sono disposizioni suppletive né disposizioni applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto [v. in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22, EU:C:2023:216, punto 56 e giurisprudenza citata). 42 In secondo luogo, dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 risulta che i consumatori devono disporre, nelle rispettive legislazioni nazionali, di «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 43 Tale disposizione esclude la possibilità, per i giudici nazionali, di sostituire una clausola abusiva con un’interpretazione giudiziaria. Detti giudici sono tenuti ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutui ipotecari espressi in valuta estera), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punti 79 e 80]. 44 Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati dall’uso delle clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 57 e giurisprudenza citata]. 45 Nel caso di specie, in primo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in applicazione della «regola dei tre anni», il consumatore non può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo qualora non li abbia contestati entro un termine di tre anni a decorrere dalla ricezione dei conteggi annuali nei quali tali aumenti sono stati attuati per la prima volta. Pertanto, ogni aumento di prezzo è definitivamente acquisito dal fornitore di energia tre anni dopo che il consumatore ne è stato informato mediante un rendiconto e non l’ha contestato. Pertanto, risulta che, contrariamente ai requisiti ricordati ai due punti precedenti della presente sentenza, l’applicazione di tale regola mantiene, a danno del consumatore, salvo per i tre anni che hanno preceduto una siffatta contestazione, gli effetti di clausole di modifica del prezzo dichiarate abusive. 46 In secondo luogo, quanto al mantenimento del contratto senza tali clausole abusive, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza, se l’interpretazione dell’articolo 306, paragrafo 3, del codice civile fornita dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) consenta al giudice adito di valutare le conseguenze dell’invalidazione del contratto per le parti di quest’ultimo, senza che tali incidenze siano di per sé elementi determinanti, e di valutare l’esistenza, per il consumatore, di conseguenze particolarmente dannose in caso di invalidazione di tale contratto. 47 Tale giudice dovrà in particolare verificare se, come osservato dalla Commissione in udienza, il diritto alla restituzione di una parte dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], fondato sulle disposizioni del diritto tedesco in materia di arricchimento senza causa, escluda siffatte conseguenze pregiudizievoli per tale consumatore qualora il contratto di cui trattasi nel procedimento principale dovesse essere invalidato a seguito dell’invalidazione della clausola di modifica del prezzo ivi contenuta. 48 In terzo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) richiamata al punto 20 della presente sentenza si basa sugli articoli 133 e 157 del codice civile che enunciano regole generali di interpretazione delle dichiarazioni di volontà e dei contratti. 49 Fatte salve le verifiche che incombono al giudice del rinvio, tali disposizioni, nei limiti in cui sono assimilabili alle disposizioni nazionali di carattere generale di cui al punto 41 della presente sentenza, non consentono di rimediare alle conseguenze derivanti dall’invalidazione della clausola abusiva di modifica del prezzo contenuta nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale. 50 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dalle osservazioni scritte del governo tedesco e dalle posizioni espresse in udienza, risulta altresì che, se il consumatore è informato in ordine all’applicazione della giurisprudenza relativa all’interpretazione suppletiva del contratto e alle sue conseguenze, egli non può né opporsi a tale applicazione né chiedere l’invalidazione di tale contratto nel suo complesso. 51 Orbene, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore derivanti dall’invalidazione di un contratto nel suo complesso o dalla soppressione di una clausola abusiva, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 56). 52 Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante per le parti dopo l’accertamento dell’invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo ivi contenuta, a condizione che i termini di tale contratto siano oggetto di un’interpretazione suppletiva nel senso che il consumatore può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo fondati su detta clausola solo se li ha contestati entro un termine di tre anni a decorrere dal ricevimento del primo conteggio annuale che riflette tali aumenti. Sulla terza questione 53 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale che prevedono la possibilità o l’obbligo per un professionista di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica del prezzo contenuta in un contratto di fornitura di energia dichiarato invalido a causa del suo carattere abusivo. 54 In via preliminare, occorre stabilire se, come sostenuto da SVB e dal governo tedesco nelle loro osservazioni scritte, il diritto di modifica unilaterale di una clausola di modifica dei prezzi conferito al professionista rifletta una disposizione legislativa o regolamentare imperativa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 55 Ai sensi di tale disposizione, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri o l’Unione sono parte, non sono soggette alle disposizioni di detta direttiva. 