CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per i reati di lesione personale (capi A e B) e di minaccia (capo C), riducendo, però, il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 52 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, già dal primo grado, dette circostanze sono state riconosciute con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i