CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1964
Cassazione n. 34034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1964 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 16/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 21/01/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ali reati di rapina, lesioni personali ed altro; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità non tengono conto che la sentenza ha spiegato che nei confronti della persona offesa era stata posta in essere una azione di violenza fisica alla persona, così da ricondurre il fatto all'ipotesi contestata, che prevede anche la mancanza di scopo di lucro dell'agente, circostanza sulla quale, peraltro, non era stata sollecitata alcuna critica con l'atto di appello, sicché il motivo di ricorso risulta aspecifico e pretende valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]