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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 1941

Cassazione n. 35426/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agordo (BI) il 28/10/1941 avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza e, in subordine, l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24/10/2022, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa il 14/10/2021 dal Tribunale di Belluno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza degli artt. 516, 521 e 604 cod. proc. pen.; violazione degli artt.130, 522 e 546 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di censurare la decisione di primo grado, nei termini della nullità, per l'indeterminatezza e la contraddittorietà del capo di imputazione e, comunque, per il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.

Eccepita la nullità dell'originario capo, infatti, il Tribunale aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero, che aveva poi redatto un nuovo decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 10-ter, d.

Igs. n. 74 del 2000; nella sentenza del Tribunale, tuttavia, sarebbe riportato un capo di imputazione differente, che non potrebbe esser relegato a mero errore materiale, rappresentando, per contro, una modificazione essenziale dell'atto.

Sotto altro profilo, poi, si lamenta che nell'intestazione della pronuncia di appello non sarebbero riportate le conclusioni della difesa; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe tratto il dolo del reato da una relazione tecnica (dott.

Ghedina) e da una precedente pronuncia del Tribunale di Belluno del 4/7/2018, relativa ad omesso versamento dell'IVA nell'anno precedente a quello qui in esame; la lettura di questi documenti, tuttavia, evidenzierebbe il palese travisamento nel quale la sentenza sarebbe caduta, in particolare con riguardo alla decisione di merito relativa ad IVA 2013, in quanto quest'ultima avrebbe assolto il Bortolini proprio per palese assenza dell'elemento psicologico del reato.

Con memoria del 20/6/2023, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiarare la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, per violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza, che sarebbe stato notificato al difensore in violazione dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare senza il rispetto dei 25 giorni liberi previsti.

3.1. L'eccezione è infondata.

Come accertato in atti, l'avviso in questione è stato notificato al difensore del ricorrente - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - il 1°/6/2023, alle ore 15,21, con riferimento ad una udienza fissata per il 27/6/2023: i 25 giorni liberi entro i quali formulare la richiesta di discussione orale, dunque, erano "disponibili", sol che la richiesta medesima fosse stata formulata lo stesso giorno della ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna.

4. Nel merito, poi, il ricorso risulta infondato.

5. Con riguardo al primo motivo, che lamenta l'inosservanza di numerose disposizioni processuali in tema di correlazione tra contestazione e sentenza, il Collegio osserva che: - all'udienza del 16/9/2019, il Tribunale di Belluno dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso il 23/3/2018, evidenziando che la norma contestata - art. 10-ter, d.

Igs. n. 74 del 2000 - non si conciliava con la condotta descritta nel capo di imputazione (omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d'imposta, per l'importo di 308.838,00 euro, al 30/9/2015); - il pubblico ministero, dunque, emetteva un nuovo decreto ex art. 552 cod. proc. pen., a data 23/3/2021, nel quale - fermo restando il riferimento normativo - il fatto era descritto in termini coerenti, quale omesso versamento dell'IVA per il medesimo importo citato, al 30/9/2015; - il Tribunale emetteva sentenza il 14/10/2021, con la quale riconosceva il Bortolini colpevole proprio del delitto di cui all'art. 10-ter citato; ciononostante, nell'intestazione del provvedimento era riportato il capo di imputazione di cui al primo decreto di citazione a giudizio, poi annullato.

5.1. Tanto richiamato, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non meriti censura sul punto.

La Corte di appello, infatti, ha sottolineato che il processo era stato celebrato in relazione all'unica-contestazione effettiva, quella contenuta nel secondo decreto di citazione; che la motivazione della sentenza si era espressa proprio - ed esclusivamente - su questo reato; che la differente lettera del capo di imputazione doveva ritenersi riferibile ad un mero errore materiale, che non viziava in alcun modo la decisione.

Del resto, l'appellante non aveva rappresentato alcuna lesione del diritto di difesa, né aveva lamentato che l'erronea indicazione nell'intestazione avesse evidenziato una qualche "confusione" del Tribunale in ordine al reato da giudicare; nell'atto di appello, così come nel ricorso per cassazione, la questione era stata infatti posta esclusivamente in termini formali, privi di qualunque concreta ricaduta sulle prerogative difensive.

5.2. Con riguardo, poi, alla mancata indicazione delle conclusioni della difesa nell'intestazione della pronuncia di appello, si osserva che la stessa non è causa di nullità dell'atto; il ricorso, peraltro, non sostiene che tali conclusioni differissero da quelle contenute nel gravame, ampiamente riportate alle pagg. 2-3 della sentenza, né individua il pregiudizio che l'omissione contestata avrebbe prodotto.

