CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.596/2022 depositata il 03/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente processo trae origine dalle seguenti vicende negoziali egiudiziarie, pacifiche in causa, che per una migliore intelligenza dellequestioni trattate è bene qui richiamare sinteticamente.2. Con atto di compravendita registrato all’[OSCURATO:PERSONA] diVicenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] PerretCarla [OSCURATO:PERSONA] (cittadina svizzera), un immobile sito in Arzachena,località [OSCURATO:PERSONA] con circostante parco, campo da tennis, piscina diNumero registro generale 22359/2022Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 15079/2026Data pubblicazione 19/05/2026pertinenza esclusiva, per il prezzo di € 25.000.000,00. [OSCURATO:PERSONA] alla registrazione versando le correlate imposte di registro,ipotecarie e catastali. Successivamente, con atto di compravenditaimmobiliare stipulato a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA], anch’esso registrato,la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] cedeva al sig. OscarLuppi (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) lo stesso immobile sito in Arzachena. Conriferimento al pagamento, la somma di € 5.000.000,00 era stata giàversata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre per i restanti 20 milioni di euro, leparti si accordavano per un accollo da parte dell’acquirentedell’adempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo dovuto dalla sig.raHeuvelmans Perret all’originario venditore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] alla registrazione versando le correlate imposte di registro,ipotecarie e catastali. Il Tribunale Civile di Vicenza dichiarava l’inefficaciadell’atto stipulato tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]/venditrice ed il sig.[OSCURATO:PERSONA]/acquirente, a seguito dell’accertata nullità dell’atto diprovenienza stipulato tra il sig. [OSCURATO:PERSONA]/venditore e la sig.raHeuvelmans Perret/acquirente. L’ordinanza diveniva definitiva perintervenuta acquiescenza di tutte le parti coinvolte. Il Tribunale, citandol’art. 1418 c.c. e l’art. 1344 c.c., accertava la nullità del contratto dicompravendita per illiceità della causa, costituendo il mezzo per eluderel’applicazione di una norma imperativa ex artt. 1418 e 1344 c.c. inrelazione all’art. 16 preleggi, dell’atto di compravendita stipulato tra il sig.[OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 16delle preleggi che impone il rispetto delle condizioni di reciprocità (nellafattispecie con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera).3. Gli odierni ricorrenti, ossia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali parti dei predetti atti negozialidichiarati definitamente nulli, anche in via derivata, presentavano distinteistanze di rimborso ex art.38 DPR 131/1986 per ottenere la restituzionedelle imposte versate.Numero registro generale 22359/2022Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 15079/2026Data pubblicazione 19/05/20264. L’Ufficio rigettava le istanze, motivando il diniego sul presuppostoche l’originario atto di compravendita tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.raHeuvelmans Perret era stato dichiarato nullo per illiceità della causa,essendo stato realizzato in frode alla legge.5. Gli odierni ricorrenti impugnavano con distinti ricorsi i dinieghi dirimborso delle imposte innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diVicenza che, previa riunione degli stessi, li accoglieva.6. Avverso siffatta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate(ADE), che la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto accoglieva,confermando il diniego dei rimborsi.7. Ricorrono per cassazione contro tale pronunciamento [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo di censura.8. L’ADE resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 1° comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 38 DPR 131/86, censurando l’apprezzamento di merito dei fattidi causa -in particolare la conoscenza della legge elvetica da parte dellacittadina svizzera che assume irrilevante atteso che la nullità è statadichiarata ex dall’art.16 delle preleggi del codice civile per violazione dellacondizione di reciprocità in rapporto alle caratteristiche dell’immobilecompravenduto- che ha condotto la CTR a ritenere comunque imputabilealle parti della compravendita la nullità dell’atto, così escludendo il dirittoal rimborso.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2. E’ inammissibile perché i ricorrenti, pur deducendo apparentementeuna violazione di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,Numero registro generale 22359/2022Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 15079/2026Data pubblicazione 19/05/2026terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315). Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass.23872/2020, Cass.9097/2017).3. Nel caso di specie, i ricorrenti, pur deducendo apparentemente laviolazione dell’art.38 cit., intendono inammissibilmente rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto deigiudici di appello, insindacabile in sede di legittimità, circa l’assenza delrequisito della non imputabilità alle parti della causa di nullitàdell’originaria compravendita perché non riconducibile ad un eventoesterno alle parti, del tutto inevitabile, imprevedibile e non controllabiledalle loro forze. Ciò perché è riservato al giudice di merito, come appenaesposto in diritto, di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione. Negli stessi termini la censura risulta inammissibileNumero registro generale 22359/2022Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 15079/2026Data pubblicazione 19/05/2026anche là dove pretende di valorizzare, in ordine alla specifica qualità diavvocato svizzero della parte acquirente, soltanto la nazionalità dellastessa, e non anche la sua veste professionale di operatore di diritto, cosìsostituendosi nella valutazione operata dalla CGT di 2° grado a sostegnodell’accertato difetto del requisito della non imputabilità della causa dinullità in riferimento alla conoscenza alla normativa elvetica sui limiti ditrasferibilità immobiliare all’estero in relazione alla condizione direciprocità di cui all’art.16 delle preleggi.3.1. Il motivo è, in ogni caso, anche infondato, considerato che èprincipio consolidato di questa Corte che ove la controversia abbia adoggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, odel silenzio rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente è attore in sensonon solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza chegrava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato, e che le argomentazioni con cuil'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essiprocessuale (fra le altre Cass. 11784/23; Cass. 1906/2020; Cass.21197/2014). Si è, quindi, precisato che, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, il contribuente, oltre a dover provare il passaggio ingiudicato della sentenza che annulla un contratto, o che ne dichiara lanullità, è onerato anche della prova degli altri presupposti, rappresentatidalla non imputabilità del vizio alle parti e dalla inattuabile ratifica,convalida o conferma dell'atto invalido (cfr. Cass.24617/2014).3.2. Quanto poi allo specifico requisito della “non imputabilità” alle partidella causa di nullità o annullabilità del negozio, va ulteriormenteevidenziato che essa va individuata in fattori esterni alla volontà delleparti e alla loro sfera di controllo, tra cui non vi rientrano, a titolomeramente esemplificativo, le ipotesi in cui l’invalidità dell’atto derivi dailliceità dell’operazione negoziale nota o conoscibile, da dolo, simulazione,Numero registro generale 22359/2022Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 15079/2026Data pubblicazione 19/05/2026violazione consapevole di norme, errore colposo nella formazione dellavolontà ecc., fermo restando, come ribadito da questa Corte (vediCass.6665/25), che essa va limitata alle sole ipotesi di nullità oannullamento dell'atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti "ab origine",e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattualederivante da altre e diverse ragioni.3.3. Orbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di siffattiprincipi, oltre che in tema di ripartizione dell’onere della prova, anchenell’interpretazione della causa di non imputabilità della nullità di cuiall’art.38 cit., individuandoli in fattori esterni alla volontà delle parti e allaloro sfera di controllo, là dove ha affermato, con accertamento riservato algiudice di merito, l’assenza del requisito della non imputabilità alle partidella causa di nullità dell’originaria compravendita perché nonriconducibile ad un evento esterno alle parti, del tutto inevitabile,imprevedibile e non controllabile dalle loro forze e conoscenze.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 a titolodi compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 22359/2022Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 15079/2026Data pubblicazione 19/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]