CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Arezzo, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2101/2020 pubblicata in data 13 novembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 15/2022 RG 10626-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il febbraio 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola I/ 1