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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21572/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.).

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza ed all'affermazione di colpevolezza ed alla configurabilità del reato, sono inammissibili in quanto formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità poiché aspecifiche, senza confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, e meramente riproduttive dei motivi di appello e rivalutative del merito del giudizio.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria, che ha escluso anche la possibilità di ritenere il falso grossolano ed inoffensivo, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 27310 del 2019, Rv. 276639).

Quanto all'eccezione processuale relativa alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (primo motivo) si evidenzia anche la sua genericità rispetto alle ragioni che avrebbero fondato la diversa condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. da parte del giudice di primo grado, evenienza esclusa dalla Corte d'Appello: il ricorrente è stato condannato per aver esibito alla polizia una patente di guida che, a seguito di controllo, a lui intestata e con sua foto apposta, è risultata non inserita nella banca dati con discordanza tra la data di rilascio del fronte e del retro del documento.

2.1. Letta, altresì, la memoria difensiva con cui si reiterano le ragioni di ricorso relative al vizio di travisamento della prova dichiarativa, per una non meglio specificata incoerenza della testimonianza dell'agente Scalzo con la condotta oggi in esame che inciderebbe sulla configurabilità del reato impossibile, e rilevatane la genericità, al pari del motivo di ricorso e, soprattutto, la manifesta irrilevanza, visto che a fondamento dell'affermazione di responsabilità e dell'imputazione stessa vi è il dato incontestabile della necessità di procedere a controllo, da parte della polizia, per appurare la falsità del documento di guida.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.). 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza ed all'affermazione di colpevolezza ed alla configurabilità del reato, sono inammissibili in quanto formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità poiché aspecifiche, senza confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, e meramente riproduttive dei motivi di appello e rivalutative del merito del giudizio. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria, che ha escluso anche la possibilità di ritenere il falso grossolano ed inoffensivo, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 27310 del 2019, Rv. 276639). Quanto all'eccezione processuale relativa alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (primo motivo) si evidenzia anche la sua genericità rispetto alle ragioni che avrebbero fondato la diversa condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. da parte del giudice di primo grado, evenienza esclusa dalla Corte d'Appello: il ricorrente è stato condannato per aver esibito alla polizia una patente di guida che, a seguito di controllo, a lui intestata e con sua foto apposta, è risultata non inserita nella banca dati con discordanza tra la data di rilascio del fronte e del retro del documento. 2.1. Letta, altresì, la memoria difensiva con cui si reiterano le ragioni di ricorso relative al vizio di travisamento della prova dichiarativa, per una non meglio specificata incoerenza della testimonianza dell'agente Scalzo con la condotta oggi in esame che inciderebbe sulla configurabilità del reato impossibile, e rilevatane la genericità, al pari del motivo di ricorso e, soprattutto, la manifesta irrilevanza, visto che a fondamento dell'affermazione di responsabilità e dell'imputazione stessa vi è il dato incontestabile della necessità di procedere a controllo, da parte della polizia, per appurare la falsità del documento di guida. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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