Il motivo, dunque, deve essere rigettato.

6. Con riferimento, poi, alla seconda censura, che contesta l'affermazione di responsabilità, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza.6.1.

Dietro la parvenza di un duplice travisamento della prova, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita verifica del materiale istruttorio richiamato, ossia la consulenza tecnica Ghedina e la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Belluno il 4/7/2018, relativa ancora all'omesso versamento dell'IVA, ma in ordine all'anno di imposta precedente.

Di tali documenti, peraltro, la sentenza di appello ha fornito una lettura congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile, evidenziando, prima, che la consulenza aveva attestato che il calo dei ricavi (causa indicata dal ricorrente come primaria per giustificare il mancato versamento dell'IVA) risaliva al 2011, e dunque non poteva ritenersi fattore imprevedibile nel 2015; poi, che la stessa circostanza aveva trovato conferma nell'altra sentenza del Tribunale di Belluno, riguardante l'anno 2013, che aveva ribadito quello stato di crisi risalente, pur poi assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 10-ter per difetto dell'elemento psicologico. 6.2.

Ebbene, muovendo proprio dal fattore temporale, la Corte di appello ha evidenziato, per un verso, che il calo dei ricavi costituisce un'evenienza tutt'altro che straordinaria nella vita di una società, e dunque un fattore che rientra nell'ordinario rischio di impresa, e, per altro verso, che la scelta di impiegare VIVA incassata per pagare dipendenti, fornitori ed istituti di credito costituiva il frutto di una scelta evidentemente consapevole, dunque del dolo del reato.

Ancora, la sentenza ha sottolineato che l'accesso al credito, effettuato dal ricorrente ed assistito da garanzie personali, non risultava compiuto al fine di adempiere all'obbligazione tributaria, tanto che il pagamento parziale di quanto dovuto all'Erario era cominciato solo a seguito dell'avviso bonario dell'8/3/2016.

6.3. La sentenza di appello, dunque, dà conto dell'avvenuta assoluzione nel diverso giudizio, e quindi non contiene il travisamento della prova denunciato, che - come già richiamato - si esaurisce in realtà in una differente e non consentita lettura di entrambi i documenti menzionati, volta ad enfatizzarne i profili favorevoli all'imputato.

Una differente lettura che, tuttavia, non rende manifestamente illogica la motivazione redatta dalla Corte di appello, alla luce degli argomenti richiamati, e dunque non ne consente l'annullamento.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agordo (BI) il 28/10/1941 avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza e, in subordine, l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24/10/2022, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa il 14/10/2021 dal Tribunale di Belluno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza degli artt. 516, 521 e 604 cod. proc. pen.; violazione degli artt.130, 522 e 546 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di censurare la decisione di primo grado, nei termini della nullità, per l'indeterminatezza e la contraddittorietà del capo di imputazione e, comunque, per il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Eccepita la nullità dell'originario capo, infatti, il Tribunale aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero, che aveva poi redatto un nuovo decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000; nella sentenza del Tribunale, tuttavia, sarebbe riportato un capo di imputazione differente, che non potrebbe esser relegato a mero errore materiale, rappresentando, per contro, una modificazione essenziale dell'atto. Sotto altro profilo, poi, si lamenta che nell'intestazione della pronuncia di appello non sarebbero riportate le conclusioni della difesa; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe tratto il dolo del reato da una relazione tecnica (dott. Ghedina) e da una precedente pronuncia del Tribunale di Belluno del 4/7/2018, relativa ad omesso versamento dell'IVA nell'anno precedente a quello qui in esame; la lettura di questi documenti, tuttavia, evidenzierebbe il palese travisamento nel quale la sentenza sarebbe caduta, in particolare con riguardo alla decisione di merito relativa ad IVA 2013, in quanto quest'ultima avrebbe assolto il Bortolini proprio per palese assenza dell'elemento psicologico del reato. Con memoria del 20/6/2023, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiarare la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, per violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza, che sarebbe stato notificato al difensore in violazione dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare senza il rispetto dei 25 giorni liberi previsti. 3.1. L'eccezione è infondata. Come accertato in atti, l'avviso in questione è stato notificato al difensore del ricorrente - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - il 1°/6/2023, alle ore 15,21, con riferimento ad una udienza fissata per il 27/6/2023: i 25 giorni liberi entro i quali formulare la richiesta di discussione orale, dunque, erano "disponibili", sol che la richiesta medesima fosse stata formulata lo stesso giorno della ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna. 4. Nel merito, poi, il ricorso risulta infondato. 5. Con riguardo al primo motivo, che lamenta l'inosservanza di numerose disposizioni processuali in tema di correlazione tra contestazione e sentenza, il Collegio osserva che: - all'udienza del 16/9/2019, il Tribunale di Belluno dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso il 23/3/2018, evidenziando che la norma contestata - art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000 - non si conciliava con la condotta descritta nel capo di imputazione (omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d'imposta, per l'importo di 308.838,00 euro, al 30/9/2015); - il pubblico ministero, dunque, emetteva un nuovo decreto ex art. 552 cod. proc. pen., a data 23/3/2021, nel quale - fermo restando il riferimento normativo - il fatto era descritto in termini coerenti, quale omesso versamento dell'IVA per il medesimo importo citato, al 30/9/2015; - il Tribunale emetteva sentenza il 14/10/2021, con la quale riconosceva il Bortolini colpevole proprio del delitto di cui all'art. 10-ter citato; ciononostante, nell'intestazione del provvedimento era riportato il capo di imputazione di cui al primo decreto di citazione a giudizio, poi annullato. 5.1. Tanto richiamato, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non meriti censura sul punto. La Corte di appello, infatti, ha sottolineato che il processo era stato celebrato in relazione all'unica-contestazione effettiva, quella contenuta nel secondo decreto di citazione; che la motivazione della sentenza si era espressa proprio - ed esclusivamente - su questo reato; che la differente lettera del capo di imputazione doveva ritenersi riferibile ad un mero errore materiale, che non viziava in alcun modo la decisione. Del resto, l'appellante non aveva rappresentato alcuna lesione del diritto di difesa, né aveva lamentato che l'erronea indicazione nell'intestazione avesse evidenziato una qualche "confusione" del Tribunale in ordine al reato da giudicare; nell'atto di appello, così come nel ricorso per cassazione, la questione era stata infatti posta esclusivamente in termini formali, privi di qualunque concreta ricaduta sulle prerogative difensive. 5.2. Con riguardo, poi, alla mancata indicazione delle conclusioni della difesa nell'intestazione della pronuncia di appello, si osserva che la stessa non è causa di nullità dell'atto; il ricorso, peraltro, non sostiene che tali conclusioni differissero da quelle contenute nel gravame, ampiamente riportate alle pagg. 2-3 della sentenza, né individua il pregiudizio che l'omissione contestata avrebbe prodotto. Il motivo, dunque, deve essere rigettato. 6. Con riferimento, poi, alla seconda censura, che contesta l'affermazione di responsabilità, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza.6.1. Dietro la parvenza di un duplice travisamento della prova, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita verifica del materiale istruttorio richiamato, ossia la consulenza tecnica Ghedina e la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Belluno il 4/7/2018, relativa ancora all'omesso versamento dell'IVA, ma in ordine all'anno di imposta precedente. Di tali documenti, peraltro, la sentenza di appello ha fornito una lettura congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile, evidenziando, prima, che la consulenza aveva attestato che il calo dei ricavi (causa indicata dal ricorrente come primaria per giustificare il mancato versamento dell'IVA) risaliva al 2011, e dunque non poteva ritenersi fattore imprevedibile nel 2015; poi, che la stessa circostanza aveva trovato conferma nell'altra sentenza del Tribunale di Belluno, riguardante l'anno 2013, che aveva ribadito quello stato di crisi risalente, pur poi assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 10-ter per difetto dell'elemento psicologico. 6.2. Ebbene, muovendo proprio dal fattore temporale, la Corte di appello ha evidenziato, per un verso, che il calo dei ricavi costituisce un'evenienza tutt'altro che straordinaria nella vita di una società, e dunque un fattore che rientra nell'ordinario rischio di impresa, e, per altro verso, che la scelta di impiegare VIVA incassata per pagare dipendenti, fornitori ed istituti di credito costituiva il frutto di una scelta evidentemente consapevole, dunque del dolo del reato. Ancora, la sentenza ha sottolineato che l'accesso al credito, effettuato dal ricorrente ed assistito da garanzie personali, non risultava compiuto al fine di adempiere all'obbligazione tributaria, tanto che il pagamento parziale di quanto dovuto all'Erario era cominciato solo a seguito dell'avviso bonario dell'8/3/2016. 6.3. La sentenza di appello, dunque, dà conto dell'avvenuta assoluzione nel diverso giudizio, e quindi non contiene il travisamento della prova denunciato, che - come già richiamato - si esaurisce in realtà in una differente e non consentita lettura di entrambi i documenti menzionati, volta ad enfatizzarne i profili favorevoli all'imputato. Una differente lettura che, tuttavia, non rende manifestamente illogica la motivazione redatta dalla Corte di appello, alla luce degli argomenti richiamati, e dunque non ne consente l'annullamento. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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