CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 137 28 /20 1 8 R.G. propost i da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –ricorrente principale ed intimata incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della stessa società, difesi e rappresentati, per procura speciale, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] P. Murciano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Esterovestizione avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.2286/10/2017, depositata il 2 5 ottobre 201 7 ; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla sospensione; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la parte controricorrente e ricorrente incidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.La [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore di diritto, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto della medesima società, impugnò l’avviso d’accertamen to con il quale l’Agenzia delle entrate aveva imputato alla società i l reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre agli interessi ed alle sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2008, sostenendo che la medesima società avess e solo formalmente sede nel principato di Monaco, ma fosse in realtà una compagine italiana estero-vestita, avente sede effettiva in Italia, presso il domicilio fiscale dell’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] e dell’assunto amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accolse solo in parte il ricorso, rideterminando per diminuzione le sanzioni, nella misura minima, e riconsocendo i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, ma e respingendolo per il resto. Proposto appello principale dalla società e dall’assunto amministratore di fatto della stessa, [OSCURATO:PERSONA], nonché appello incidentale erariale, la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così provveduto: «In parziale riforma della decisione di primo grado della CTP dichiara legittimo l’avviso d’accertamento impugnato dalla parte contribuente; dovute le sanzioni nella misura minima; riconosciuti i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Spese compensate.». Avverso la sentenza d’appello ha proposto r icorso per cassazione l’Amministrazione, affidandolo a tremotivi.La società contribuente e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della medesima compagine, hanno resistito con controricorso al ricorso erariale (da considerarsi principale), proponendo a loro volta ricorso per cassazione (da considerarsi incidentale) avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi. L’Agenzia è rimasta intimata rispetto al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti; accogliere il primo motivo di ricorso incidentale assorbiti i restanti; cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 202