56 Alla luce dell’obiettivo di tutela dei consumatori contro le clausole abusive contenute nei contratti stipulati con un professionista perseguito da tale direttiva, l’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima deve essere interpretato restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Indice di riferimento di importanza critica), C‑471/24, EU:C:2026:85, punto 69 e giurisprudenza citata). 57 Peraltro, l’esclusione istituita da tale disposizione è giustificata dal fatto che è legittimo, in linea di principio, presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso preservare. Inoltre, la circostanza che un siffatto equilibrio sia stato stabilito dal legislatore nazionale costituisce non già una condizione per l’applicazione dell’esclusione prevista da detta disposizione, bensì la giustificazione di tale esclusione (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑176/23, EU:C:2024:443, punto 24 e giurisprudenza citata). 58 Pertanto, perché una clausola contrattuale «riproduca» una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, letto alla luce del suo considerando 13, tale clausola deve riprodurre il contenuto normativo di una disposizione imperativa applicabile al contratto di cui trattasi, di modo che la si possa ritenere espressione, in termini concreti, della stessa norma giuridica di cui a tale disposizione imperativa. Ciò vale non solo quando la clausola contrattuale corrisponde letteralmente alla disposizione imperativa o contiene un rinvio esplicito a quest’ultima, ma anche quando detta clausola, pur espressa in termini diversi, è sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑593/22, EU:C:2023:555, punto 25). 59 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio procedere alle valutazioni necessarie, prendendo in considerazione, in particolare, la natura, l’economia generale e le clausole del contratto di fornitura di energia di cui trattasi nel procedimento principale nonché il contesto giuridico e fattuale in cui quest’ultimo si inserisce, al fine di determinare se il diritto di modifica unilaterale della clausola di modifica del prezzo di cui trattasi nel procedimento principale, conferito al fornitore di energia, rifletta, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento relativo alle condizioni generali di fornitura di teleriscaldamento. 60 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che tale articolo 24, paragrafo 4, di cui SVB e il governo tedesco affermano la natura di «disposizione regolamentare imperativa», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, contiene requisiti generali relativi alle condizioni che le clausole di modifica dei prezzi devono soddisfare, per tener conto «in modo adeguato» dell’evoluzione dei costi connessi alla produzione e alla fornitura del teleriscaldamento da parte dell’impresa e delle condizioni del mercato. Dall’altro lato, detto articolo 24, paragrafo 4, non impone di adeguare il prezzo convenuto a seguito della dichiarazione di invalidità di una clausola abusiva di modifica di prezzo. 61 In tali circostanze, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento relativo alle condizioni generali di fornitura di teleriscaldamento non sembra qualificabile come «disposizione regolamentare imperativa» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. 62 Peraltro, al fine di valutare la validità di una clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente il prezzo di fornitura di energia, è essenziale determinare se il contratto standardizzato sottoscritto dal consumatore esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di tale prezzo, di modo che quest’ultimo possa prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le eventuali modifiche di detto prezzo. Sebbene il livello delle informazioni richieste possa variare in funzione delle circostanze specifiche del caso e dei prodotti o servizi interessati, in linea di principio l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punti 49 e 51). 63 Alla luce dei motivi che precedono, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale che prevede la possibilità o l’obbligo per un fornitore di energia di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica del prezzo dichiarata invalida a causa del suo carattere abusivo. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante per le parti dopo l’accertamento dell’invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo ivi contenuta, a condizione che i termini di tale contratto siano oggetto di un’interpretazione suppletiva nel senso che il consumatore può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo fondati su detta clausola solo se li ha contestati entro un termine di tre anni a decorrere dal ricevimento del primo conteggio annuale che riflette tali aumenti. 2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale che prevede la possibilità o l’obbligo per un fornitore di energia di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica del prezzo dichiarata invalida a causa del suo carattere abusivo. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris