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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37217/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Tg [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di 3orveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]D avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 1 luglio 2319, avente ad oggetto la sanzione disciplinare del reclamo inflittagli dal Direttore della Casa di reclusione di Spoleto.

A ragione osservava che non sussistevano violazioni formali e che trovava applicazione, stante il tipo di sanzione inflitta, il principio secondo cui il magistrato di sorveglianza non poteva sindacare aspetti di meritc.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso pe - cassazione il cifensore del condannato, deducendo violazione di legge in relazicne agli artt. 6S , comma 6, lett. a) 3 38, comma 1, Ord. pen. nonché in relazione all'art. 36, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000.

Lamenta in particolare, che il Tribunale non abbia qualificato come vizio di forma l'irrogazione di una sanzione per Lna condotta non prevista dal regolamento come infrazione e, quindi, del tutto legittima perché posta in essere per opporsi ad una perquisizione vessatoria.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché propone censure manifestamente infondate.

E' pacifico che è inibita al magistrato di sDrveglianza, investito di reclamo contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa (da ultimo, Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605; Sez. 1, n. 56714 del 06/07/2017, Martin, Rv. 271908).

La condotta del detenuto, d'altra parte, è stata inquadrata, con nio'dvazione non manifestate illogica, come violazione di una specifica norma del regolamento (art. 77, comma 1 punto 16, inosservanza di ordini e prescrizioni) e la sua prospettata giustificazione implica un apprezzamento riservato all'amministrazione penitenziaria non sindacabile in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Tg [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di 3orveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]D avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 1 luglio 2319, avente ad oggetto la sanzione disciplinare del reclamo inflittagli dal Direttore della Casa di reclusione di Spoleto. A ragione osservava che non sussistevano violazioni formali e che trovava applicazione, stante il tipo di sanzione inflitta, il principio secondo cui il magistrato di sorveglianza non poteva sindacare aspetti di meritc. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso pe - cassazione il cifensore del condannato, deducendo violazione di legge in relazicne agli artt. 6S , comma 6, lett. a) 3 38, comma 1, Ord. pen. nonché in relazione all'art. 36, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. Lamenta in particolare, che il Tribunale non abbia qualificato come vizio di forma l'irrogazione di una sanzione per Lna condotta non prevista dal regolamento come infrazione e, quindi, del tutto legittima perché posta in essere per opporsi ad una perquisizione vessatoria. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché propone censure manifestamente infondate. E' pacifico che è inibita al magistrato di sDrveglianza, investito di reclamo contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa (da ultimo, Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605; Sez. 1, n. 56714 del 06/07/2017, Martin, Rv. 271908). La condotta del detenuto, d'altra parte, è stata inquadrata, con nio'dvazione non manifestate illogica, come violazione di una specifica norma del regolamento (art. 77, comma 1 punto 16, inosservanza di ordini e prescrizioni) e la sua prospettata giustificazione implica un apprezzamento riservato all'amministrazione penitenziaria non sindacabile in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15
Sentenza Cassazione n. 37217/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris