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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 27331/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE MILITARE d'APPELLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare [OSCURATO:PERSONA] FAMINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Roma in data 30 marzo 2022, assolvendo per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] COSENZA, Granatiere (VFP1) dell'[OSCURATO:PERSONA], dai reati di tentata truffa militare aggravata, con riferimento alle domande di partecipazione al concorso compilate in data 19 febbraio 2019 e 5 aprile 2019, e confermando la declaratoria di responsabilità per le condotte di truffa consumata aggravata e continuata (artt. 81 cpv. e 56 cod. pen., 234, secondo comma, 46 e 47 n. 2, cod. pen. mil. pace) per le domande di rafferma inoltrate rispettivamente in data 1° marzo 2017 e 15 gennaio 2018, e per la condotta di truffa tentata in relazione alla domanda di concorso inoltrata in data 19 marzo 2018, riducendo la pena, con la già concesse circostanze attenuanti generiche e l'esclusione dell'aggravante relativa al grado rivestito, a mesi quattro e giorni dieci di reclusione militare, con la sospensione condizionale della pena.

1.1. I fatti materiali, concordemente ricostruiti da entrambi i giudici di merito e non contestati dalla difesa, hanno portato, in parziale accoglimento di alcune doglianze difensive, alla assoluzione dell'imputato dalle condotte di tentata truffa per la partecipazione al concorso per il 22° corso biennale per allievi marescialli dell'Esercito compilata in data 19 febbraio 2019 e a quello per 1.756 VFP4 nell'Esercito, nella [OSCURATO:PERSONA] e nell'Aeronautica, poiché la dichiarazione di non avere riportato condanne "anche con sentenza di applicazione della pena" è stata giudicata estranea all'obbligo dichiarativo, trattandosi di una pronuncia che, per la pena irrogata e la natura della sentenza, non compare nel certificato rilasciato alla pubblica amministrazione, sicché l'esistenza della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. non rientrava negli obblighi dichiarativi ai quali si riferisce l'autocertificazione redatta per partecipare ai bandi di concorso.

1.2. È stata, invece, confermata la responsabilità dell'imputato per truffa militare tentata e consumata per avere falsamento attestato, negli altri tre concorsi, di "non avere in corso procedimenti penali" e "non essere in atto imputato in procedimenti penali", nonostante fosse stato rinviato a giudizio per lesioni aggravate con decreto di citazione a giudizio in data 3 ottobre 2016 n. 916/2013 RGNR Procura di Gela, notificato in data 6 dicembre 2016 alla residenza a mani del padre convivente, (procedimento, poi, conclusosi con la sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Gela in data 4 giugno 2018, irrevocabile in data 20 luglio 2018).///: qi1/1

2. [OSCURATO:PERSONA] COSENZA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e alle disposizioni incriminatrici, e il vizio della motivazione perché l'omessa dichiarazione della pendenza di un procedimento, poi conclusosi con il patteggiamento, non ha rilievo penale "per proprietà transitiva": se non doveva essere dichiarata la condanna ex art. 444 cod. proc. pen., tanto meno doveva essere dichiarata l'anteriore pendenza del giudizio per tali reati.

Del resto, l'imputato, privo di cognizioni giuridiche, non era a conoscenza, ex art. 5 cod. pen., dell'obbligo di dover dichiarare la pendenza di un procedimento.

La mancanza di un danno apprezzabile, ovvero di qualsivoglia danno per l'amministrazione, doveva portare ad escludere la sussistenza del reato, poiché l'imputato ha svolto l'attività lavorativa oggetto di concorso, così arrecando un vantaggio all'amministrazione; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e il vizio della motivazione perché la condotta, che non ha arrecato danno all'amministrazione, è tenue ed è stata posta in essere in sole tre ravvicinate occasioni, tutte unificate ex art. 81 cpv. cod. pen.

Del resto, l'imputato ha commesso un errore di diritto sul precetto, sicché deve essere considerato sostanzialmente in buona fede; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 234, secondo comma cod. pen. mil. pace, e il vizio della motivazione perché l'aggravante doveva essere esclusa in quanto la sentenza riconosce che la retribuzione percepita ha trovato fondamento nell'attività lavorativa svolta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che è in larga parte inammissibile, è fondato unicamente con riguardo alla circostanza aggravante dell'art. 224, secondo comma, cod. pen. mil. pace.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.2.1.

I giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere critiche dal ricorso, che l'imputato era ben consapevole di avere ricevuto la citazione a giudizio per il reato di lesioni aggravate, non solo perché l'atto è stato notificato a mani del padre convivente, ma anche perché egli era assistito dal difensore di fiducia, sicché, non essendo mai stata dedotta la mancanza incolpevole di contatti, non poteva che concludersi per la piena consapevolezza della pendenza giudiziaria alla data di partecipazione ai bandi di concorso.

2.2. Del resto, la dichiarazione di autocertificazione aveva per oggetto l'assenza di pendenze giudiziarie, sicché la deduzione secondo la quale il successivo patteggiamento farebbe venire meno l'obbligo dichiarativo, solo perché esso non sussiste per tale esito processuale, è palesemente infondata in quanto si tratta di una manifesta inversione della logica.

Ciò che si chiede al candidato è di autocertificare, ai fini di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare al concorso (vinto in due casi; non superato nell'altro), dei requisiti tra i quali è prevista l'assenza di pendenze per reati non colposi.

A nulla rileva che tale autocertificazione non sia prevista quando per tali reati sia subentrata una sentenza di applicazione della pena, perché si tratta di una distinta e successiva situazione giuridica e di fatto che non retroagisce al momento precedente alla scelta processuale di accedere al richiamato rito alternativo.

3. Manifestamente infondata è, d'altra parte, la questione dell'ignoranza poiché essa ricade sul precetto, che concerne un delitto e attiene a una condizione soggettiva propria del dichiarante, sicché mai potrebbe scriminare, non essendovi, del resto, incertezze in proposito all'obbligo, imposto dal bando, di dichiarare la pendenza di procedimento per reati non colposi.

Non vale, cioè, invocare l'ignoranza del precetto che punisce la truffa, quando l'elemento artificioso sul quale essa si fonda riguarda una falsa dichiarazione che proviene dallo stesso autore dal fatto.

4. È inammissibile anche il motivo sulla causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen. poiché assertivo e rivolto a sollecitare un diverso giudizio di merito da parte della Corte di legittimità I giudici di merito hanno valorizzato la grave e reiterata commissione di condotte di alterazione del bando pubblico di accesso all'impiego nelle [OSCURATO:PERSONA], elementi che non sono pienamente aderenti al perimetro interpretativo giurisprudenziale relativo alla particolare tenuità del fatto.

5. È fondato, invece, il motivo sull'aggravante ex art. 234, secondo comma, cod. pen. mil. pace poiché, pur essendo stata esclusa dal giudizio di bilanciamento, tanto che non ha avuto alcun effetto sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (le circostanze attenuanti generiche sono state applicate nella massima estensione sulla pena di sei mesi di reclusione, che corrisponde al minimo edittale), essa è rimasta formalmente contestata, ma di fatto inesistente.

