Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10577/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Catania, n. 1242/34/16 depositata il 4 aprile 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR che ritiene applicabile la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, prevista dall’art. 4, d.l. n. 296/2002, anche per gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ai sensi della l. n. 289/2002.

Sia i contribuenti che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce motivazione parvente. 2.Il motivo è fondato.

La motivazione può invero dirsi apparente allorché dalla stessa non sia possibile desumere l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, e nella specie è proprio così, poiché la CTR, si limita all’apodittica affermazione per cui dalla legislazione “si evince la possibilità del contribuente di avvalersi, anche per la fattispecie in esame, della sospensione dei termini per i pagamenti tributari a seguito degli eventi sismici-vulcanici dell’ottobre 2002”, senza fornire, pur a fronte delle difese dell’Agenzia, alcun elemento da cui si possa ricavare tale risultato interpretativo.

3. L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento di quello ulteriore e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d’appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Sicilia-Catania che, in diversa composizione , provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Catania, n. 1242/34/16 depositata il 4 aprile 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR che ritiene applicabile la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, prevista dall’art. 4, d.l. n. 296/2002, anche per gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ai sensi della l. n. 289/2002. Sia i contribuenti che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce motivazione parvente. 2.Il motivo è fondato. La motivazione può invero dirsi apparente allorché dalla stessa non sia possibile desumere l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, e nella specie è proprio così, poiché la CTR, si limita all’apodittica affermazione per cui dalla legislazione “si evince la possibilità del contribuente di avvalersi, anche per la fattispecie in esame, della sospensione dei termini per i pagamenti tributari a seguito degli eventi sismici-vulcanici dell’ottobre 2002”, senza fornire, pur a fronte delle difese dell’Agenzia, alcun elemento da cui si possa ricavare tale risultato interpretativo. 3. L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento di quello ulteriore e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d’appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Sicilia-Catania che, in diversa composizione , provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudiz