CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 04685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Francavilla in Sinni avverso la sentenza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni 1 2_, argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i motivi sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 21 settembre 2021 Il consiglier es nsore [OSCURATO:PERSONA]