CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 36103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3008-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 03008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 674/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Lecce ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione qualificata ad amianto. 2. La Corte territoriale ha dichiarato prescritto il diritto dell’appellante per essere decorso più di un decennio tra la data della consapevolezza di esposizione ad amianto, coincidente con l’epoca di presentazione della domanda all’Inail (22.4.05), e la data della domanda all’[OSCURATO:PERSONA] (2.11.15). 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. 6. Si censura la sentenza d’appello per avere collegato la presunzione di consapevolezza del ricorrente di essere stato esposto ad amianto al Ric. 2022 n. 03008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- momento temporale di presentazione della domanda amministrativa all’Inail e non all’epoca della domanda di pensionamento (2010), in cui il lavoratore “ha preso coscienza dei contributi maturati, della loro insufficienza e, pertanto, della necessità di poter usufruire del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva a causa ed in conseguenza della esposizione all’amianto”. 7. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 8. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017). 9. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'esposizione all'amianto doveva ritenersi nota all'interessato al momento della presentazione della domanda all'Inail. 10. Il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale, specie a seguito della riformulazione operata dall'art. 54, decreto legge n. 83/2012 (conv. con legge n. 134/2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di Ric. 2022 n. 03008 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). 11. Il motivo di ricorso in esame che, al di fuori del perimetro del citato art. 360 n. 5 c.p.c., oppone una diversa decorrenza del termine di prescrizione, risulta inammissibile. 12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 13. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per