L'aggravante va, quindi, eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art. 234, secondo comma, cod. pen. mil . pace, aggravan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE MILITARE d'APPELLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare [OSCURATO:PERSONA] FAMINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Roma in data 30 marzo 2022, assolvendo per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] COSENZA, Granatiere (VFP1) dell'[OSCURATO:PERSONA], dai reati di tentata truffa militare aggravata, con riferimento alle domande di partecipazione al concorso compilate in data 19 febbraio 2019 e 5 aprile 2019, e confermando la declaratoria di responsabilità per le condotte di truffa consumata aggravata e continuata (artt. 81 cpv. e 56 cod. pen., 234, secondo comma, 46 e 47 n. 2, cod. pen. mil. pace) per le domande di rafferma inoltrate rispettivamente in data 1° marzo 2017 e 15 gennaio 2018, e per la condotta di truffa tentata in relazione alla domanda di concorso inoltrata in data 19 marzo 2018, riducendo la pena, con la già concesse circostanze attenuanti generiche e l'esclusione dell'aggravante relativa al grado rivestito, a mesi quattro e giorni dieci di reclusione militare, con la sospensione condizionale della pena. 1.1. I fatti materiali, concordemente ricostruiti da entrambi i giudici di merito e non contestati dalla difesa, hanno portato, in parziale accoglimento di alcune doglianze difensive, alla assoluzione dell'imputato dalle condotte di tentata truffa per la partecipazione al concorso per il 22° corso biennale per allievi marescialli dell'Esercito compilata in data 19 febbraio 2019 e a quello per 1.756 VFP4 nell'Esercito, nella [OSCURATO:PERSONA] e nell'Aeronautica, poiché la dichiarazione di non avere riportato condanne "anche con sentenza di applicazione della pena" è stata giudicata estranea all'obbligo dichiarativo, trattandosi di una pronuncia che, per la pena irrogata e la natura della sentenza, non compare nel certificato rilasciato alla pubblica amministrazione, sicché l'esistenza della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. non rientrava negli obblighi dichiarativi ai quali si riferisce l'autocertificazione redatta per partecipare ai bandi di concorso. 1.2. È stata, invece, confermata la responsabilità dell'imputato per truffa militare tentata e consumata per avere falsamento attestato, negli altri tre concorsi, di "non avere in corso procedimenti penali" e "non essere in atto imputato in procedimenti penali", nonostante fosse stato rinviato a giudizio per lesioni aggravate con decreto di citazione a giudizio in data 3 ottobre 2016 n. 916/2013 RGNR Procura di Gela, notificato in data 6 dicembre 2016 alla residenza a mani del padre convivente, (procedimento, poi, conclusosi con la sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Gela in data 4 giugno 2018, irrevocabile in data 20 luglio 2018).///: qi1/1 2. [OSCURATO:PERSONA] COSENZA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e alle disposizioni incriminatrici, e il vizio della motivazione perché l'omessa dichiarazione della pendenza di un procedimento, poi conclusosi con il patteggiamento, non ha rilievo penale "per proprietà transitiva": se non doveva essere dichiarata la condanna ex art. 444 cod. proc. pen., tanto meno doveva essere dichiarata l'anteriore pendenza del giudizio per tali reati. Del resto, l'imputato, privo di cognizioni giuridiche, non era a conoscenza, ex art. 5 cod. pen., dell'obbligo di dover dichiarare la pendenza di un procedimento. La mancanza di un danno apprezzabile, ovvero di qualsivoglia danno per l'amministrazione, doveva portare ad escludere la sussistenza del reato, poiché l'imputato ha svolto l'attività lavorativa oggetto di concorso, così arrecando un vantaggio all'amministrazione; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e il vizio della motivazione perché la condotta, che non ha arrecato danno all'amministrazione, è tenue ed è stata posta in essere in sole tre ravvicinate occasioni, tutte unificate ex art. 81 cpv. cod. pen. Del resto, l'imputato ha commesso un errore di diritto sul precetto, sicché deve essere considerato sostanzialmente in buona fede; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 234, secondo comma cod. pen. mil. pace, e il vizio della motivazione perché l'aggravante doveva essere esclusa in quanto la sentenza riconosce che la retribuzione percepita ha trovato fondamento nell'attività lavorativa svolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che è in larga parte inammissibile, è fondato unicamente con riguardo alla circostanza aggravante dell'art. 224, secondo comma, cod. pen. mil. pace. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.2.1. I giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere critiche dal ricorso, che l'imputato era ben consapevole di avere ricevuto la citazione a giudizio per il reato di lesioni aggravate, non solo perché l'atto è stato notificato a mani del padre convivente, ma anche perché egli era assistito dal difensore di fiducia, sicché, non essendo mai stata dedotta la mancanza incolpevole di contatti, non poteva che concludersi per la piena consapevolezza della pendenza giudiziaria alla data di partecipazione ai bandi di concorso. 2.2. Del resto, la dichiarazione di autocertificazione aveva per oggetto l'assenza di pendenze giudiziarie, sicché la deduzione secondo la quale il successivo patteggiamento farebbe venire meno l'obbligo dichiarativo, solo perché esso non sussiste per tale esito processuale, è palesemente infondata in quanto si tratta di una manifesta inversione della logica. Ciò che si chiede al candidato è di autocertificare, ai fini di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare al concorso (vinto in due casi; non superato nell'altro), dei requisiti tra i quali è prevista l'assenza di pendenze per reati non colposi. A nulla rileva che tale autocertificazione non sia prevista quando per tali reati sia subentrata una sentenza di applicazione della pena, perché si tratta di una distinta e successiva situazione giuridica e di fatto che non retroagisce al momento precedente alla scelta processuale di accedere al richiamato rito alternativo. 3. Manifestamente infondata è, d'altra parte, la questione dell'ignoranza poiché essa ricade sul precetto, che concerne un delitto e attiene a una condizione soggettiva propria del dichiarante, sicché mai potrebbe scriminare, non essendovi, del resto, incertezze in proposito all'obbligo, imposto dal bando, di dichiarare la pendenza di procedimento per reati non colposi. Non vale, cioè, invocare l'ignoranza del precetto che punisce la truffa, quando l'elemento artificioso sul quale essa si fonda riguarda una falsa dichiarazione che proviene dallo stesso autore dal fatto. 4. È inammissibile anche il motivo sulla causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen. poiché assertivo e rivolto a sollecitare un diverso giudizio di merito da parte della Corte di legittimità I giudici di merito hanno valorizzato la grave e reiterata commissione di condotte di alterazione del bando pubblico di accesso all'impiego nelle [OSCURATO:PERSONA], elementi che non sono pienamente aderenti al perimetro interpretativo giurisprudenziale relativo alla particolare tenuità del fatto. 5. È fondato, invece, il motivo sull'aggravante ex art. 234, secondo comma, cod. pen. mil. pace poiché, pur essendo stata esclusa dal giudizio di bilanciamento, tanto che non ha avuto alcun effetto sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (le circostanze attenuanti generiche sono state applicate nella massima estensione sulla pena di sei mesi di reclusione, che corrisponde al minimo edittale), essa è rimasta formalmente contestata, ma di fatto inesistente. L'aggravante va, quindi, eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art. 234, secondo comma, cod. pen. mil . pace, aggravan
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