CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6306/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio legale Citone –Piattelli – Lodoli, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Piemonten. 1243/03/2018, depositata il 13.07.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Verbania accoglieva i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA], annullando l’a tto di contestazione prot. n. 15/2017, con il Oggetto: Tributidoganali –Sanzioni - Confisca quale era stata disposta la confisca di due lingotti d’oro sequestrati in data 24.11.2016, all’esito di un controllo eseguito sui bag agli detenuti dal predetto ricorrente, in viaggio tra Ginevra e Milano, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ( destinataria di analogo provvedimento ) , a seguito del quale era stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 282 TULD e la violazione di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere tentato di introdurre in Italia merce senza effettuare il pagamento dei diritti doganali, ed era stata comminat a la relativa sanzione; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rilevando che: - l’Ufficio si era limitato ad affermare apoditticamente la legittimità della confisca, senza formulare specifici motivi di gravame in ordine alla ritenuta inapplicabilità di detta sanzione accessoria, a seguito della definizione agevolata riguardante la sanzion e amministrativ a irrogata, con conseguente inammissibilità dell’appello; -andava in ogni caso esclusa l’applicabilità della confisca nelle ipotesi depenalizzate di contrabbando, in mancanza di una espressa previsione normativa al riguardo; - nell’applicare la sanzione amministrativa tributaria, disponendo contestualmente la confisca, l’Ufficio aveva richiamato unicamente la disciplina di cui al d.lgs. n. 472 del 1997 e non anche la l. n. 689 del 1981; - l’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 esc lude l’applicazione delle sanzioni accessorie nel caso di definizione agevolata, mentrel’art. 21 del d.lgs. n. 472 del 1997 non annovera fra le sanzioni accessorie la confisca; - alla luce di tali considerazioni, ogni altra questione ed eccezione dedotta dalle parti doveva considerarsi assorbita;-l ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; -[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - c on il primo motiv o , la ricorrente de nuncia la violazione de ll’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello,per carenza di specificità dei motivi , con riferimento al capo della sentenza di primo grado, che aveva escluso l’applicabilità della confisca nel caso di definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1992, avendo l’Ufficio specificatamente indicato nell’atto di appello (pp. 12 – 14) le ragioni per le quali aveva censuratotale statuizione; - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la confisca disposta in sede amministrativa , prevista dall’art. 20 della l. 24 novembre 1981, n. 689, non sia compatibile con l’istituto della definizione agevolata; - con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 295 - bis e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la confisca amministrativa non si applicasse in caso di contrabbando depenalizzato a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per mancanza di una disposizione espressa sul punto; -con il quarto motivo, deduce la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 15 del d.lgs. 26 ottobre1995, n. 504 (TUA), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto la carenza di motivazione del provvedimento impugnato per mancata indicazione della base giuridica sulla quale si fondavala confisca; -il primo motivo è fondat o ; - come ha affermato questa Corte, “ Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione” (ex plurimis, Cass, n. 707 del 15/01/2019); - di conseguenza , non può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, qualora l’atto di appello, benchè formulato in modo sintetico, contenga comunque una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. n. 15519 del 21/07/2020); - del resto, anche “la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”(Cass. 32954 del 20.12.2018), stante il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016); -la CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, atteso che, come si legge nell’atto di appello, riprodotto in parte qua nel ricorso per cassazione, ai fini dell’autosufficienza dello stesso, l’ADM fa espresso riferimento alla circostanza che la confisca non è prevista tra le sanzioni accessorie la cui applicazione è impedita dall’istituto della definizione agevolata e che, quindi, la stessa sia applicabile nel caso di contrabbando depenalizzato; - la parte dell’atto di appello, trascritta nel ricorso, consente di ritenere sufficientemente specifico il motivo dell’atto di appello in argomento, in rel azione alla motivazione del giudice di primo grado, come riportata nella sentenza impugnata; -i restanti motivi sono inammissibili per carenza di interesse; - secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» (Cass. n. 17004 del 20/08/2015; Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017); - nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo avere affermato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi, ha ritenuto di dovere comunque procedere ad esaminare anche il merito della controversia, confermando quanto affermato dal giudice di primo grado; - poiché con la declaratoria di inammissibilità dell’appello la CTR si è spogliata della propria potestas iudicandi , le ulteriori statuizioni concernenti il merito della controversia costituiscono degli obiter dicta, in relazione ai quali non sussiste alcun interesse all’impugnazione da parte di ADM; - in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo